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Edilizia: i permessi per ristrutturazione o costruzione

Edilizia: i permessi per ristrutturazione o costruzione

Un riepilogo degli adempimenti necessari per gli interventi di ristrutturazione edilizia oltre che dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Per ristrutturazione o costruzione sono richiesti, ovviamente, dei permessi. Stiliamo, in dettaglio, le indicazioni per gli interventi e le opere in edilizia libera o che richiedono la SCIA, la DIA, la Comunicazione di Inizio Lavori o il permesso di costruire. Ed inoltre, facciamo alcune precisazioni sulla detrazione del 50% sulle spese sostenute, estesa dal dl 63/2013 per tutto il 2013 e fino al 2014 in alcuni casi, per lavori fino a 96mila euro per singolo immobile. Partiamo dai piccoli interventi di ristrutturazione per i quali non è necessaria alcuna segnalazione per parlare poi di quelli per i quali basta comunicare l’inizio lavori o per i quali servono la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la DIA o il permesso di costruire. Nell’ambito dell’edilizia libera, non è necessario alcun adempimento burocratico.

Interventi per manutenzione ordinaria
*Definiti dall’articolo 31 della legge 457/1978, riguardano «le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti». In parole semplici, i comuni lavori di ristrutturazione in appartamento: tinteggiatura, pavimenti, rifacimento impianto elettrico o tubature, caldaie. Per l’abbattimento di pareti o la sostituzione di vani porte bisogna controllare il regolamento del Comune, che in alcuni casi richiede la Scia. Stesso discorso per lavori semplici sull’edificio come la ritinteggiatura facciata.
*Eliminazione di barriere architettoniche, esclusa la realizzazione di rampe o ascensori esterni o interventi che alterano la sagoma dell’edificio.
*Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, escluse quelle relative agli idrocarburi, e comunque fuori dai centri abitati.
*Alcuni interventi di attività agricola: movimenti di terra pertinenti all’esercizio agricolo, pratiche agro-silvo-pastorali, serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

La procedura di Comunicazione inizio lavori (CIL o CILA) per specifici interventi edilizi è più semplice della Scia (segnalazione certificazione inizio attività) ed è stata introdotta dalla legge 73/2010, che ha riscritto l’articolo 6 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). va persentata per i lavori di seguito inducati:
*Manutenzione straordinaria: opere per «rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso» (es.: abbattimento e spostamento di pareti o apertura di porte interne). Oltre alla comunicazione di inizio lavori bisogna trasmettere i dati identificativi dell’impresa a cui si affida la realizzazione ed una relazione tecnica di un tecnico abilitato che assicuri sotto la propria responsabilità la conformità dei lavori ai regolamenti edilizi e alle norme. È sempre opportuno verificare i regolamenti comunali per capire quali interventi si considerano straordinari e quali ordinari richiedendo un permesso di costruire (cambio di volumetrie, eccetera).
*Opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
*Pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
*Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
*Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

NOTA
In tutti i questi casi bisogna presentare anche i dati catastali aggiornati.

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