L’abitazione principale è «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Così si legge nel comma 2 dell’articolo 13 del Dl 2012/2011, ovvero il Salva Italia che istituisce l’Imu. In base a questa definizione viene calcolata l’Imu che però viene applicata caso per caso. Infatti, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale uno solo degli immobili può essere considerato prima casa mentre sull’altro si paga regolarmente la prima rata il 17 giugno. Si precisa, come peraltro specifica la circolare 3/DF del ministero delle Finanze del maggio 2012, il contribuente può scegliere quale unità immobiliare considerare abitazione principale ai fini Imu.
Si ricorda che l’abitazione principale dev’essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto. Se invece sono utilizzate come prima casa più unità immobiliari singolarmente iscritte in catasto, per fruire delle agevolazioni a più unità immobiliari, il contribuente deve aver effettuato l’accatastamento unitario.
Nel caso che due coniugi (non legalmente separati) abitino in immobili diversi situati nello stesso comune, una sola delle due abitazioni viene considerata prima casa, ma se le case si trovano in comuni diversi, entrambi gli immobili si possono considerare prima casa nel caso che, ad esempio, sia necessario avere due diverse abitazioni in comuni diversi per motivi di lavoro.
Abitazione principale viene considerata anche la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, in base al decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012). Comunque, il comma 12-quinquies dell’articolo 4 precisa che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge deve essere “disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Quindi, la norma prevede esplicitamente l’esistenza di un provvedimento legale in caso di separazione o divorzio. E, inoltre, il soggetto passivo Imu è l’ex coniuge assegnatario anche nel caso in cui non sia proprietario dell’ex casa coniugale.
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