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Manutenzione ordinaria della caldaie: Iva più leggera per condomìni e privati

Manutenzione ordinaria della caldaie: Iva più leggera per condomìni e privati

L’aliquota Iva da applicare all’ordinario e obbligatorio check-up degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomìni sia case private, è il 10 per cento.

Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15/E del 4 marzo: “Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), dell a legge 23 dicembre 1999, n. 488, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento”.

Se per errore viene applicata l’aliquota del 21 per cento, l’operatore deve “risarcire” i clienti e, poi, chiedere il rimborso al Fisco entro due anni dal versamento. Inoltre, l’agevolazione, diretta al consumatore finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

La precisazione è la risposta ad un interpello da parte di una società che svolge servizi di assistenza e manutenzione di caldaie a gas collocate in abitazioni private. Secondo l’azienda, in base all’articolo 31 della legge 457/1978, il bonus spetterebbe esclusivamente in relazione agli impianti condominiali. Pertanto crede di dover applicare ai propri interventi l’Iva del 21 per cento.

L’Agenzia non è dello stesso parere e precisa che, in base all’articolo 3 del Dpr 380/2001, le attività di revisione periodica degli impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, obbligatorie per legge, rientrano tra le prestazioni agevolate previste da tale ultima norma. Si tratta, in particolare, delle opere di manutenzione ordinaria, cioè “… necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, a prescindere dal fatto che siano sistemati in condomìni o in edifici privati.

In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 2000, aveva anche precisato che l’agevolazione si applica anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Se la società applica l’Iva ordinaria, dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972). Nello specifico, potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento purché dimostri di averla realmente restituita agli utenti.

Fonte: FiscoOggi

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