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	<title>Cambiocasa News &#187; agevolazioni fiscali casa</title>
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		<title>Piano casa 2014</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Aug 2014 10:39:30 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
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</div>Approvato definitivamente il Piano casa Il decreto contenente misure urgenti per l&#8217;emergenza abitativa è stato convertito in legge il 20 maggio 2014. Il decreto prevede interventi per oltre 1 miliardo e 740 milioni di euro, i punti fondamentali sono tre: &#8211; sostegno all&#8217;affitto a canone concordato &#8211; l&#8217;ampliamento dell&#8217;offerta di alloggi popolari &#8211; lo sviluppo<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/08/piano-casa/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p>Approvato definitivamente il Piano casa</p>
<p>Il decreto contenente misure urgenti per l&#8217;emergenza abitativa è stato convertito in legge il 20 maggio 2014.</p>
<p>Il decreto prevede interventi per oltre <strong>1 miliardo e 740 milioni di euro</strong>, i punti fondamentali sono tre:</p>
<p>&#8211; sostegno all&#8217;affitto a canone concordato<br />
&#8211; l&#8217;ampliamento dell&#8217;offerta di alloggi popolari<br />
&#8211; lo sviluppo dell&#8217;edilizia residenziale sociale</p>
<p>Le &#8220;cose&#8221; positive di questo decreto sono:<span id="more-7701"></span></p>
<p>-Bonus con detrazione fiscale per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici entro il tetto di spesa di 10.000 euro</p>
<p>-Riduzione della cedolare secca</p>
<p>-Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul mercato a canone concordato, l&#8217;aliquota della cedolare secca viene ulteriormente abbassata al 10%.</p>
<p>-Cedolare secca del 10% per chi affitta a canone concordato estesa anche ai Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.</p>
<p>Detrazioni Irpef per il conduttore di alloggi sociali</p>
<p>Per il triennio 2014/2016 gli inquilini di alloggi sociali potranno usufruire di una detrazione pari a 900 euro (per redditi non superiori a euro 15.493,71) e a 450 euro (per redditi non superiori a euro 30.987,41).</p>
<p>Chi occupa abusivamente un immobile non potrà più chiedere la residenza né l&#8217;allacciamento a pubblici servizi e non può partecipare a procedure di assegnazione di alloggi IACP per cinque anni.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/08/piano-casa/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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		<title>Casa e Tasse: le pillole fiscali di Cambiocasa</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2013/09/casa-e-tasse-le-pillole-fiscali-di-cambiocasa-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 00:00:13 +0000</pubDate>
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</div>Il rifacimento dell&#8217;intonaco può rientrare nei benefici fiscali per il recupero edilizio. I lavori di rifacimento degli intonaci si considerano interventi di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001). Sono pertanto agevolabili con la detrazione Irpef prevista per le opere di recupero del patrimonio edilizio &#8211; attualmente nella misura del 50%<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/casa-e-tasse-le-pillole-fiscali-di-cambiocasa-2/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Il rifacimento dell&#8217;intonaco può rientrare nei benefici fiscali per il recupero edilizio.</em></strong></p>
<p><strong>I lavori di rifacimento degli intonaci si considerano interventi di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a, del Dpr 380/2001). Sono pertanto agevolabili con la detrazione Irpef prevista per le opere di recupero del patrimonio edilizio &#8211; attualmente nella misura del 50% &#8211; soltanto quando riguardano le parti comuni di edifici residenziali (a meno che non facciano parte di un intervento più vasto; in tale caso, infatti, anche quelle spese sarebbero ammesse al beneficio).</strong><br />
<span id="more-6366"></span><br />
<strong><em>Una raccomandazione</em></strong><br />
Attenzione al bonifico bancario per il bonus fiscale per il recupero edilizio. Per usufruire dell’<strong>agevolazione fiscale</strong> per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che le spese siano pagate tramite <strong>bonifico bancario o postale</strong>, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.</p>
<p>Dal 1° luglio 2010 le banche sono tenute a operare una ritenuta d’acconto del 4% dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti. L’incompleta compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica il rispetto di tale obbligo da parte delle banche. In tale ipotesi, dovrà essere disconosciuta la detrazione, a meno che non si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti, in modo da consentire alle banche di operare la ritenuta (risoluzione n. 55/2012).</p>
