Per la richiesta di risarcimento al Comune in caso di errori di versamento si possono seguire due strade: la compensazione o il rimborso.
È noto che i proprietari di prima casa per quest’anno non pagheranno l’Imu, ma per coloro che hanno dovuto versare la prima rata, anche se con regole diverse rispetto al 2012, ovvero per chi avesse versato allo Stato la quota non più prevista dal 2013, ci sono due possibilità per correggere l’errore di versamento. Se il Comune ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, questi contribuenti possono portare la somma in compensazione su un’altra imposta oppure possono chiedere un rimborso all’ente locale.
Non siamo di fronte a casi sporadici, ché anzi l’Associazione Contribuenti Italiani ha ricevuto circa 900 segnalazioni di cittadini che lo hanno commesso. La Legge di Stabilità ha destinato l’intero gettito al Comune, con l’unica eccezione degli immobili strumentali all’attività d’impresa compresi nella categoria catastale D.
In caso di eccedenza di versamento, la convenzione con l’Agenzia delle Entrate consente di comunicare l’errore sia al Comune sia all’Agenzia delle Entrate: il Comune, nel caso in cui sia stata pagata complessivamente una somma superiore al dovuto, sposterà la parte eccedente su un altro tributo, che il contribuente pagherà in quota ridotta.
Comunque, poiché è raro che i Comuni possano portare le somme in compensazione su altri tributi, bisogna seguire un’altra strada: fare la comunicazione al Comune, chiedendo l’eventuale rimborso: l’ente locale ha 90 giorni per rispondere, in caso contrario il contribuente ha 60 giorni per rivolgersi alla commissione tributaria.
In caso poi di errori di destinazione, ovvero se il contribuente ha diviso in due la rata IMU, pagando come nel 2012 il 50% allo Stato e il 50% al Comune, ma senza effettuare un versamento complessivo superiore al dovuto, in questo caso, è sbagliata solo la destinazione del tributo. In questo caso tocca direttamente all’Erario risarcire l’ente locale, ma attualmente non abbiamo informazioni precise sulle modalità e sui tempi di risarcimento o rimborso. Vi terremo informati.
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