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Tassabilità terreno edificabile ereditato

Tassabilità terreno edificabile ereditato

Un terreno ereditato è soggetto a tassazione se viene considerato potenzialmente edificabile, pur non essendo qualificato urbanisticamente.

Così ha stabilito la Cassazione nella sentenza 5166 del 1° marzo 2013. L’edificabilità, reale o potenziale, si individua mediante diversi parametri: la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati e, più in generale, l’esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo che incida sulla destinazione urbanistica.

IL CASO
Un contribuente fa ricorso contro la notifica, ai fini Irpef, dell’ufficio finanziario per l’accertamento dell’esistenza di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno ricevuto in eredità e considerato prettamente agricolo. Il ricorso veniva respinto in sede di primo grado e in sede di appello.

Nello specifico, i giudici della Commissione tributaria regionale confermano la decisione dei giudici di primo grado, in quanto avevano rilevato che il terreno fosse potenzialmente edificabile in base all’articolo 81, comma 1, lettera b), del Dpr 917/1986, in vigore all’epoca dei fatti. Il contribuente ricorre alla Corte di Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 del Tuir (ora articolo 67).

Nel ricorso, il contribuente sosteneva che la cessione del proprio terreno agricolo non fosse tassabile, anche se sul terreno insistevano fabbricati rurali in via di demolizione per i quali però era consentito il recupero a uso civile. I giudici di Cassazione, ritenendo infondati i motivi del ricorso, lo hanno respinto.

Il caso sottoposto al giudizio del Collegio di legittimità riconosce l’imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni potenzialmente edificatori, una norma regolata dall’ultimo periodo della lettera a) del comma 1, articolo 67, del Tuir: in caso di terreni edificabili, la plusvalenza si realizza anche quando il terreno sia stato acquisito per successione.

Sta di fatto, poi, che il terreno, prima dell’atto di compravendita, aveva già ottenuto la concessione edilizia per il recupero dei fabbricati rurali e per la realizzazione di nuove unità abitative e inoltre il terreno era stato venduto dal contribuente a una società di costruzioni: chiari elementi che influiscono in maniera sostanziale sulla destinazione urbanistica del terreno.

In base a questa valutazione, i giudici del Collegio di legittimità giustamente hanno ritenuto il terreno potenzialmente edificatorio, a prescindere dal fatto che l’immobile fosse inserito dal piano regolatore generale in un’area agricola, in quanto questo inquadramento non impedisce a priori il riconoscimento della potenzialità edificatoria del terreno.

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