<p>Si comunica, inoltre, che è possibile imparare a chiedere i <strong>rimborsi fiscali </strong> attraverso un video. L&#8217;Agenzia delle Entrate, infatti, ha messo a disposizione dei contribuenti un video informativo sulle modalità di richiesta di un rimborso fiscale.</p>
<p><strong>“Come richiedere un rimborso”</strong>: è questo il titolo del filmato presente da oggi sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate dedicato ai video, il canale che da qualche mese esibisce un aspetto tutto nuovo, in linea con l’ultima veste che la piattaforma YouTube ha messo a disposizione degli utenti di tutto il mondo. Una grafica chiara, divisa in sezioni che ben orientano il visitatore nella ricerca dei video di diversi argomenti.</p>
<p>Per vedere il video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ph_C1_LUg-4&amp;feature=c4-overview&amp;list=UUNKA-BaNFACyhAogtPOCrSg">clicca qui</a><br />
<iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=UUNKA-BaNFACyhAogtPOCrSg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate</em></strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/casa-e-tasse-le-pillole-fiscali-di-cambiocasa-2/">Read more...</a></strong>
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		<title>Mattoni e Dintorni: chiarimenti su temi relativi a casa e fisco</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2013/09/mattoni-e-dintorni-chiarimenti-su-temi-relativi-a-casa-e-fisco/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 07:38:07 +0000</pubDate>
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<img width="300" height="267" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2013/09/imu-4-300x267.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Imu e Modello 730: novità in tema di detrazioni e impatto sugli obblighi fiscali" />
</div>È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, che tra le altre cose affronta il problema della soppressione della prima rata dell&#8217;Imu sull&#8217;abitazione principale. Gli immobili per i quali vale l&#8217;esclusione dal pagamento sono le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/mattoni-e-dintorni-chiarimenti-su-temi-relativi-a-casa-e-fisco/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, che tra le altre cose affronta il problema della soppressione della prima rata dell&#8217;Imu sull&#8217;abitazione principale.</em></strong></p>
<p><strong>Gli immobili per i quali vale l&#8217;esclusione dal pagamento sono le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali. (Fonte: Ministero del Lavoro) </strong><br />
<span id="more-6357"></span><br />
Per quanto riguarda la <strong>prima casa</strong> e le sanzioni in caso di vendita, precisiamo che il diritto all’agevolazione &#8220;prima casa&#8221; si perde in caso di vendita o donazione dell&#8217;immobile acquistato con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che il contribuente non proceda entro un anno al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.</p>
<p>La perdita del beneficio comporta il pagamento delle <strong>imposte di registro, ipotecaria e catastale</strong> nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131 del 1986, comma 4). L’Agenzia delle Entrate ha però ritenuto che, qualora sia ancora pendente il termine dei dodici mesi, il soggetto che non vuole o non può procedere all’acquisto di un’altra abitazione può comunicare il proprio intendimento all’Amministrazione finanziaria.</p>
<p>A tal fine, occorre presentare un&#8217;apposita istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita, manifestando espressamente tale intenzione e richiedendo contestualmente la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione (risoluzione n. 112/E del 2012). Trascorsi dodici mesi, qualora l&#8217;Ufficio non abbia ancora accertato la decadenza dal regime di favore, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con conseguente applicazione della sanzione ridotta (articolo 13 del Decr. Lgs n. 472 del 1997).</p>
<p>Ampliando l&#8217;informazione su <strong>casa e fisco</strong>, riteniamo di dover precisare per i nostri lettori quali sono le pertinenze ai fini del pagamento dell&#8217;Imu.</p>
<p>Ai fini dell’applicazione dell’<strong>Imu</strong>, come già previsto per l’Ici, i soggetti passivi dell&#8217;imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale sugli stessi (articolo 9, comma 1, Decr. Lgs n. 23 del 2011). Per aversi pertinenzialità è necessario che vi sia contemporaneamente la oggettiva destinazione di un bene a servizio o ornamento di un altro e la volontà effettiva, da parte del proprietario della cosa principale di creare un vincolo durevole tra i due beni (articolo 817 del codice civile). Ai fini fiscali, la nozione è la stessa (risoluzione n. 265/E del 2008). La destinazione a pertinenza può essere pertanto attuata solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose.</p>
