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Attestato di prestazione energetica: chiarimenti dalla Confedilizia

Attestato di prestazione energetica: chiarimenti dalla Confedilizia

La Confedilizia conferma il blocco della stipula di nuovi contratti di locazione fino a quando il Governo non avrà trovato una soluzione alla grave situazione attuale.

Il problema relativo all’attestato di prestazione energetica rimane irrisolto anche dopo la Circolare dello Sviluppo economico, ovvero in base al decreto-legge n. 63/’13 “l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. Ma nonostante l’impegno al Senato, a nome del Governo, del Sottosegretario Baretta, di eliminare la norma in parola con il primo provvedimento utile, la norma non è stata eliminata.

La norma citata, in vigore dallo scorso 4 agosto, si riferisce espressamente all’APE, cioè all’attestato di prestazione energetica che dovrà essere redatto in modalità indicate dalla direttiva 2010/31/UE, che peraltro al momento attuale non è possibile ottenere da alcun certificatore autorizzato in quanto manca il decreto interministeriale che ne deve fissare con esattezza i contenuti. E, secondo la Confedilizia, è evidente che il legislatore si sia riferito espressamente all’attestato di prestazione energetica e, cioè, al nuovo attestato e non all’attestato di certificazione energetica e cioè al vecchio attestato.

Il Ministero dello sviluppo economico non affronta il problema in essere né nella sua Circolare del 25.6.’13 e neppure nella sua Circolare del 7 agosto u.s., ma si limita solo a fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni stabilite dal decreto legge n. 63 in relazione alle situazioni delle varie Regioni, a seconda che le stesse abbiano provveduto o meno ad emanare in materia (che è di legislazione concorrente) proprie disposizioni normative. In base alle considerazioni esposte, anche dopo la nuova Circolare del Ministero dello sviluppo economico, la Confedilizia ritiene di dover confermare le precedenti disposizioni in ordine alla sospensione della stipula di nuovi contratti di locazione.

NOTA
Da non confondere l’attestato di prestazione energetica con l’attestato di certificazione energetica. Per non correre il rischio, dice Confedilizia, che possa non essere condiviso dall’Autorità giudiziaria e, quindi, essere dichiarato nullo e non rispondente al recepimento della direttiva 2010/31/UE. Nullo non solo l’attestato, ma anche il contratto di compravendita o di locazione.

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