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Locazione e normative: gli oneri accessori non fanno reddito

Locazione e normative: gli oneri accessori non fanno reddito

Oltre al pagamento del canone, la legge prevede una serie di ulteriori adempimenti, i cosiddetti oneri accessori

Tali oneri sono a carico del locatore in base all’articolo 9 della legge 392/1978. Così chiarisce l’Agenzia delle Entrate. Pertanto, in forza all’articolo citato, l’affittuario è tenuto al pagamento anche delle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la base imponibile per i contratti di locazione è costituita dall’ammontare del corrispettivo in denaro pattuito per l’intera durata del contratto (articolo 43, comma 1, del Dpr n. 131 del 1986).

Proprio la natura di corrispettivo, tratto peculiare del canone di locazione, induce a non assimilare a questo le spese sostenute dal conduttore (o anticipate dal locatore poi rimborsato), per usufruire di una serie di servizi, che sono per l’appunto accessori, rispetto al contratto di affitto dell’unità immobiliare.

Gli oneri accessori al contratto di locazione, qualunque sia la natura degli stessi, non concorrono pertanto alla determinazione della base imponibile del contratto stesso per l’applicazione dell’imposta di registro (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 251167 del 1980). Ovvero gli oneri accessori non contribuiscono a fare reddito.

Come peraltro attestato anche dall’Avvocatura di Stato con un parere condiviso integralmente dal Ministero delle finanze nei contratti di locazione o di affitto di unità immobiliare i servizi condominiali (che rientrano tra gli oneri accessori) imputati dal locatore al locatario sono semplici movimenti finanziari (rimborsi) e non corrispettivi di prestazioni di servizi imponibili (circolare n. 9/E del 1992).

È tuttavia opportuno che le somme riconosciute a favore del locatore a tale titolo non siano conglobate nel canone ma siano evidenziate a parte, esplicitandone la natura di rimborso spese. In caso contrario potrebbe risultare difficile giustificarne la diversa natura.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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