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Casa e Fisco: notizie in pillole

Casa e Fisco: notizie  in pillole

La locazione turistica genera “redditi diversi”

La locazione di immobili genera per il proprietario un reddito che deve essere inquadrato, indipendentemente dalla durata, tra i redditi fondiari ai sensi dell’articolo 37, comma 4-bis, del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi. Quanto incassato andrà dichiarato tra i redditi da fabbricati e godrà di una riduzione forfetaria del 5% (fino al 2012, era del 15%), senza poter dedurre la provvigione pagata all’agenzia. La locazione dell’appartamento potrebbe invece rientrare invece tra i redditi diversi di cui all’articolo 67 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, qualora la stessa venisse effettuata fornendo anche alcuni servizi di carattere accessorio (per esempio la locazione turistica); dovrà quindi esistere un’organizzazione ad hoc, senza però il carattere dell’abitualità. In sostanza, dovrà trattarsi di prestazione occasionale, altrimenti si configura reddito d’impresa.

Il canone di locazione si dichiara anche se non s’incassa
Ai sensi dell’articolo 26 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, il reddito imponibile degli immobili locati è quello risultante dal contratto di locazione, senza che nulla rilevi la concreta percezione dei canoni. Questo l’essenziale principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 11158 del 10 maggio 2013, ancora una volta investita di una questione tanto rilevante quanto di oramai chiara lettura interpretativa. La questione riguarda l’esatta applicazione del citato articolo 26 del Testo Unico dell’Imposta sui Redditi, secondo cui “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore”.

L’unità immobiliare molto grande non può essere la “prima casa”
A norma del DPR n. 131 del 1986, tariffa 1, articolo 1, nota 2-bis, il beneficio fiscale concernente le imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal DM 2 agosto 1969. L’articolo 6 di detto decreto include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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