Piano Casa e sopraelevazioni, le Marche varano le linee guida
La differenza tra sopraelevazione e ampliamento in conformità con NTC e TU
Linee guida per armonizzare ampliamenti e sopraelevazioni, chiarendo le differenze tra le due tipologie di intervento. La Giunta Regionale delle Marche ha approvato la delibera 1338/2010, che spiega agli interessati come orientarsi tra le disposizioni del testo Unico dell’edilizia, Dpr 380/2001, e quelle del Piano Casa.
In base al Dpr 380/2001, le sopraelevazioni sono consentite dopo che il competente ufficio tecnico provinciale abbia specificato il numero massimo di piani che è possibile realizzare in relazione alla struttura esistente e alla sua idoneità a sopportare nuovi carichi.
Secondo il Piano Casa gli interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio devono rispettare le NTC contenute nel DM del 14 gennaio 2008 per l’adeguamento sismico della struttura esistente.
L’adeguamento o il miglioramento sismico deve essere raggiunto indipendentemente dai materiali utilizzati, quindi anche in presenza di elementi leggeri come legno o acciaio, che di solito non hanno rilevanza per la sicurezza sismica dell’edificio.
La delibera spiega anche cosa si intende per sopraelevazione. Si tratta di:
– lavori strutturali di rifacimento della copertura che comportano incrementi di altezza dell’ultimo impalcato lasciando inalterato il numero di piani. Non rientrano in questo caso gli interventi giustificati dall’esigenza di realizzare cordoli di sommità aventi altezza massima di 50 centimetri.
– realizzazione di un tetto a falde inclinate al di sopra della copertura piana esistente;
– realizzazione, sopra il piano di copertura esistente, di un manufatto di rilevanza strutturale destinato a circoscrivere un volume chiuso, a meno che non si tratti di un volume tecnico;
– l’incremento di altezza dell’ultimo impalcato della singola unità strutturale appartenente agli edifici in aggregato tipici dei centri storici.
Non costituisce sopraelevazione:
– la realizzazione di uno o più abbaini se il loro volume complessivo non supera del 30% quello esistente e se la loro altezza non supera quella del colmo del fabbricato;
– la realizzazione di un manufatto di completamento sopra la copertura piana esistente, che si configura come ampliamento;
– la realizzazione di una struttura separata da quella esistente mediante un giunto sismico e situata all’esterno dell’edificio;
– l’aumento del numero di piani all’interno del fabbricato esistente senza alterarne il volume e la sagoma.
La delibera chiarisce poi che è possibile sopraelevare un edificio in muratura di un solo piano, a patto che in precedenza non sia stato oggetto di interventi analoghi.
Fonte: Regione Marche
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