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Risparmio energetico: agevolazioni fiscali per gli impianti fotovoltaici

Risparmio energetico: agevolazioni fiscali per gli impianti fotovoltaici

È stata pubblicata la norma che conferma la detrazione IRPEF per interventi di risparmio energetico ad esclusivo uso domestico.

L’agevolazione non è fruibile se la potenza dell’impianto è superiore a 20 kw o se ha scopo commerciale. La detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica spetta anche agli impianti fotovoltaici fino a 20 kw, cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E del 2 aprile 2013, nella quale chiarisce l’applicabilità della detrazione alle spese di acquisto e realizzazione di impianti fotovoltaici.

L’agevolazione per le ristrutturazioni, prevista dal Tuir, testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), in base al Decreto Crescita (Dl 83/2012) si applica nella misura del 50% fino al 30 giugno 2013 e del 36% dal primo luglio 2013 agli impianti fotovoltaici per interventi di ristrutturazione.

L’articolo 16-bis del Tuir stabilisce quali sono gli interventi che hanno diritto all‘agevolazione. La lettera h del comma 1 comprende gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia», che «possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

L’Agenzia, anche in base alla conferma del ministero dello Sviluppo Economico, ha precisato che il fotovoltaico si può considerare mirato al risparmio energetico in base alle norme italiane e alle disposizioni comunitarie, secondo le quali ad una quota di energia rinnovabile, corrisponde un indice più basso di prestazione energetica, ovvero l’energia primaria consumata per mq all’anno e, quindi, la classe energetica dell’edificio è migliore.

E poiché la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici, qualsiasi certificazione potrebbe attestare il conseguimento di un risparmio energetico. Pertanto, l’Agenzia stabilisce che è sufficiente conservare la documentazione che comprovi l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico che deriva dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Questo perché, per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario presentare un’idonea documentazione che attesti il conseguimento dei risparmi energetici, permane l’obbligo di conservare tutte le abilitazioni e i documenti richiesti dalle norme edilizie.

NOTA
L’Agenzia specifica anche che la detrazione è compatibile con il meccanismo dello “scambio sul posto“, in base al quale i piccoli impianti di energie rinnovabili possono immettere in rete l’energia che non consumano in determinate ore del giorno e prelevarla in altre ore. Se invece l’energia prodotta in eccesso viene venduta, e si configura quindi l’esercizio di un’attività commerciale, la detrazione non spetta.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risoluzione 22/E del 2 aprile 2013

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