728 x 90



Immobili ad alta efficienza energetica

Immobili ad alta efficienza energetica

Immobili ad alta efficienza energetica

Ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero sui contributi per l’ acquisto di immobili ad alta efficienza energetica

Il 25 marzo 2010 è stato pubblicato in GU il decreto legge n. 40, che all’ articolo 4, comma 1, prevede l’ istituzione di un fondo per il sostegno della domanda per efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro riservato all’ acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, gru a torre, macchine movimento terra e rimorchi.

Il decreto ministeriale del 26 marzo 2010, emanato in attuazione del DL 40 / 2010, ha definito i contributi ripartendo la risorse per ciascun settore:
– 60 milioni per l’ acquisto di immobili ad alta efficienza energetica,
– 40 milioni di euro per l’ acquisto di gru a torre,
– 20 milioni di euro per l’ acquisto di macchine movimento terra,
– 8 milioni di euro per l’ acquisto di rimorchi, inclusi i semirimorchi.

Contributo per gli immobili ad alta efficienza energetica
Il DM 26 marzo 2010 specifica inoltre, per ciascun contributo, i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse. L’ ammontare del contributo per gli immobili ad alta efficienza energetica, è fissato (articolo 2, comma 1 lettera s) del DM 26 /3 / 2010) in relazione al miglioramento del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’ immobile rispetto ai limiti di legge ed alla superficie utile dello stesso:
– 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5.000 euro per singolo immobile, nel caso in cui la prestazione energetica sia migliore almeno del 30% rispetto ai valori della Tabella 1.3, di cui all’ allegato C n.1, del decreto legislativo 192 / 05
– 116 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 7.000 euro per singolo immobile, nel caso in cui la prestazione energetica sia migliore almeno del 50% rispetto ai valori della Tabella 1.3, di cui all’ allegato C n.1, del decreto legislativo 192 / 05.

Per quanto riguarda i valori di energia primaria da conseguire per la climatizzazione invernale, essi vanno calcolati facendo riferimento alla Tabella 1.3 ‘Valori limite, applicabili dal 1 gennaio 2010, per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile interna dell’ edificio, espresso in kWh/m2 anno’, relativa agli edifici residenziali, contenuta nell’ Allegato C del d.lgs 192 / 05.

Per il calcolo della prestazione energetica bisogna basarsi sul quadro normativo delineato dal d.lgs 192 / 05, comprese le modifiche ed integrazioni apportate dal d.lgs 311 / 06 e dai decreti attuativi successivamente pubblicati, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo, alle norme di riferimento, alle caratteristiche dei software utilizzati (DPR 59 / 2009 e DM 26 giugno 2009 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Il Ministero ha chiarito che sono comunque validi anche gli attestati di certificazione energetica rilasciati in conformità alle leggi regionali purché la prestazione energetica certificata sia determinata con le metodologie di calcolo previste dai decreti attuativi del d. lgs 192 / 05, in modo da garantire l’ usufruibilità della misura su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori requisiti
Gli ulteriori requisiti per accedere al contributo riguardano l’ immobile che deve essere di nuova costruzione ed acquistato come prima abitazione della famiglia.

Il Ministero a tale proposito ha chiarito che i requisiti di nuova costruzione e di prima abitazione della famiglia sono essenziali sia nel caso di immobili con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui al d. lgs 192/05, sia per gli immobili con fabbisogno di energia primaria migliore di almeno il 50%.

Il contributo è previsto per i nuovi edifici così come definiti dal d. lgs 192 / 05, ossia quelli per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dopo l’ 8 ottobre 2005, includendo anche le demolizioni e ricostruzioni degli edifici, ma non le ristrutturazioni, per le quali sono previste altre forme di agevolazione. Per prima abitazione della famiglia si intende quella che viene definita come prima casa.

Fonte: Ance

Administrator
ADMINISTRATOR
PROFILO