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Click Day Tares e mini Imu: online gli ultimi chiarimenti sulle procedure

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Alcune precisazioni con la scadenza alle porte: sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze le risposte ad alcuni dubbi su applicazione e procedure relativi ai due tributi locali.

Per quanto riguarda la mini imposta municipale sulla casa, non ci sono modifiche alle regole base di applicazione. Per quanto riguarda le procedure riguardanti le modalità di compilazione della delega di pagamento, viene precisato che i codici tributo da inserire nel modello F24 sono gli stessi già utilizzati negli anni 2012 e 2013. Ad esempio, per l’abitazione principale, il codice tributo è il 3912, bisogna poi barrare la casella del saldo (e non quella dell’acconto), mentre nel campo “rateazione” va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912, mentre per gli altri pagamenti lo stesso campo non deve essere compilato. Si deve poi compilare la casella relativa alla detrazione, dove trova posto lo sconto effettivo relativo al 2013 che può essere stato aumentato dal Comune. Va riempito anche lo spazio dedicato al numero degli immobili.

Per quanto riguarda l’importo minimo al di sotto del quale il pagamento non va effettuato non è cambiato nulla. Quindi il tributo è dovuto soltanto se pari o superiore a 12 euro, a meno che il regolamento comunale non abbia stabilito diversamente. Tale importo è riferito al totale dell’imposta dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso comune. Nessun limite, invece, per la riscossione coattiva.

Non può essere considerato mini Imu il tributo riguardante i terreni agricoli non di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, la cui normativa è cambiata con la legge di stabilità 2014. In questo caso, infatti, la scadenza si riferisce all’ordinario versamento della seconda rata e del saldo della prima. Quindi, per calcolare l’imposta occorre determinare:
*la prima rata non dovuta, pari al 50% dell’importo versato nel 2012
*la seconda rata dovuta più il saldo sulla prima rata.
La somma è pari alla differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
In ogni caso, l’eventuale insufficiente versamento può essere regolarizzato senza sanzioni e interessi fino al prossimo 16 giugno (comma 728, dell’articolo unico, legge di stabilità 2014).

Per riguarda il pagamento della mini Imu per le abitazioni appartenenti al personale delle forze armate (o altri soggetti indicati dall’articolo 2, comma 5, del Dl 10272013), equiparate all’abitazione principale” dall’1 luglio 2013 bisogna seguire questo procedimento:
*prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012, in quanto non ancora esenti come abitazioni principali
*seconda rata non dovuta poiché equiparata ad abitazione principale
*l’eventuale mini Imu è data dalla differenza tra l’imposta municipale calcolata con aliquote e detrazione 2013 per il semestre luglio/dicembre 2013 e quella con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso periodo
*da calcolare, infine, il possibile conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.

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