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Pillole fiscali

Pillole fiscali

Venditore ed acquirente devono versare le imposte di trasferimento della casa.

Se l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario (acquirente), anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente (venditore) per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Il cessionario (l’acquirente) che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario (acquirente) che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione (articolo 60-bis, comma 3-bis, Dpr n. 633/1972). La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente (venditore) e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione (vedi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 /2009).

*Bonus 36% nel condominio attenzione alla delibera assembleare
La detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione eseguita nel condominio compete anche nell’ipotesi in cui la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori non contenga l’indicazione dell’impresa che li effettua, se la ripartizione è stata eseguita regolarmente da parte dell’amministratore sulla base della tabella millesimale. L’amministratore deve poter sempre dimostrare il rispetto della tabella millesimale di ripartizione della proprietà nell’attribuzione della quota detraibile da parte di ciascun condomino. La ripartizione delle spese deve avvenire in base a quanto previsto dalla legge e l’assemblea non può deliberare una ripartizione non in linea con al tabella millesimale.

*Il bonus 36% in un condominio senza amministratore
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere detratte nella misura del 36% soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. La detrazione compete ai soggetti che effettivamente sostengono la spesa. Essendo i lavori effettuati in assenza di condominio, gli adempimenti ai fini fiscali possono essere effettuati da uno dei condomini in nome e per conto degli altri. La ripartizione della spesa va effettuata sulla base della tabella di riparto approvata dall’assemblea condominiale. Le fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori possono essere intestate direttamente ai singoli condomini senza obbligo di indicazione dei millesimi di proprietà delle parti comuni investite dall’intervento di rifacimento.

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