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Bonus 55%: rettifica all' Enea con autocertificazione

Bonus 55%: rettifica all' Enea con autocertificazione

Bonus 55%: rettifica all’ Enea con autocertificazione

L’ autocertificazione che rivede i dati già noti all’ Enea va presentata ai Caf con la dichiarazione dei redditi

L’ Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21 / E del 23 aprile 2010, aveva previsto per il contribuente la possibilità di correggere e / o integrare, esclusivamente in via telematica, la scheda informativa da trasmettere all’ Enea per beneficiare della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici anche oltre i 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ma non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nel quale la spesa può essere portata in detrazione.

L’ Enea però non ha ancora implementato la procedura informatica per l’ invio telematico della scheda rettificativa. Pertanto i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730 / 2010, da presentare entro il 31 maggio 2010, non possono inoltrare la rettifica e fruire della detrazione per le spese non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all’ ENEA.

Con la Risoluzione n. 44 / E del 27 maggio 2010 l’ Agenzia delle Entrate ha previsto un iter alternativo, indicando ai contribuenti la procedura per beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria:

• presentare ai soggetti che prestano l’ assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’ art. 47 del Dpr 445 / 2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ ENEA opportunamente modificati;

• provvedere all’ invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’ Enea.

I soggetti che prestano l’ assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se il contribuente non provvede nei 90 giorni successivi all’ attivazione della procedura informatica all’ invio telematico della scheda rettificativa all’ ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la suddetta dichiarazione sostitutiva.

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