728 x 90



Casa e Fisco, le ultime news

Casa e Fisco, le ultime news

Quando è possibile detrarre gli interessi passivi del mutuo

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef – nella misura del 19% su un importo massimo pari a 2.582,28 euro complessivi per ciascun anno d’imposta – gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare, stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Il diritto alla detrazione non viene meno se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.

*Il condominio che produce energia è un’impresa
Configura un’attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. La risoluzione n. 84/E del 10 agosto 2012 chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW. Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano già state individuate (leggi la circolare n. 46/E del 2007) nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l’energia prodotta, anche se inferiore a tale misura, viene ceduta totalmente alla rete del Gse. Il caso in questione pone soluzione alla richiesta di chiarimenti riguardante la tassazione degli impianti che, secondo i criteri precedenti, svolgono attività commerciale in relazione all’energia venduta.

*Il guadagno dalla cessione del compromesso costituisce reddito
La Commissione tributaria provinciale di Firenze ha stabilito che costituiscono un reddito le somme riscosse da un soggetto, non esercitante l’attività di compravendita immobiliare, che, in varie occasioni, ha realizzato un guadagno cedendo la propria posizione contrattuale di potenziale acquirente di beni immobili, stipulando altri contratti preliminari con gli effettivi futuri acquirenti degli appartamenti. (Sentenza Ctp Firenze n. 150/16/2012 del 3 agosto 2012)

*Voltura telematica per le variazioni d’intestazione delle imprese in catasto
In via di attivazione la procedura per la variazione catastale on line delle pratiche con obbligo di annotazione nel registro delle imprese. L’applicazione per la trasmissione alle banche dati dell’Agenzia del Territorio sarà disponibile dal prossimo 15 ottobre 2012. I notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati useranno il Modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura. Sono soggetti all’obbligo della formalità gli atti che comportano ogni variazione nell’intestazione di beni immobili di proprietà delle persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese. È importante specificare che è considerata variazione qualsiasi trasformazione sociale, come il cambiamento della denominazione, della ragione sociale o di qualsiasi altro dettaglio identificativo della società proprietaria dell’immobile.

Fonte: Agenzia delle Entrate

1 commento
Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO

Lascia un commento

La tua email non sarà pubblicata. I campi con * sono richiesti

Cancel reply

1 Comment

  • Federico
    16 agosto 2012, 19:57

    Ottimo articolo davvero informativo, sembra proprio che mi porterà qualche risparmio. Purtroppo l’impianto nel mio condominio non hanno voluto metterlo per mancanza di maggioranza, ma spero presto magari cambieranno idea!

    REPLY