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	<title>Cambiocasa News &#187; aggiornamento catastale per compravendite</title>
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		<title>Milleproroghe per l&#8217;immobiliare: blocco sfratti, case fantasma, demolizioni</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 00:00:12 +0000</pubDate>
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</div>Per gli sfratti, approvato l&#8217;emendamento del governo che allunga di un anno il blocco per le categorie disagiate Il termine viene spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011. Per beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2011 gli inquilini devono trovarsi nei comuni ad alta tensione abitativa, con un reddito inferiore a 27mila<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/02/milleproroghe-per-limmobiliare-blocco-sfratti-case-fantasma-demolizioni/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Per gli sfratti, approvato l&#8217;emendamento del governo che allunga di un anno il blocco per le categorie disagiate</em></strong></p>
<p>Il termine viene spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011. Per beneficiare della <strong>proroga </strong>fino al 31 dicembre 2011 gli <strong>inquilini </strong>devono trovarsi nei comuni ad <strong>alta tensione abitativa</strong>, con un <strong>reddito </strong>inferiore a 27mila euro, e devono avere nel proprio <strong>nucleo familiare </strong>persone di età superiore a 65 anni,<strong> malati terminali o portatori di handicap o figli fiscalmente a carico.</strong><br />
<span id="more-1820"></span><br />
Per le <strong>case fantasma</strong> è stato approvato un altro <strong>emendamento </strong>che concede ai <strong>proprietari delle case &#8216;fantasma&#8217;</strong> il termine del 30 aprile per regolarizzare gli <strong>immobili </strong>finora non dichiarati al <strong>Catasto</strong>. Slitta così dal 31 marzo al 30 aprile 2011 la possibilità di denunciare in <strong>catasto i fabbricati fantasma,</strong> ma con lo slittamento il Senato ha approvato una norma con cui ai ritardatari sarà notificata con affissione all<strong>&#8216;albo pretorio&#8217;</strong> una <strong>rendita presunta</strong> con la precisazione che il termine per un eventuale ricorso è di 60 giorni e che, la nuova <strong>rendita </strong>produrrà effetti dall&#8217;1 gennaio 2007 e, quindi, con tutti gli arretrati di <strong>imposte e sanzioni</strong>, salva la possibilità dei <strong>contribuenti </strong>di dimostrare una diversa decorrenza (per esempio la costruzione dell&#8217;<strong>immobile </strong>in una data più recente).</p>
<p><strong><em>Demolizioni</em></strong><br />
Le <strong>demolizioni </strong>disposte a seguito di sentenza penale nella <strong>regione Campania</strong> sono sospese per tutto il 2011 purché si tratti di immobili esclusivamente adibiti ad <strong>abitazione principale</strong> da parte di persone che non abbiano altre <strong>possibilità abitative</strong> e con la precisazione che le <strong>demolizioni </strong>stesse non vengono sospese se il comune o la <strong>Protezione civile</strong> hanno riscontrato pericoli per la pubblica incolumità.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/02/milleproroghe-per-limmobiliare-blocco-sfratti-case-fantasma-demolizioni/">Read more...</a></strong>
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		<title>Normative per la classificazione catastale di un immobile</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 02:00:58 +0000</pubDate>
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</div>Normative per la classificazione catastale di un immobile L&#8217;amministrazione può rivedere la classificazione catastale di un immobile che non ha subito variazioni edilizie senza dover effettuare una visita preventiva (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 3 novembre 2010, n. 22313) La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/01/normative-per-la-classificazione-catastale-di-un-immobile/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Normative per la classificazione catastale di un immobile </em></strong></p>
<p><strong><em>L&#8217;amministrazione può rivedere la classificazione catastale di un immobile che non ha subito variazioni edilizie senza dover effettuare una visita preventiva (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 3 novembre 2010, n. 22313)</em></strong><br />
<span id="more-1645"></span><br />
<strong>La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione del territorio comunale in microzone), dalla Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335.</strong></p>
<p>Essa, proprio per l&#8217;assenza di <strong>variazioni edilizie,</strong> non richiede la previa visita <strong>sopralluogo </strong>dell&#8217;ufficio e non è condizionata ad alcun <strong>contraddittorio endoprocedimentale</strong>; la motivazione dell&#8217;atto di <strong>riclassamento</strong> &#8211; secondo i principi generali in materia di <strong>accertamento </strong>di maggior valore &#8211; mira a delimitare l&#8217;ambito delle ragioni adducibili dall&#8217;ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al <strong>contribuente </strong>l&#8217;esercizio del <strong>diritto di difesa.</strong></p>
