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Le pillole fiscali di Cambiocasa: dai mutui ai bonus per la prima casa

Le pillole fiscali di Cambiocasa: dai mutui ai bonus per la prima casa

Ed ecco ancora le notizie settimanali in pillole per tenervi aggiornati su tutto quanto verte su Mattoni e Dintorni. Ad iniziare dalla detrazione degli interessi del mutuo per l’acquisto di un immobile soggetto a interventi di ristrutturazione edilizia…

Per usufruire della detrazione degli interessi passivi pagati in relazione a un contratto mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia in base all’articolo 3, comma 1, lettera d, DPR n. 380 del 2001, è necessario che lo stesso sia adibito a dimora abituale entro due anni dall’acquisto. Tale termine può anche essere maggiore, ma solo qualora il differimento dipenda da un ritardo del Comune nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste (circolare n. 7/E del 2001).

Il beneficio decorre a partire dal momento in cui l’immobile è adibito a dimora abituale (articolo 15, comma 1, lettera b, del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi). L’accertamento di tale circostanza può avvenire sulla base di quanto risulta nei registri anagrafici oppure con autocertificazione (DPR n. 445 del 2000), nella quale il contribuente attesta che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.

Per godere del bonus “prima casa” vale la dichiarazione resa al notaio
La Corte di Cassazione ha stabilito, con sentenza n. 21282 del 18 settembre 2013, che chi compra un immobile abitativo dichiarando in atto la volontà di trasferire la residenza entro diciotto mesi allo scopo di usufruire dell’agevolazione “prima casa” e poi non rispetta tale impegno, decade dal beneficio e non può in sede giudiziale difendersi dalle pretese dell’Agenzia delle Entrate affermando la presenza di un altro requisito agevolativo, ovvero l’esercizio della propria attività nel comune in cui si trova l’immobile.

Agevolazioni “prima casa” anche per la permuta della nuda proprietà
La permuta è un contratto regolato dal codice civile che prevede la possibilità di scambiare la proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (articolo 1552 Codice Civile). Il beneficio prima casa si applica anche alla permuta, in quanto fattispecie negoziale equiparata ai fini dell’imposta di registro (e dell’imposta sul valore aggiunto) alla compravendita. La normativa in materia di agevolazione “prima casa” prevede, in caso di alienazione infraquinquennale dell’immobile, la decadenza del diritto, a meno che il contribuente non riacquisti entro un anno un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale. Il riacquisto può riguardare anche un diritto reale diverso da quello precedentemente posseduto e, quindi, anche la mera nuda proprietà di un altro immobile, fermo restando la necessità di trasferire nell’anno la propria dimora abituale.

Il compromesso con l’impresa deve essere registrato
Il contratto preliminare (compromesso) deve essere generalmente registrato entro un termine fisso (20 giorni se è redatto in Italia, 60 giorni se redatto all’estero). Sono soggetti a registrazione, a prescindere dalla successiva conclusione del contratto pubblico definitivo, tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. L’obbligo di registrazione in termine fisso prescinde dal regime Iva dell’atto.

I contratti preliminari, in quanto a effetti meramente obbligatori, scontano l’imposta di registro in misura fissa (attualmente, 168 euro), come previsto dall’articolo 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131 del 1986. In seguito, al momento dell’eventuale stipula del contratto definitivo, dovranno essere corrisposte le imposte indirette dovute sull’atto posto in essere. Nel caso in cui il contratto preliminare preveda la corresponsione di una somma a titolo di acconto, soggetto a Iva, tale importo è tassato con quell’imposta in misura autonoma; anche in questa ipotesi, l’imposta di registro dovrà essere versata in misura fissa.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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