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Detrazioni e crediti d' imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010

Detrazioni e crediti d' imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010

Detrazioni e crediti d’ imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010

L’ Agenzia delle Entrate, riguardo alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, ha chiarito che non decade l’ agevolazione, a partire dal periodo d’ imposta 2003, se non s’ invia la comunicazione di fine lavori (per spese superiori a 51.645,69 euro)

Questo il chiarimento sulle modalità applicative della detrazione del 36% (art.2, comma 10, legge 191 / 2009 – legge Finanziaria 2010) contenuto nella Circolare n.21 / E del 23 aprile 2010, con la quale l’ Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti in materia di detrazioni, deduzioni e crediti d’ imposta ai fini IRPEF.

Con la stessa Circolare, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito in materia di detrazione riconosciuta per gli interessi passivi dei mutui relativi all’ acquisto dell’ abitazione principale e sulle modalità di fruizione del credito d’ imposta per la ricostruzione in Abruzzo.

Detrazione del 36%
per le ristrutturazioni edilizie

Il D.M. n.41 / 1998 e successive modificazioni, nel definire le modalità applicative della detrazione del 36% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali, prevede l’ obbligo di trasmissione al Centro operativo di Pescara di una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero di un altro soggetto abilitato (art.1, comma 1, lett.d). Questo nel caso di lavori che superino, complessivamente, l’ importo di 51.645,69 euro,

L’ art.4 del citato Decreto prevede la revoca della detrazione in caso di mancato invio di tale comunicazione. L’ Agenzia delle Entrate osserva che quest’ ultima disposizione deve intendersi superata in seguito all’ abbassamento, a partire dal periodo d’ imposta 2003, del limite massimo di detrazione da 77.468,53 euro a 48.000 euro (cfr. art.2, comma 5, legge 289/2002). Pertanto, chiarisce la C.M. n.21 / E / 2010, il beneficio fiscalenon decade per l’ eventuale mancato invio della citata documentazione

Detrazione del 19%
sugli interessi passivi dei mutui

L’ Agenzia delle Entrate ha chiarito anche l’ applicabilità dell’ art.15, comma 1, lett.b, del D.P.R. 917 / 1986 – TUIR, che riconosce una detrazione d’ imposta del 19%, nel limite massimo di 4.000 euro, sugli interessi passivi, e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari, stipulati per l’ acquisto di un’ unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dal rogito.

A questo proposito, la C.M. n.21 / E / 2010 chiarisce che:
– nell’ ipotesi di sostituzione del contratto di mutuo, intestato in origine ad un solo coniuge, con un nuovo contratto a nome di entrambi, ove uno di essi sia fiscalmente a carico dell’ altro, la detrazione spetta per intero al coniuge non a carico.

In tal caso, la detrazione compete unicamente per gli interessi relativi alla residua quota di capitale del mutuo precedente, nel limite di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi;

– in caso di trasferimento della propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, il diritto a fruire della detrazione permane.

Con tale chiarimento, l’ Agenzia delle Entrate interpreta in modo estensivo la generica formulazione dell’ art.15, comma 1, lett. b, del TUIR, secondo cui la detrazione viene mantenuta anche nell’ ipotesi in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro.

In particolare, viene chiarito che è possibile continuare a fruire dell’ agevolazione se il cambio dell’ abitazione principale sia attribuibile all’ attuale situazione lavorativa del contribuente, senza che sia necessaria l’ ulteriore condizione che la nuova abitazione sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente perderà il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’ imposta successivo a quello in cui tali esigenze vengano a mancare.

Fonte: Ance

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