<p>Per questo, l&#8217;effettiva sussistenza dei <strong>dati necessari</strong> a giustificare la correttezza della <strong>categoria</strong>, della <strong>classe </strong>e della <strong>rendita </strong>(ri)attribuite all&#8217;<strong>immobile </strong>andrà verificata, nell&#8217;ambito dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contraddittorio con il <strong>contribuente</strong>; tale verifica attiene tuttavia non alla idoneità della motivazione dell&#8217;atto, ma al merito propriamente detto della <strong>controversia</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: CondominioWeb.com</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Sanatoria catastale fino al 31 marzo: decreto Milleproroghe</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:00:28 +0000</pubDate>
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</div>Sanatoria catastale fino al 31 marzo: decreto Milleproroghe Ridotte a tre mesi le agevolazioni per la qualificazione Soa, nessuna proroga per l&#8217;asseverazione degli impianti fotovoltaici Con il decreto Milleproroghe, sono confermate la sanatoria catastale, allungata di un mese, e le agevolazioni per la qualificazione delle imprese, ridotte però a tre mesi. Non è più possibile<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/01/sanatoria-catastale-fino-al-31-marzo-decreto-milleproroghe/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Sanatoria catastale fino al 31 marzo: decreto Milleproroghe</em></strong></p>
<p><strong><em>Ridotte a tre mesi le agevolazioni per la qualificazione Soa, nessuna proroga per l&#8217;asseverazione degli impianti fotovoltaici </em></strong></p>
<p><strong>Con il decreto Milleproroghe, sono confermate la sanatoria catastale, allungata di un mese, e le agevolazioni per la qualificazione delle imprese, ridotte però a tre mesi. Non è più possibile asseverare gli impianti fotovoltaici entro il 31 gennaio. </strong><br />
<span id="more-1613"></span><br />
È <strong>prorogato al 31 marzo 2011</strong> il termine per la presentazione delle istanze di <strong>aggiornamento catastale</strong> inerenti agli <strong>immobili non dichiarati</strong> o che hanno perso il <strong>requisito di ruralità</strong>. La prima <strong>bozza di decreto</strong> aveva spostato al 28 febbraio la scadenza per la regolarizzazione. Secondo il testo definitivo, l&#8217;articolo 1 comma 1, che individua le <strong>proroghe </strong>non onerose, allunga invece di un altro mese il termine utile.</p>
<p><strong><em>Attestazione Soa</em></strong><br />
Ridotte a tre mesi le <strong>agevolazioni </strong>per la <strong>qualificazione Soa</strong> prevista dal <strong>Codice Appalti</strong>. Fino al <strong>31 marzo 2011</strong> si potranno dimostrare la cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, l&#8217;adeguata dotazione di attrezzature tecniche e l&#8217;adeguato organico medio annuo riferendosi ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la <strong>Soa</strong> per il conseguimento della <strong>qualificazione</strong>.</p>
<p>Fino al 31 marzo, inoltre, per la dimostrazione della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.</p>
<p><strong><em>Conto Energia</em></strong><br />
Eliminata dal testo definitivo la <strong>proroga al 31 gennaio 2011 </strong>del termine per l&#8217;asseverazione degli <strong>impianti fotovoltaici </strong>che possono beneficiare del <strong>secondo Conto Energia </strong>ai sensi della Legge 129/2010.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/01/sanatoria-catastale-fino-al-31-marzo-decreto-milleproroghe/">Read more...</a></strong>
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		<title>Sanatoria catastale, nuove norme per gli immobili</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 04:00:58 +0000</pubDate>
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</div>Sanatoria catastale, nuove norme per gli immobili Dal primo luglio in vigore le nuove norme: obbligatorio l&#8217; aggiornamento dei dati per compravendite e locazioni Da tale data i dati catastali sono fondamentali per contratti di locazione e costituzione di diritti reali sugli immobili. Una misura fra le più necessarie alla sanatoria catastale per la regolarizzazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/sanatoria-catastale-nuove-norme-immobili/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Sanatoria catastale, nuove norme per gli immobili</em></strong></p>
<p><strong><em>Dal primo luglio in vigore le nuove norme: obbligatorio l&#8217; aggiornamento dei dati per compravendite e locazioni </em></strong></p>
