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IMU e locazione parziale dell’abitazione principale

IMU e locazione parziale dell’abitazione principale

Il dubbio: come regolarsi per l’adempimento IMU in caso di locazione parziale dell’abitazione principale? Di seguito i chiarimenti.

La circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che in questo caso, poiché il pagamento IMU-IRPEF dipende dalla rendita catastale, si applica solo l’IMU. Pertanto, se la locazione di una parte dell’abitazione principale si estende solo per una parte del periodo d’imposta, in base al confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione l’IMU si applica solo alla parte del periodo d’imposta in cui sussiste il rapporto di locazione. Come abbiamo detto, il pagamento IMU-IRPEF dipende dalla rendita catastale. In dettaglio…

La circolare n. 3/DF del 2012 stabilisce che l’IMU può sostituire l’IRPEF e la cedolare secca dovuta su un immobile locato e la circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate comunica che si paga solo l’IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio della cedolare secca. Invece, vanno pagate l’IMU e l’IRPEF o la cedolare secca se l’importo del canone di locazione considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

A proposito della deduzione per l’abitazione principale e la sostituzione IMU-IRPEF l’art. 10, comma 3-bis, del TUIR così recita: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare”.

La circolare n. 5/E chiarisce anche che il reddito dell’abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo, ai fini della sostituzione IMU-IRPEF e, quindi, non si applica la deduzione. Pertanto, il contribuente non deve considerare il reddito dell’abitazione nel calcolo dell’IRPEF in quanto ha pagato l’IMU sull’abitazione principale.

Concludendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2012, la circolare n. 3/DF del 2012 conferma che per la locazione parziale dell’abitazione principale per l’intero periodo di imposta, nel caso in cui la rendita sia pari o superiore al canone, si applica la sola IMU e, quindi, non si applica la deduzione IRPEF per abitazione principale. Nel caso in cui tutta l’abitazione principale sia locata per una parte dell’anno, è necessario suddividere il periodo di imposta tra la parte in cui l’abitazione è locata e la parte in cui non è locata.

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