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Fisco e deducibilità

Fisco e deducibilità

È deducibile l’accantonamento di un fondo che serve per il ripristino delle aziende date in affitto o in usufrutto.

Le aziende date in affitto o in usufrutto possono prevedere di accantonare periodicamente un fondo per il ripristino dei beni affidati. Sulla deducibilità Irap l’Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente con una precisa circolare, fornendo chiarimenti in merito alla determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

In base all’articolo 2561 del codice civile, l’affittuario di un’azienda deve esercitare l’attività senza modificare la destinazione dell’azienda stessa e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Gli imprenditori devono quindi prevedere un accantonamento periodico affinché alla scadenza del contratto possano ripristinare i beni affidati secondo quanto disposto dal codice civile.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che, per quanto riguarda l’affitto di azienda, i fondi accantonati per il ripristino dei beni affidati concorrono alla formazione della base imponibile Irap. IN sintesi, l’obbligo della conservazione dell’efficienza ha permesso di rilevare fiscalmente gli accantonamenti, a conto economico, dell’affittuario o dell’usufruttuario in misura pari agli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati di proprietà dell’impresa.

Pertanto, gli accantonamenti per il ripristino dei beni dati in affitto sono deducibili ai fini Irap in ogni periodo d’imposta anche se sono registrati in una voce che non serve ai fini dell’imposta stessa. Per questo motivo, si dovranno effettuare le opportune variazioni in diminuzione al momento della dichiarazione dei redditi.

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