<p>Da tale data i <strong>dati catastali</strong> sono fondamentali per <strong>contratti </strong>di <strong>locazione </strong>e costituzione di diritti reali sugli <strong>immobili</strong>. Una misura fra le più necessarie alla <strong>sanatoria catastale</strong> per la <strong>regolarizzazione </strong>degli im<strong>mobili fantasma</strong>, contenuta nel Decreto Legge 78 / 2010 con cui è stata varata la manovra da 24,9 miliardi per la<strong> stabilizzazione finanziaria</strong> e la<strong> competitività economica</strong>. Tra le novità del nuovo<strong> Decreto Legge</strong> spiccano appunto <strong>compravendite </strong>e <strong>locazioni </strong>di <strong>immobili </strong>sconosciuti al <strong>Catasto</strong>.<br />
<span id="more-416"></span><br />
In base all&#8217; articolo 19 comma 14 gli <strong>atti pubblici</strong> e le <strong>scritture private </strong>autenticate tra vivi che hanno per oggetto il <strong>trasferimento</strong>, lo scioglimento o la <strong>costituzione </strong>di un <strong>diritto reale</strong> su un fabbricato già esistente devono contenere, per le <strong>unità immobiliari urbane</strong>, a pena di nullità, oltre all&#8217; <strong>identificazione catastale</strong>, il riferimento alle planimetrie depositate in <strong>Catasto </strong>e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di <strong>dati catastali </strong>e <strong>planimetrie </strong>allo stato di fatto.</p>
<p>Prima della <strong>stipula</strong>, il notaio deve individuare gli <strong>intestatari catastali </strong>e verificare la loro conformità a quanto risulta dai <strong>registri immobiliari</strong>. Una simile formulazione elimina quindi la nullità dell&#8217; atto nel caso in cui ci sia discordanza tra <strong>registri catastali</strong> e <strong>immobiliari</strong>. La <strong>regolarizzazione </strong>potrà quindi avvenire anche dopo il <strong>rogito</strong>.</p>
<p>Anche per la <strong>registrazione </strong>dei <strong>contratti di locazione,</strong> scritti o verbali, inseriti nel comma 15, deve essere riportata l&#8217; indicazione dei <strong>dati catastali </strong>degli <strong>immobili</strong>. La loro mancata o errata indicazione è considerata rilevante per l&#8217; applicazione dell&#8217; <strong>imposta di registro</strong> ed è punito con la <strong>sanzione amministrativa </strong>dal 120 al 240 per cento dell&#8217; imposta dovuta.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>sanatoria catastale</strong>, l&#8217; <strong>Agenzia del Territorio</strong> il <strong>30 settembre t</strong>erminerà i rilievi degli edifici sconosciuti al <strong>Catasto</strong>. Entro il <strong>31 dicembre</strong> i <strong>proprietari </strong>o titolari di altri diritti reali sugli <strong>immobili non censiti </strong>devono presentare una dichiarazione di <strong>aggiornamento</strong>. La dichiarazione di <strong>aggiornamento </strong>deve essere presentata anche da coloro che hanno effettuato <strong>ristrutturazioni </strong>e<strong> interventi edilizi</strong> con variazione di consistenza o cambio di destinazione.</p>
<p>I dati saranno a disposizione dei Comuni, che potranno avviare gli accertamenti sulla regolarità urbanistica ed edilizia per individuare eventuali casi di abusivismo. Dal primo gennaio 2011, inoltre, l&#8217; Agenzia del Territorio avrà a disposizione il telerilevamento per un monitoraggio costante.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/sanatoria-catastale-nuove-norme-immobili/">Read more...</a></strong>
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		<title>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:00:06 +0000</pubDate>
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</div>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/raddoppio-automatico-della-rendita-il-lusso-si-vede-anche-senza-visita/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</em></strong></p>
<p><strong><em>Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani</em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro classamento è, evidentemente, non in linea con quello attribuito a fabbricati simili e con medesime caratteristiche. La visita di controllo è ancor più superflua se il Comune su cui insistono ha ripartito il proprio territorio in microzone. </strong><br />
<span id="more-1418"></span><br />
Lo ha stabilito la <strong>Cassazione </strong>che, con la sentenza n. 23313 del 3 novembre, ha avallato le ragioni dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>, appellandosi a un&#8217;attenta lettura delle norme che regolano la revisione delle rendite (articolo 3, comma 58, legge 662/1996 e articolo 1, comma 335, legge 331/2004).</p>
<p>Per il <strong>contribuente</strong>, vittorioso nei primi due gradi di giudizio, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto raddoppiare il <strong>valore catastale</strong> del proprio appartamento, trasferendolo d&#8217;ufficio dalla categoria A/2 a quella A/1 (di lusso), senza aver prima verificato<strong> &#8216;di persona&#8217; </strong>lo stato delle cose, così come previsto dall&#8217;articolo 54 del Dpr 1142/1969.</p>
