La prima rata della TARES si paga a maggio, ma senza l’aumento di 30 centesimi al mq rimandato a dicembre.
La TARES slitta, quindi, a dicembre, ma contribuenti e imprese versano la prima rata dell’imposta sui rifiuti a maggio senza maggiorazione. La seconda rata dovranno versarla a settembre e la terza a dicembre, che sarà l’unica con la maggiorazione di 30 centesimi, che si verserà direttamente allo Stato. Questa la soluzione concordata nel corso del vertice del 3 aprile fra ANCI e Governo per una risposta alle richieste dei Comuni, che incasseranno già da maggio una prima rata sui rifiuti.
Le imprese potranno realizzare un risparmio, in quanto già la TARES comporta un gravoso rincaro fiscale. Ricordiamo che la TARES è la nuova tassa che sostituisce la vecchie imposte sui rifiuti (TARSU e TIA) andando a coprire per intero i costi del servizio di raccolta, mentre la nuova maggiorazione andrà a finanziare i servizi indivisibili comunali per compensare i tagli ai trasferimenti agli Enti locali.
Gli esoneri possibili dalla Tares
Il Ministero delle Finanze ha specificato i casi di esenzione, ma si precisa che ogni contribuente, privato o azienda, per i dettagli attuativi, deve fare riferimento al regolamento del Comune di appartenenza. Il Ministero, infatti, offre uno strumento di supporto agli enti locali, che tuttavia possono introdurre integrazioni e modifiche. Ogni Comune può eventualmente integrare le regole sulle esclusioni.
La nuova TARES o tassa sui rifiuti non si paga per appartamenti vuoti, per alcune parti del condominio, palestre, locali o aree oggetto di restauro. Naturalmente, le motivazioni che prevedono l’esclusione dalla TARES devono essere adeguatamente comprovate e indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e documentabili, ad esempio, nella dichiarazione di inagibilità o inabilità. Ma andiamo nel dettaglio.
In linea generale, la TARES non si paga per locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Come, ad esempio, unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura; superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
La TARES non si paga per locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; per unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione; per aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
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