<p><strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/mattoni-e-dintorni-chiarimenti-su-temi-relativi-a-casa-e-fisco/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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		<title>Novità fiscali: niente Irpef per gli immobili sfitti</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 07:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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</div>Nel decreto Imu nessuna deducibilità al 50% ai fini Ires ed Irpef. Possibilità di sconto per imprese e professionisti rinviati alla Legge di Stabilità. Rinviata la deducibilità dell&#8217;Imu e nessun intervento del Governo per il ripristino dell’Irpef per gli immobili sfitti, ovvero sulla misura che faceva figurare al 50% la rendita catastale di seconde case<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/novita-fiscali-niente-irpef-per-gli-immobili-sfitti/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Nel decreto Imu nessuna deducibilità al 50% ai fini Ires ed Irpef. Possibilità di sconto per imprese e professionisti rinviati alla Legge di Stabilità.</em></strong></p>
<p><strong>Rinviata la deducibilità dell&#8217;Imu e nessun intervento del Governo per il ripristino dell’Irpef per gli immobili sfitti, ovvero sulla misura che faceva figurare al 50% la rendita catastale di seconde case e immobili non locati nel reddito imponibile. Si fa notare che i due interventi sono correlati tra loro in quanto l’imponibilità delle rendite catastali il cui gettito stimato era di 1,6 miliardi di euro avrebbe dovuto compensare la deducibilità Imu per capannoni e immobili strumentali. In generale, l’Imu sugli immobili strumentali incide per il 40% sul totale versato, quasi 10 miliardi di euro. </strong><br />
<span id="more-6352"></span><br />
É stata abolita l&#8217;<strong>Imu </strong>per gli immobili invenduti. È questo l&#8217;unico intervento attualmente in vigore che favorisce le imprese operanti nel settore dell’edilizia, uno tra i più colpiti dalla crisi economica, e gli immobili invenduti, per i quali appunto l’Imu è stata abolita. Tuttavia, secondo la CNA la cancellazione dell’ Imu sugli immobili invenduti sarebbe un semplice palliativo per le imprese, mentre sugli artigiani stanno per abbattersi oneri pesantissimi: l’aumento dell’Iva, ad esempio, e la nuova service tax o <strong>Taser </strong>che dir si voglia, oltre alla <strong>Tares </strong>che per quest’anno resta in vigore.</p>
<p>Secondo la CNA, mettere le imprese in attesa di una possibile deducibilità <strong>Imu </strong>significa sottovalutare la crisi e non dare alcun sostegno ad un settore ad alto rischio. La CNA ricorda, infatti, che ben il 63% delle imprese ha chiesto finanziamenti per riuscire a fare fronte alle ultime scadenze fiscali e mette in evidenza il problema prioritario: la riduzione del cuneo fiscale sulle imprese per garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo del Paese. È proprio questo il motivo per cui la CNA assicura che continuerà a battersi per evitare l’aumento dell’Iva che rischia concretamente di affossare i consumi.</p>
<blockquote><p>“Invece di andare ulteriormente a penalizzare famiglie e imprese – dice CNA &#8211; il Governo e le Amministrazioni locali dovrebbero ridurre le imposte sul tessuto economico (Iva compresa, per rilanciare il mercato) senza tentare di riproporle sotto mentite spoglie”.</p></blockquote>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/novita-fiscali-niente-irpef-per-gli-immobili-sfitti/">Read more...</a></strong>
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		<title>Agevolazioni fiscali: novità per ristrutturazione e riqualificazione energetica</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 07:17:38 +0000</pubDate>
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</div>La legge di conversione del dl 63/2013 ha introdotto alcune novità in merito alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, l’adeguamento antisismico, le ristrutturazioni degli immobili e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici viene ora richiesto l&#8217;Ape, ovvero l&#8217;Attestato di prestazione energetica invece dell’Ace, attestato di certificazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/agevolazioni-fiscali-novita-per-ristrutturazione-e-riqualificazione-energetica/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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<img width="300" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2013/10/calorifero-300x200.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Parte da oggi lunedì il riscaldamento nelle case" />
</div><p><strong><em>La legge di conversione del dl 63/2013 ha introdotto alcune novità in merito alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, l’adeguamento antisismico, le ristrutturazioni degli immobili e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.</em></strong></p>
<p><strong>Per quanto riguarda la prestazione energetica degli edifici<br />
viene ora richiesto l&#8217;Ape, ovvero l&#8217;Attestato di prestazione energetica invece dell’Ace, attestato di certificazione energetica. L&#8217;Ape definisce le caratteristiche di un edificio mediante l’utilizzo di strumenti specifici e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza. </strong><br />
