Il canone corrisposto per l’affitto di un appartamento, che si concede in uso al dipendente che si è trasferito in altra città per ragioni di lavoro è deducibile dal reddito d’impresa secondo i casi. Chiarimenti…
In base a quanto stabilito dall’articolo 95, comma 2, del Tuir, i canoni di locazione e le spese di manutenzione degli immobili concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce il reddito dei dipendenti. La norma è valida anche per la locazione finanziaria
Invece, il canone di locazione è completamente deducibile se l’immobile è concesso in uso al dipendente che ha trasferito la sua residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui presta l’attività lavorativa. In questo caso i canoni e spese sono interamente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e anche nei due periodi successivi.
FiscoOggi
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