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Variazioni immobiliari, dichiarazione Imu entro il 1° ottobre

Variazioni immobiliari, dichiarazione Imu entro il 1° ottobre

I contribuenti che hanno cambiato la loro situazione immobiliare dovranno presentare la dichiarazione Imu entro il 1° ottobre, a meno che non sopravvengano eventuali proroghe.

Entro tale data, quindi, i contribuenti proprietari di immobili che hanno subito delle modifiche devono presentare la dichiarazione Imu in base all’art. 13 del Decreto Salva Italihttp://news.cambiocasa.it/wp-admin/profile.phpa, infatti, si applicano anche all’Imu le regole sulla dichiarazione Ici. L’adempimento non deve essere effettuato per gli immobili per i quali è stato utilizzato il modello unico informatico (MUI) o che sono oggetto di compravendita.

L’obbligo di dichiarazione Imu non scatta neppure per l’abitazione principale in presenza di figli fino a 26 anni che danno diritto alla detrazione di 50 euro, se il Comune conosce i dati relativi a questa situazione in base alle informazioni anagrafiche. L’obbligo di dichiarazione scatta, infatti, in tutti i casi in cui il Comune non ha tutte le informazioni che consentono la verifica del corretto pagamento Imu.

Si ricorda che in caso di omessa presentazione della dichiarazione Imu, si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. Per l’omesso pagamento dell’Imu alle scadenze previste, in acconto e a saldo, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

Se il pagamento viene effettuato avvalendosi del ravvedimento operoso entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, più i dietimi di interesse calcolati sul tasso di interesse legale annuo (attualmente pari al 2,5%). Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, quindi entro il 18 luglio per la rata di acconto oppure entro il 16 gennaio 2013 per la rata di saldo, la sanzione ammonta al 3% dell’imposta più gli interessi. Infine, per il ravvedimento lungo entro un anno, ossia entro il 18 giugno 2013, è prevista la sanzione del 3,75%, più gli interessi legali.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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