È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, che tra le altre cose affronta il problema della soppressione della prima rata dell’Imu sull’abitazione principale.
Gli immobili per i quali vale l’esclusione dal pagamento sono le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali. (Fonte: Ministero del Lavoro)
Per quanto riguarda la prima casa e le sanzioni in caso di vendita, precisiamo che il diritto all’agevolazione “prima casa” si perde in caso di vendita o donazione dell’immobile acquistato con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che il contribuente non proceda entro un anno al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, comma 4). L’Agenzia delle Entrate ha però ritenuto che, qualora sia ancora pendente il termine dei dodici mesi, il soggetto che non vuole o non può procedere all’acquisto di un’altra abitazione può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria.
A tal fine, occorre presentare un’apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita, manifestando espressamente tale intenzione e richiedendo contestualmente la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione (risoluzione n. 112/E del 2012). Trascorsi dodici mesi, qualora l’Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Decr. Lgs n. 472 del 1997).
Ampliando l’informazione su casa e fisco, riteniamo di dover precisare per i nostri lettori quali sono le pertinenze ai fini del pagamento dell’Imu.
Ai fini dell’applicazione dell’Imu, come già previsto per l’Ici, i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi (articolo 9, comma 1, Decr. Lgs n. 23 del 2011). Per aversi pertinenzialità è necessario che vi sia contemporaneamente la oggettiva destinazione di un bene a servizio o ornamento di un altro e la volontà effettiva, da parte del proprietario della cosa principale di creare un vincolo durevole tra i due beni (articolo 817 del codice civile). Ai fini fiscali, la nozione è la stessa (risoluzione n. 265/E del 2008). La destinazione a pertinenza può essere pertanto attuata solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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