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Imu sulle pertinenze

Imu sulle pertinenze

Scade il 17 settembre prossimo il termine per il pagamento della seconda rata dell’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Come già sapete, gli importi dell’Imu sulla casa e sulle pertinenze devono essere cumulati utilizzando il codice tributo 3912 e il modello F24. Tuttavia, per quanto riguarda l’imposta sulle pertinenze, in calce diamo alcune precisazioni per chiarire eventuali dubbi, in quanto non a tutti è chiaro il concetto di pertinenza e per molti rimane il dubbio se pagare o no la seconda rata dell’Imu anche sulle pertinenze.

Sulle pertinenze, in base alle nuove norme, si applica la stessa aliquota Imu dell’abitazione principale esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 per la cantina, C/6 per il box auto e C/7 per la tettoia e ad una sola unità immobiliare per ciascuna categoria catastale. Di conseguenza, se un contribuente possiede, ad esempio, due cantine, potrà scegliere liberamente su quale delle due applicare l’aliquota ridotta dell’immobile destinato ad abitazione. Naturalmente sceglierà l’unità immobiliare dotata della rendita maggiore allo scopo di pagare un’imposta inferiore.

In questo modo la seconda unità immobiliare, che è la seconda cantina, pur conservando la qualifica di pertinenza, non potrà essere considerata ai fini fiscali alla pari dell’abitazione principale, perché in tale caso dovrà essere applicata la più elevata aliquota ordinaria. La soluzione produce un cambiamento anche per le modalità di versamento. Infatti, l’acconto Imu relativo alla seconda cantina non può essere rateizzato. Il contribuente dovrebbe aver effettuato il relativo versamento il 18 giugno scorso e il saldo dovrà essere versato entro il 17 dicembre prossimo. Di conseguenza, questa unità immobiliare non è soggetta alla scadenza del 17 settembre prossimo.

NOTE
Il caso delle pertinenze lascia dei dubbi, in quanto per definire una pertinenza va considerata la localizzazione fisica della stessa rispetto all’abitazione principale. Infatti, il box auto o la cantina possono trovarsi fisicamente lontani dall’abitazione principale e quindi è necessario stabilire se, ad una certa distanza, il box auto o la cantina possono essere considerati pertinenze. E solo se sono considerate tali, la seconda rata dell’Imu va pagata, in caso contrario non va pagata.

Pertanto la soluzione non può essere univoca, anche perché le norme civilistiche non contengono alcun riferimento alla distanza fisica dei due beni e la verifica dovrà essere effettuata di volta in volta. In pratica, la distanza effettivamente esistente può proibire al proprietario dell’abitazione principale di destinare la relativa pertinenza al servizio della stessa abitazione principale. Infatti, per i due immobili che, pur essendo ubicati nello stesso Comune, sono fisicamente distanti numerosi chilometri, non è prevista da nessuna norma una distanza ben precisa.

Un altro alto punto importante da considerare riguarda l’acquisto effettuato con atto separato, di solito dopo l’acquisto dell’abitazione, di un immobile che può essere potenzialmente destinato a pertinenza. In questo caso, l’acquirente deve dichiarare chiaramente nell’atto di acquisto la volontà di voler destinare l’immobile a servizio dell’abitazione principale. In sintesi, deve essere costituito il cosiddetto vincolo pertinenziale risultante dall’atto di compravendita, perché il box auto o la cantina siano considerate pertinenze. Se ne può dedurre, come già accennato, che in questo caso il proprietario deve versare la seconda rata dell’Imu anche sulle pertinenze.

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