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Modifiche nel dl incentivi ora al Senato

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Nell’ emendamento del Governo vengono introdotte alcune modifiche a norme già previste nel testo iniziale soprattutto in riferimento all’ evasione fiscale

In particolare, per rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell’ imposta sul valore aggiunto, viene introdotto l’ obbligo di comunicare telematicamente all’ Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cd. ‘black list‘ individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’ Economia e delle Finanze 21 novembre 2001.

Tale obbligo può essere escluso, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ Economia e delle Finanze, per alcuno dei paesi cd. ‘black list‘ ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi e può essere esteso con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi non cd. ‘black list’e a specifici settori dell’ attività e a particolari tipologie di soggetti.

Sempre per potenziare il contrasto all’ evasione, è prevista una serie di disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte intervenendo sulla disciplina della notifica delle sentenze e delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell’ ambito della conciliazione giudiziale e dell’ accertamento con adesione.

Al riguardo, il maxiemendamento ha previsto, al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, la chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti da oltre 10 anni per le quali risulti soccombente l’ Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio.

In particolare, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato mentre le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’ articolo 16, comma 3, della L.289 / 2002 (Legge Finanziaria 2003) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione.

Viene anche prevista l’ istituzione di un Fondo per il sostegno della domanda nei settori in crisi dell’ efficienza energetica anche con riferimento al parco immobiliare esistente, della ecocompatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell’ evasione ai sensi del medesimo decreto legge, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l’ anno 2010.

Con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e verrà prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Il provvedimento deve essere approvato definitivamente entro il 25 maggio, giorno di scadenza del decreto

Fonte: Ance

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