<p>Nel ricorso di legittimità, l&#8217;<strong>Agenzia </strong>ha, a questo proposito, ricordato come tale disposizione sia stata nel tempo superata, già con il Dl 853/1984 grazie al quale era stata resa possibile la <strong>revisione automatica delle rendite,</strong> in assenza di variazioni edilizie, e poi con l&#8217;articolo 11 del Dl 70/1988, secondo cui, il <strong>classamento delle unità immobiliari urbane,</strong> in relazione alle quali sia stata redatta una dichiarazione conforme alle procedure e ai <strong>modelli catastali,</strong> &#8216;può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche&#8217;.</p>
<p>Questo il fulcro del contenzioso, ma sui banchi della <strong>Suprema Corte</strong>, la questione si è articolata in quattro diversi punti sostenuti dall&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>e in contrasto con altrettanti motivi alla base della pronuncia di merito impugnata.</p>
<p>In sostanza, l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>ha difeso, oltre alla facoltà discrezionale della visita di cui si è detto, la fonte <strong>normativa </strong>richiamata negli avvisi di <strong>classamento</strong>, la mancata instaurazione di un dialogo preventivo con il <strong>contribuente </strong>e, in merito alla motivazione degli stessi avvisi, il rispetto dei principi generali prescritti per gli atti in <strong>materia catastale</strong>, nel caso specifico osservati anche solo con &#8216;la mera indicazione della consistenza, della categoria e della <strong>classe </strong>attribuita all&#8217;<strong>immobile</strong>&#8216;.</p>
<p>Per la <strong>Cassazione</strong>, i quattro rilievi sono tutti fondati, a cominciare dal riferimento normativo (articolo 3, comma 58, legge 662/1996) giustamente &#8216;prescelto&#8217; dagli uffici del <strong>catasto </strong>(la Ctr aveva ritenuto, invece, applicabile al caso la legge 331/2004, articolo 1, commi da 335 a 337), secondo cui &#8216;gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di <strong>accertamento fiscale </strong>in collaborazione con le strutture dell&#8217;<strong>amministrazione finanziaria</strong>. Partecipano altresì alla elaborazione dei <strong>dati fiscali </strong>risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all&#8217;ufficio tecnico erariale la <strong>classificazione di immobili </strong>il cui <strong>classamento </strong>risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L&#8217;ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli <strong>immobili </strong>segnalati dal comune&#8217;.</p>
<p>Tale disposizione, combinata con il solo comma 335 della <strong>legge finanziaria 2005, </strong>riguardante la revisione delle rendite delle unità immobiliari ubicate in microzone comunali, avvalora la tesi dell&#8217;ufficio, con riferimento all&#8217;inutilità del sopralluogo.</p>
<p>Nella sentenza impugnata, le critiche cadono anche su presunte defaillance della motivazione sottostante agli avvisi dell&#8217;Ufficio tecnico erariale, consistenti nella mancata esplicitazione dei caratteri tipologici e costruttivi dell&#8217;<strong>immobile </strong>e del contesto nel quale lo stesso è inserito. Ma, anche su questo argomento, la <strong>Cassazione </strong>confuta l&#8217;assunto dei giudici di merito, affermando che tali elementi &#8216;servono unicamente a delimitare l&#8217;ambito delle ragioni adducibili dall&#8217;ufficio nell&#8217;eventuale fase contenziosa …, nella quale il <strong>contribuente </strong>conserverà integre tutte le sue facoltà di difesa&#8217;. Intanto, la motivazione, se pur indicante esclusivamente il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, esiste ed è valida.</p>
<p>Sulla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, invocata dalla Ctr, la <strong>Suprema Corte</strong>, richiamando la sentenza n. 26635/2009 delle Sezioni unite, in materia di accertamenti standardizzati, ha ribadito che, in occasione del riclassamento automatico di un fabbricato, &#8216;non esiste alcun onere per l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>di invitare il <strong>contribuente </strong>interessato a fornire chiarimenti e a produrre documenti prima che sia emesso un provvedimento accertativo&#8217;.</p>
<p><strong>Dunque, l&#8217;Agenzia del Territorio ha ragione.</strong></p>
<p>Toccherà, ora, a un&#8217;altra sezione della Ctr pronunciarsi, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza 23313/2010.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano</strong></p>
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		<title>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
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</div>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</em></strong></p>
<p><strong><em>Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato </em></strong></p>
<p><strong>È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell&#8217;accertare l&#8217;ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1377"></span><br />
