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Tares: possibili esenzioni dalla nuova tassa rifiuti, chiarimenti

Tares: possibili esenzioni dalla nuova tassa rifiuti, chiarimenti

Il Ministero delle Finanze, mediante un modello di regolamento, stabilisce l’esenzione dalla tassa sui rifiuti per appartamenti vuoti, alcune parti del condominio, palestre, locali o aree oggetto di restauro.

In genere, la tassa non si paga per locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura importante. Tuttavia, per fruire dell’esenzione, è necessario documentare queste caratteristiche nella dichiarazione originaria o di variazione o in documenti specifici quali dichiarazione di inagibilità o inabilità. Tuttavia ogni Comune può integrare le regole sulle esclusioni.

Nello specificco, non si paga la TARES nei seguenti casi:
*Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura.
*Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
*Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
*Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione.
*Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
*Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
*Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la TARES è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni a pagare per i locali ed aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali hanno tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal paagmento della TARES , in base al Regolamento del Ministero, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi; le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

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