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News. Manutenzioni straordinarie senza Dia

News. Manutenzioni straordinarie senza Dia

Un emendamento al DL Incentivi ha cancellato l’ obbligo di rispettare le disposizioni regionali, più restrittive

Le norme che consentono di effettuare interventi di manutenzione straordinaria senza titolo abilitativo saranno ulteriormente modificate

Sarà cancellata la norma secondo cui le nuove regole sono applicabili salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale. Si risolverebbero così le differenze tra le Regioni sprovviste di una legge in materia, nelle quali il DL 40 / 2010 è già applicabile e quelle dotate di propria legge – più restrittiva – nelle quali vige ancora l’ obbligo di Dia, che, grazie all’ emendamento Ventucci, passerebbero al regime semplificato.

Inoltre, con l’ emendamento Ventucci, viene introdotta la possibilità, per le Regioni a statuto ordinario, di ampliare l’ elenco degli interventi di edilizia libera, ma anche di richiedere una relazione tecnica per interventi ulteriori rispetto a quelli già indicati dal DL nazionale. Da tenere presente, però, che per le manutenzioni straordinarie alla comunicazione già prevista dal DL 40 / 2010 dovranno assere allegati una relazione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.

Con l’ emendamento, gli interventi sono suddivisi in due categorie:

– quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo (manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra legati all’ attività agricola, serre mobili stagionali);

– quelli realizzabili previa comunicazione, anche telematica, dell’ inizio dei lavori da parte dell’ interessato all’ amministrazione comunale, allegando eventuali autorizzazioni obbligatorie (manutenzione straordinaria, opere per esigenze contingenti e temporanee, lavori di pavimentazione, installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, aree ludiche).

Per le manutenzioni straordinarie, la comunicazione dovrà essere accompagnata dalle eventuali autorizzazioni obbligatorie, dai dati identificativi dell’ impresa e da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l’ impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

L’ emendamento specifica che tra gli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi l’ apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Resta confermato che i lavori non possano riguardare le parti strutturali dell’ edificio, né comportare l’ aumento del numero delle unità immobiliari o l’ incremento dei parametri urbanistici.

Resta confermato l’ obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, relative all’ efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Chi effettua i lavori deve presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale.

Le Regioni a statuto ordinario possono:
– estendere la disciplina semplificata ad ulteriori interventi;
– individuare ulteriori interventi, tra quelli con obbligo di comunicazione, da sottoporre anche all’ obbligo di relazione tecnica (l’ emendamento la richiede solo per le manutenzioni straordinarie);
– stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.

Iinfine, è stata introdotta una sanzione pecuniaria di 258,00 euro per la mancata comunicazione dell’ inizio lavori o della relazione tecnica; la sanzione viene ridotta di due terzi se la comunicazione viene inviata spontaneamente durante i lavori.

Il provvedimento è approdato in Aula a Montecitorio ieri 3 maggio. Se l’ emendamento sarà confermato dal Parlamento, le nuove norme sull’ attività edilizia libera saranno applicabili a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 40 / 2010. Poichè il DL scade il 25 maggio 2010, dovrà essere convertito in legge entro tale data.

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