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Scadenze da ricordare: lunedì 18 febbraio, opzione per l’Iva di gruppo

Scadenze da ricordare: lunedì 18 febbraio, opzione per l’Iva di gruppo

I ritardatari potranno mettersi in regola inviando il modello “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” e versando contestualmente la sanzione

Le società che vogliono aderire al regime dell’Iva consolidata hanno tempo fino a lunedì 18 febbraio per inviare all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, il modello Iva 26 (il termine di legge è il 16 febbraio, ma quest’anno, cadendo di sabato, slitta automaticamente al lunedì successivo). L’opzione resta valida per un unico anno solare.

La disciplina del consolidato Iva (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972) prevede un meccanismo di compensazione dei saldi Iva periodici delle varie società collegate con la controllante. I versamenti d’imposta periodici e il saldo annuale sono effettuati, per tutte le società aderenti, soltanto dalla controllante, previa compensazione delle eccedenze detraibili trasferite dalle partecipanti.

Rimane invariata l’autonoma soggettività passiva di ciascuna società partecipante, sia nei rapporti interni sia in quelli con i terzi.
Il regime, quindi, consente tempi più brevi per il recupero delle eccedenze di credito maturate, eliminando le lunghe procedure di rimborso. Al riguardo, per evitare eventuali intenti elusivi, la Finanziaria 2008 ha vietato alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo di trasferire alla controllante il credito pregresso, che può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione solo dalla società stessa.

Possono aderire al regime dell’Iva di gruppo le società di capitali che possiedono oltre il 50% delle azioni o quote di un’altra società. Sono considerate controllate Spa, Sapa e Srl che siano, a loro volta, possedute per oltre il 50% del loro capitale, dalla controllante o da una propria controllata.

Il possesso deve risalire senza interruzioni, almeno fino all’inizio del precedente periodo d’imposta (1° gennaio 2012, nel caso di opzione per il 2013). Sono escluse dal consolidato le società di persone.
Possono accedere all’Iva di gruppo anche le società estere se, oltre a rispettare i suddetti requisiti di controllo, sono residenti in un altro Stato Ue, sono costituite in forma equivalente a quella di società di capitali italiane e sono identificate in maniera diretta, oppure tramite rappresentante fiscale o stabile organizzazione.

L’eventuale ritardo od omissione dell’opzione può essere sanato ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012), una particolare forma di ravvedimento, finalizzato a evitare che semplici dimenticanze di comunicazioni precludano al contribuente, in possesso dei requisiti di legge, la fruizione di benefici fiscali o regimi opzionali.

Tali disposizioni sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/E del 2012. Il documento di prassi riconosce, tra le fattispecie sanabili, anche l’omesso invio del modello Iva 26 da parte della società controllante. La possibilità di regolarizzare la violazione è legata all’assenza di accessi, ispezioni o verifiche, alla presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento (società di capitali con oltre il 50% di azioni o quote di altra società), all’invio della comunicazione dell’opzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” e, infine, al versamento contestuale della sanzione, nella misura minima di 258 euro (articolo 1, comma 2, Dl 16/2012).

In sede di prima applicazione della norma, il termine di regolarizzazione, sia per gli adempimenti omessi nel 2012 che per quelli omessi nel 2011, è stato eccezionalmente fissato al 31 dicembre 2012. A regime, l’eventuale mancato invio di “Iva 26” potrà essere sanato trasmettendo il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (per il 2013, quindi, entro il 30 settembre in caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Fonte: FiscoOggi

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