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Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie

Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie

Nuove procedure per le manutenzioni straordinarie

In base alle nuove norme bisognerà trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio dei lavori prima di avviare il cantiere

Per un intervento di manutenzione straordinaria, per aprire una porta interna, ad esempio, o spostare una parete in casa, sarà sufficiente inviare al Comune una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto, prima di aprire il cantiere; non sarà più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

È una delle semplificazioni che si potranno applicare dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ddl di conversione del DL 40 / 2010, che modifica l’ articolo 6 del Testo Unico dell’ Edilizia (Dpr 380 / 2001) relativo alle attività di edilizia libera.

In base alla nuova norma occorrerà dunque trasmettere al Comune la Comunicazione di inizio dei lavori prima di avviare il cantiere. I lavori possono iniziare subito dopo aver trasmesso la Comunicazione di inizio dei lavori accompagnata da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato con allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie e i dati identificativi dell’ impresa che realizzerà i lavori.

Secondo la nuova procedura, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’ impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il suo lavoro si limita, quindi, alla fase preliminare ai lavori.

Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso. La nuova procedura vale per tutto il territorio nazionale. Però le Regioni a statuto ordinario possono estendere la nuova disciplina ad ulteriori interventi.

L’ obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi per l’ eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico; i movimenti di terra pertinenti all’ esercizio dell’ attività agricola e le pratiche agrosilvo – pastorali; le serre mobili stagionali.

Per tutti gli interventi resta l’ obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all’ efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l’ interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

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