Il Ministero delle Finanze, mediante un modello di regolamento, stabilisce l’esenzione dalla tassa sui rifiuti per appartamenti vuoti, alcune parti del condominio, palestre, locali o aree oggetto di restauro.
In genere, la tassa non si paga per locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura importante. Tuttavia, per fruire dell’esenzione, è necessario documentare queste caratteristiche nella dichiarazione originaria o di variazione o in documenti specifici quali dichiarazione di inagibilità o inabilità. Tuttavia ogni Comune può integrare le regole sulle esclusioni.
Nello specificco, non si paga la TARES nei seguenti casi:
*Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura.
*Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
*Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
*Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione.
*Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
*Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
*Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la TARES è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni a pagare per i locali ed aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali hanno tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Sono escluse dal paagmento della TARES , in base al Regolamento del Ministero, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi; le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
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