Tra queste operazioni va annoverata quella c.d. di <strong>classamento catastale.</strong> Ai sensi dell&#8217;art. 61 d.p.r. n. 1142/49 funzione precipua di tale operazione è quella di &#8216;attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la <strong>categoria </strong>e la <strong>classe di competenza</strong> e a quelle a destinazione speciale la sola <strong>categoria</strong>. La <strong>tipologia </strong>è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l<strong>&#8216;unità immobiliare</strong>, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali&#8217;.</p>
<p>Il tutto, sostanzialmente, era finalizzato oltre che ad esigenze legate ad un censimento del <strong>patrimonio immobiliare italiano</strong>, al calcolo delle<strong> rendite degli immobili</strong> ai fini dell&#8217;applicazione delle <strong>imposte fondiarie. </strong></p>
<p>Tra le <strong>imposte </strong>che si calcolano sulla base della <strong>rendita catastale </strong>va annoverata<strong> l&#8217;I.C.I. </strong></p>
<p>È evidente, pertanto, che la corretta quantificazione di tale <strong>rendita </strong>sia di fondamentale importanza ai fini dell&#8217;esatto calcolo e corresponsione del tributo.</p>
<p>Il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che sono suscettibili d&#8217;incidere sull&#8217;<strong>aggiornamento </strong>della <strong>rendita </strong>devono essere comunicate al <strong>catasto</strong>, affinché si provveda al c.d. <strong>riclassamento </strong>dell&#8217;<strong>unità immobiliare,</strong> ed al comune in cui è ubicato l&#8217;<strong>immobile</strong>, ai fini della corretta liquidazione dell&#8217;<strong>imposta comunale sugli immobili. </strong></p>
<p>La <strong>finanziaria </strong>per l&#8217;anno 2005 (l. n. 311/04) nell&#8217;ottica di un recupero dell<strong>&#8216;evasione fiscale </strong>ha dotato le amministrazioni comunali di particolari strumenti di contrasto della stessa. In particolare, ai sensi dei commi 336 e 336 dell&#8217;articolo unico della legge n. 311</p>
<p>I comuni, constatata la presenza di<strong> immobili di proprietà privata</strong> non dichiarati in <strong>catasto </strong>ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i <strong>classamenti catastali </strong>per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle <strong>unità immobiliari</strong> interessate la presentazione di atti di <strong>aggiornamento </strong>redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.</p>
<p>La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della <strong>denuncia catastale</strong>, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>provvedono, con oneri a carico dell&#8217;interessato, alla iscrizione in <strong>catasto </strong>dell&#8217;<strong>immobile non accatastato</strong> ovvero alla verifica del <strong>classamento </strong>delle<strong> unità immobiliari </strong>segnalate, notificando le risultanze del <strong>classamento </strong>e la relativa <strong>rendita</strong>. Si applicano le <strong>sanzioni </strong>previste per le violazioni dell&#8217;articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.</p>
<p>Le <strong>rendite catastali</strong> dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della <strong>richiesta </strong>del comune di cui al comma 336 producono <strong>effetto fiscale</strong>, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell&#8217;anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della<strong> denuncia catastale</strong>, indicata nella <strong>richiesta </strong>notificata dal <strong>Comune</strong>, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell&#8217;anno di notifica della <strong>richiesta del Comune</strong>&#8216;.</p>
<p>In sostanza in procedimento configurata dalla legge è il seguente:</p>
<p><strong>a)</strong> il <strong>Comune </strong>accerta che un&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> dovrebbe essere rilassata;</p>
<p><strong>b)</strong> con una <strong>comunicazione </strong>al soggetto interessato lo invita a farlo specificando altresì che la medesima <strong>comunicazione </strong>è stata inviata all&#8217; <strong>Agenzia del Territorio </strong>(il c.d. catasto) per gli adempimenti di sua competenza (ossia revisione delle <strong>rendite </strong>e quindi <strong>riclassamento</strong>) e che in assenza di adempimento volontario la medesima agenzia provvederà a spese dell&#8217;interessato;</p>
<p><strong>c)</strong> a seguito del <strong>riclassamento </strong>il Comune può chiedere l<strong>&#8216;I.C.I</strong>. aggiornata alla nuova <strong>rendita catastale</strong> andando a ritroso fino dal momento in cui la nuova <strong>rendita </strong>avrebbe dovuto trovare applicazione. Il tutto, è bene evidenziarlo, pur sempre nel rispetto dei limiti quinquennali della prescrizione.<br />
<strong><br />
Fonte: CondominioWeb.com</strong><br />
Avv. Alessandro Gallucci</p>
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