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Impianti fotovoltaici: quando sono considerati beni mobili

Impianti fotovoltaici: quando sono considerati beni mobili

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, mirata ad informare gli operatori del settore sugli obblighi fiscali per la produzione di energia con impianti fotovoltaici.

Il documento, infatti, precisa quando gli impianti fotovoltaici costituiscono “beni mobili” tenendo conto di quanto affermato dalla direzione centrale Catasto e Cartografia. Per gli impianti fotovoltaici che non costituiscono beni immobili (e sono quindi beni mobili) non sussiste l’obbligo di dichiarazione al catasto né come unità immobiliare autonoma né come variazione della stessa in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto. Più precisamente, gli impianti fotovoltaici non costituiscono beni immobili, e sono quindi beni mobili, in base a precisi requisiti.

In dettaglio, dev’essere soddisfatto almeno uno dei tre requisiti di seguito riportati:
*la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso
*la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano
*per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

In sintesi, la circolare chiarisce che gli impianti fotovoltaici costituiscono:
*beni immobili quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato
*beni mobili, quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.

Inoltre, all’impianto fotovoltaico che si configura come bene mobile è applicabile l’aliquota del 9% (circolare n. 46/E/2007), mentre, come precisa la circolare, quando l’impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile, l’aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4% corrispondente a quello previsto per “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b – Produzione e distribuzione di energia termoelettrica.

Nel documento viene affermato che “nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati”.

Per maggiori informazioni clicca qui.
Fonte: FiscoOggi

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