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Imu e Tares: aggiornamenti dal Ministero del Tesoro

Imu e Tares: aggiornamenti dal Ministero del Tesoro

Sono arrivate dal Ministero del Tesoro alcune precisazioni sulle FAQ per la Mini IMU e la maggiorazione TARES in scadenza il 24 gennaio, esattamente fra due giorni.

Più precisamente, il Ministero del Tesoro ha pubblicato le nuove FAQ relative alla TARES integrandole a quelle aggiornate sulla mini IMU, in vista della scadenza del 24 gennaio per il pagamento del conguaglio d’imposta sugli immobili e della maggiorazione allo Stato su rifiuti e servizi. Per quanto riguarda le FAQ Mini IMU 2013, precisa che per la base imponibile si individua dalle rendite catastali 2013: il Salva Italia (Dl 201/2011, all’articolo 13, comma 4), prevede che si considerino quelle risultanti in Catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (quindi 1° gennaio 2013). Per l’abitazione principale non cambia nulla, anche se parzialmente locata: se un proprietario affitta alcune stanze la casa non perde la destinazione standard. Questo significa anche che sull’immobile, dal 2014, si pagherà solo la TASI, ovvero la tassa sui servizi indivisibili del Comune in quanto l’IMU prima casa è stata abolita e inglobata nella TASI.

Altre precisazioni anche sull’IMU 2014 riformata dalla Legge di Stabilità, che introduce la IUC (Imposta Unica Comunale) sugli immobili, formata da TASI (servizi indivisibili), TARI (rifiuti) e IMU (immobili diversi dalle abitazioni principali).

Se due coniugi non convivono e hanno due prime case in Comuni diversi (ad esempio per motivi di lavoro), possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU prima casa e pagheranno su entrambe le abitazioni solo la TASI. Questo, anche se la sentenza di Cassazione n. 14389 del 2010 considera abitazione principale quella in cui dimorano tutti i familiari: il pronunciamento si riferiva all’ICI (vecchia tassa sugli immobili) ma, essendo cambiata la legge, non può essere applicata anche all’IMU o alla TASI.

Per l’esenzione IMU per fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (in base al comma 707 della legge 147/2013), se l’immobile di proprietà dell’istituto ha caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008, si applica lo stesso regime dell’abitazione principale. In caso contrario non c’è l’esenzione IMU e l’unica agevolazione è la detrazione di 200 euro.

Chiarimenti anche sulla TARES
Il Ministero del Tesoro conferma che non saranno applicate sanzioni per i contribuenti che abbiano effettuato un versamento inferiore al dovuto nel caso in cui il Comune non abbia inviato a casa i bollettini. L’inapplicabilità di sanzioni e interessi di mora è stabilita sia dal Dl 102/2013 (decreto di abolizione dell’acconto IMU prima casa 2013, con disposizioni in materia di TARES) al comma 4 dell’articolo 5, sia dallo Statuto del Contribuente (legge 212/2000, articolo 10, comma 2).

Ravvedimento operoso sempre possibile: il contribuente può sempre ricorrere al ravvedimento operoso sia per la mini IMU sia per la maggiorazione Tares, ossia può fruire di sanzioni ridotte ma solo se il ritardo è contenuto entro certi limiti.

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