Scadenze fiscali, acconti d’imposta per il 2010 fino al 30 novembre
L’appuntamento è con il secondo anticipo dell’anno che, a differenza del primo, non può essere rateizzato
Termine ultimo il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto d’imposta per il 2010. All’adempimento sono obbligate tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell’acconto sia alle modalità di versamento dello stesso.
In merito a queste ultime, in base al denominatore comune, costituito dall’F24, l’unica diversità riguarda le procedure di presentazione del modello, obbligatoriamente telematiche solo per i titolari di partita Iva. Più articolato è, invece, il calcolo dell’importo da pagare, che dipende sia dalla tipologia d’imposta sia da quella del contribuente. In ogni caso, una volta determinato l’acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa invece in occasione del pagamento della prima quota.
La misura
dell’acconto Irpef
In generale, la misura dell’anticipo va determinata in base a quanto dichiarato in Unico PF 2010. In pratica, il contribuente deve riprendere la sua dichiarazione dei redditi e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo RN34 (differenza). Qui è riportata l’imposta dovuta per il 2009, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questo importo deve applicare una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99 per cento.
Quando e come
versare l’acconto
L’anticipo d’imposta non è dovuto se il risultato indicato al rigo differenza è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun versamento anche i contribuenti che percepiscono redditi per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2009, chi vanta per il 2009 crediti superiori alla misura degli acconti, i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010).
Quando lo stesso importo supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l’adempimento va assolto in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Qualora l’importo di RN34 sia maggiore di 258 euro, l’acconto deve essere versato in due rate:
– la prima, stabilita nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%
– la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.
Tutto questo vale per i contribuenti che hanno una situazione reddituale stabile. Invece chi ha o si attende un reddito economico variabile nel corso del 2010, ovvero chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi, può prediligere, secondo la normativa vigente, il calcolo presuntivo, quindi commisurare l’imposta netta presumibilmente dovuta.
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale comporta la riduzione o l’omissione del secondo acconto, senza applicazione di sanzioni che però si aggirerebberointorno al 30% dell’importo non versato (oltre agli interessi di mora), in caso di errori.
Comunque determinato, l’anticipo Irpef 2010 è assolto con modello di pagamento F24, nel quale va indicato il codice tributo 4034 Irpef acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.
3813 è, invece, il codice tributo da utilizzare per il versamento unitario o della seconda rata dell’acconto Irap 2010, per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull’obbligo, sull’esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l‘imposta principale.
Pertanto, tale anticipo, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100 per cento, cioè la stessa percentuale prevista per l’imposta sul reddito delle società.
La diversa misura
dell’acconto Ires
Chi ha presentato Unico SC 2010 deve versare l’acconto in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d‘imposta l’intero importo indicato al rigo RN17 del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano Unico SNC: il rigo di riferimento è RN28).
Martedì 30 novembre, all’appello dell’anticipo 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l’anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare versano, invece, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.
L’importo è pari al 60% dell’imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto. Anche l’anticipo Ires, infatti, va versato in due rate solo se l’importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l’unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell’ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro. Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del modello F24, dovranno indicare il codice tributo 2002 Ires acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.
Per i ‘neominimi’
acconto normale
I contribuenti che, nel 2010, hanno aderito al regime fiscale dei ‘minimi’ devono determinare l’acconto Irpef in maniera ordinaria, senza considerare l’adesione alla particolare disciplina agevolativa. L’unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.
I già ‘minimi’ nel 2009, invece, versano l’anticipo dell’imposta sostitutiva del 20% da individuare al rigo CM18 “imposta a debito” di Unico PF 2010. I criteri da seguire e i limiti da tenere d’occhio sono gli stessi previsti per l’acconto Irpef. Il codice tributo per l’F24, in questo caso, è il 1799 imposta sostitutiva per i contribuenti minimi – acconto seconda rata o in unica soluzione.
Acconto di novembre e compensazione
Per il versamento dell’acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione con gli eventuali crediti tributari o contributivi, di cui sia titolare.
In caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti c’è sempre il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate.
In particolare, se si provvede a sanare l’errore:
– entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un dodicesimo del 30%, cioè al 2,5%
– entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, è stabilita in un decimo del 30%, pari dunque al 3 per cento. Con l’aggiunta degli interessi, calcolati giornalmente nella misura dell’1 per cento.
Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano
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