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APE obbligatoria nei contratti di affitto e compravendita di immobili

APE obbligatoria nei contratti  di affitto e compravendita di immobili

Cambiano le norme per l’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti di affitti e compravendite di immobili: ora l’APE è obbligatorio.

In caso di mancanza, si rischiano pesanti sanzioni fino a 18mila euro con condoni retroattivi solo in casi particolari, ma il contratto non verrà annullato. È questa una delle novità apportate da una modifica nel DL Destinazione Italia già approvato in Consiglio dei Ministri. Permane, quindi, l’obbligo di apporre la clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica in tutti i casi di contratti di compravendita immobiliare, atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. In più, ai contratti deve essere obbligatoriamente allegata una copia dell’APE, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che potrà andare da 3 a 18 mila euro.

L’attività di controllo delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico il DL Destinazione Italia cambia le regole e stabilisce che entrambe le parti coinvolte nella stipula del contratto siano soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa nelle seguenti misure:
*in generale da 3mila ai 18mila euro;
*per locazioni di singole unità immobiliari tra mille e 4mila euro;
*per contratti fino a tre anni la sanzione potrà essere ridotta della metà.

NOTE
Per i contratti stipulati durante l’entrata in vigore del DL Ecobonus e dichiarati nulli, la nullità deve essere sostituita dalla sanzione amministrativa (applicando quindi un condono retroattivo), ma solo nel caso in cui la sentenza con cui la nullità non sia passata in giudicato.

Nel DL Destinazione Italia non viene fatta nessuna menzione ai contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito. Si potrebbe ipotizzare dunque che non ci sia più l’obbligo di allegare l’APE al contratto in caso di donazione di immobili, come veniva richiesto precedentemente pena la nullità de trasferimento. Ma sono solo ipotesi.

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