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Imu e Irpef su abitazione principale e immobili locati

Imu e Irpef su abitazione principale e  immobili locati

Esenzione Irpef per gli immobili per i quali è stata pagata l’Imu, se dati in affitto anche parziale.

L’Agenzia delle Entrate, con una circolare, ha chiarito alcuni casi che riguardano l’abitazione principale e gli immobili locati, anche parzialmente: infatti, il pagamento dell’Imu può esonerare i contribuenti dal pagamento dell’imposta sui redditi (Irpef) sugli immobili, i fabbricati, i terreni sui quali si è pagata l’Imu, per effetto di una disposizione introdotta nella normativa che ha istituito l’imposta municipale. Infatti, in base all’art. 8 comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011, l’Imu va applicata secondo una specifica disposizione che contiene la regola della sostituzione dell’Irpef in caso di pagamento dell’Imu sui beni non locati.

Questo articolo prevede che l’Imu sostituisca, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (Ici)”. Pertanto, i contribuenti che hanno pagato l’Imu su beni non locati non devono pagare l’Irpef sugli stessi, ovvero il reddito fondiario che deriva da questi beni è escluso dalla base imponibile sul quale si calcola l’imposta sul reddito Irpef. Quindi, se si paga l’Imu si ha l’esonero dall’Irpef.

Gli esoneri dal pagamento dell’Irpef riguardano gli immobili non locati, i terreni non locati, immobili non locati concessi in comodato gratuito, immobili destinati ad uso promiscuo del professionista.

Questa disposizione, secondo la quale l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’ Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, si può applicare, parzialmente o interamente, anche in alcuni casi di immobili locali, come chiarito dalla circolare n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2013.

L’Imu sostituisce l’Irpef anche se l’immobile è locato per una parte del periodo di imposta, come nel caso delle case di vacanza. Lo precisa anche la circolare n. 5/E del 11 marzo 2013.

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