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Saldo Imu lunedì 16 dicembre, regole varie nei vari Comuni

Saldo Imu lunedì 16 dicembre, regole varie nei vari Comuni

In delibera opzioni varie ed eventuali conguagli con l’acconto Imu: gli immobili in comodato d’uso ai parenti e gli immobili degli anziani in case di riposo possono essere assimilate alla prima casa.

La tassa e le relative aliquote Imu sugli immobili dati in comodato d’uso ai parenti e quelli degli italiani residenti in istituti di ricovero o all’estero è a discrezione dei Comuni e potrebbero essere state oggetto di delibera prima della scadenza: attenzione, quindi, al calcolo del saldo Imu dovuto entro l’ormai vicino 16 dicembre. Il motivo, infatti, è ovvio: è possibile che ci sia da calcolare un conguaglio rispetto all’acconto se, ad esempio, il Comune ha emesso nuova delibera dopo giugno, cioè dopo la scadenza della prima rata. In sintesi, è necessario sempre controllare sul sito del Comune cosa prevede l’ultima delibera Imu per la verifica di aliquote e dei casi a discrezione da parte delle amministrazioni municipali.

Per quanto riguarda il comodato d’uso, bisogna anzittutto considerare la novità introdotta dall’ultimo decreto Imu, Dl 102/2013, articolo 2-bis, in base al quale i Comuni possono equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Questa equiparazione, tuttavia, vale solo per la seconda rata, quindi se la delibera comunale ha apportato delle variazioni alle aliquote 2013, bisogna comunque versare la differenza rispetto a quanto pagato per l’acconto, ma senza pagare il saldo.

Per quanto riguarda, invece, gli immobili non locati di cui sono proprietari anziani residenti in case di riposo, il Comune può decidere di assimilarli all’abitazione principale nella solita delibera.

In dettaglio:
*Se il Comune nel 2012 aveva deliberato l’assimilazione senza esplicitare la limitazione a quell’anno, e se nel 2013 non ci sono nuove delibere, vale la stessa regola dell’anno scorso.
*Se la delibera è arrivata nel 2013 dopo giugno (dopo l’acconto) l’effetto è retroattivo, nel senso che il contribuente ha un credito d’imposta pari all’acconto pagato (e non dovuto, visto che successivamente il Comune ha assimilato gli immobili alle abitazioni principali, esenti dall’Imu 2013).
*Se il Comune ha deliberato l’assimilazione dopo l’acconto e l’aliquota sulle prime case sia superiore allo 0,4%, è possibile compensare il credito con la mini Imu di gennaio (sempre che nel frattempo non intervengano cambiamenti normativi, per la verità probabili, anche sul fronte del conguaglio di gennaio).

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