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Impianti termici e fotovoltaici: nuove detrazioni e modalità per fruirne

Impianti termici e fotovoltaici: nuove detrazioni e modalità per fruirne

Le energie rinnovabili sono incluse negli Ecobonus, ma con alcuni distinguo tra fotovoltaico e termico.

Come già noto, gli ecobonus sono estesi e prorogati a tutto il 2013 e in alcuni casi al 2014 ed è possibile fruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica anche per gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, seguendo le nuove modalità di applicazione, sia per quanto riguarda il solare termico che per il fotovoltaico, sapendo che per il solare termico il bonus è stato portato al 65% e, invece, per il fotovoltaico è del 50%. L’obiettivo del decreto è quello di recepire la direttiva 2009/28/CE e quindi di ridurre entro il 2020 i consumi delle fonti energetiche e le emissioni di gas nocivi, anche grazie alle fonti rinnovabili. Di seguito, approfondimenti sulle modalità.

Per il solare termico i bonus per gli interventi di efficientamento energetico sono stati prorogati al 31 dicembre 2013 e innalzati al 65%, dal precedente 55%. Nella detrazione rientrano le spese per impianti solari termici, ma ne sono escluse quelle per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di scaldacqua tradizionali.

Ovvero, sono esclusi dalle detrazioni del 65% gli acquisti di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e gli acquisti di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, precedentemente inclusi nel bonus 55%.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, è stata confermata la detrazione del 50% sull’acquisto di sistemi fotovoltaici, prorogata al 31 dicembre 2013. Infatti, le installazioni di pannelli fotovoltaici possono essere assimiliate alle ristrutturazioni di impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, come l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito nel mese di marzo.

In sintesi, chi per chi investe nel fotovoltaico è possibile ottenere un ritorno dell’investimento del 50% nell’arco di dieci anni, cumulabile con l’incentivo con il meccanismo di scambio sul posto e con un vantaggio migliore di quello che otterrebbe con gli incentivi previsti dal Quinto Conto Energia attualmente in uso.

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