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Impianti fotovoltaici: beni mobili o immobili? Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Impianti fotovoltaici: beni mobili o immobili? Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Sono beni immobili gli impianti fotovoltaici iscrivibili nelle categorie D/1 o D/10 e posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato.

Così ha chiarito la circolare n. 36/E diramata dall’Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013 allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori del settore sugli adempimenti fiscali nell’ambito della produzione di energia mediante impianti fotovoltaici. Il documento, infatti, precisa quando gli impianti fotovoltaici costituiscono “beni immobili”, tenendo conto di quanto affermato dalla direzione centrale Catasto e Cartografia.

Nella circolare si chiarisce che hanno un’autonomia catastale e sono soggetti all’obbligo dell’accatastamento non solo gli immobili che ospitano le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che devono essere accertati nella categoria catastale D/1 (“opifici”), ma anche gli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli.

Inoltre, viene chiarito che agli stessi deve essere riconosciuto il carattere di ruralità e, quindi, devono essere accertati nella categoria catastale D/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”) quando sono utilizzati nell’ambito di un’attività agricola e la produzione di energia costituisce, ai sensi dell’’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, un’attività agricola connessa, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, produttiva di reddito agrario.

In proposito, si ricorda che la produzione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli costituisce un’attività agricola connessa produttiva di reddito agrario solo nel caso in cui ricorrono determinati requisiti. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 32/E/2009, recependo anche le indicazioni rese dal ministero delle Politiche agricole, ha infatti stabilito quando questa attività può considerarsi connessa, in quanto sono individuabili specifici criteri di connessione.

In base a questi criteri, nella circolare viene chiarito che agli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando esiste l’azienda agricola, cioè quando vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola e nel caso che risulti soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E/2009.

La circolare precisa, inoltre, che, per uniformare i criteri catastali alle norme tributarie, l’indicazione contenuta al paragrafo 4 della circolare 32/E/2007 è superata nel senso che i terreni sui quali insistono gli impianti fotovoltaici non devono essere necessariamente ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti dove l’imprenditore agricolo svolge l’attività principale.

Sempre ai fini degli adempimenti catastali, viene precisato che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, devono formare oggetto di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato per rideterminare la rendita dell’unità immobiliare alla quale risulta integrato. Questo vale anche se non soggetti all’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili, nel caso in cui incrementano il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.

Per maggiori informazioni clicca qui.
Fonte: FiscoOggi

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