<span id="more-6347"></span><br />
Per gli interventi di <strong>ristrutturazione edilizia,</strong> possono fruire delle <strong>detrazioni </strong>le singole unità immobiliari residenziali per le quali vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ovvero le parti comuni di edifici residenziali per le quali vengono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. L’agevolazione è prevista anche per la realizzazione di posti auto pertinenziali, l&#8217;eliminazione di barriere architettoniche e la bonifica dall’amianto.</p>
<p>Per questi interventi è possibile fruire di una <strong>detrazione Irpef </strong>del 50% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013 e del 36% per quelle sostenute oltre. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013 e 48.000 euro a partire dal prossimo anno.</p>
<p>E arriviamo alle <strong>agevolazioni per l&#8217;acquisto di mobili.</strong> Si precisa che sono soggetti a detrazione gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (classe A per i forni) finalizzati esclusivamente all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 10.000.</p>
<p>Per gli interventi di <strong>riqualificazione energetica</strong> degli edifici, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 100.000 euro per gli interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici esistenti; 60.000 euro per gli interventi riguardanti pareti e finestre su edifici esistenti ovvero per l’installazione di pannelli solari; 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Dal 2014 l’importo massimo per tutte le categorie è pari a 48.000 euro. La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 e del 36% per quelle sostenute successivamente.</p>
<p><strong>Detrazioni fiscali anche per interventi antisismici,</strong> ovvero per interventi su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alto rischio. L’importo massimo detraibile è pari a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013 (detrazione pari al 65%) e 48.000 euro dal 1° gennaio 2014 (detrazione pari al 36%).</p>
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		<title>Il mercato dei mutui secondo Assofin, Crif e Prometeia</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 00:00:53 +0000</pubDate>
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</div>Secondo la trentaquattresima edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofin, Crif e Prometeia, nel corso del 2012 e del I trimestre del 2013 le erogazioni di credito alle famiglie si sono ulteriormente ridotte. Il mercato dei mutui immobiliari alle famiglie consumatrici chiude il 2012 con volumi più che dimezzati rispetto all’anno precedente con<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/08/il-mercato-dei-mutui-secondo-assofin-crif-e-prometeia/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Secondo la trentaquattresima edizione dell’Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofin, Crif e Prometeia, nel corso del 2012 e del I trimestre del 2013 le erogazioni di credito alle famiglie si sono ulteriormente ridotte. </em></strong></p>
<p><strong>Il mercato dei mutui immobiliari alle famiglie consumatrici chiude il 2012 con volumi più che dimezzati rispetto all’anno precedente con i mutui per acquisto che fanno segnare una contrazione del -47% e la componente degli ‘altri mutui’ che registra un calo ancora più accentuato, pari a -70,7%. Il marcato trend negativo degli ‘altri mutui’ è dovuto essenzialmente al crollo delle surroghe e delle sostituzioni, che sono state penalizzate dall’aumento degli spread applicati alle nuove erogazioni che le ha rese, di fatto, non più vantaggiose per le famiglie. </strong><br />
<span id="more-6278"></span><br />
Nel I trimestre del 2013, tuttavia, le erogazioni di <strong>mutui immobiliari </strong>alle famiglie consumatrici riescono a contenere il calo, sia nella componente dei <strong>mutui d’acquisto</strong> (-16,8% rispetto allo stesso periodo del 2012), sia soprattutto in quella degli ‘altri mutui’ (-12,8%). A conferma della cautela lato offerta e lato domanda, il rapporto tra il valore del finanziamento e quello dell’immobile (il cosiddetto loan-to-value ratio), si è ulteriormente ridotto nel 2012 fino ad attestarsi al 59%, mentre la percentuale di mutui con LTV superiore all’80% è scesa dal 6% al 5% delle erogazioni.</p>
<p>Inoltre, la durata media dei nuovi mutui è rimasta pressoché invariata, intorno ai 22 anni, a fronte di importi medi erogati più contenuti: 123 mila euro quello per i<strong> mutui d’acquisto</strong>, 105 mila euro quello degli ‘altri mutui’ (in calo rispetto all’anno precedente, quando erano pari rispettivamente a 133 mila e a 112 mila euro). Secondo l’Osservatorio Assofin-Crif-Prometeia nel 2012 si conferma anche la maggiore diversificazione delle tipologie di tasso applicato ai nuovi mutui, in linea con quanto già rilevato nel 2011.</p>
<p>Infatti, se la metà delle erogazioni complessive è ancora stipulata a tasso variabile (il 52%), si rilevano nuovamente quote significative di <strong>mutui a tasso fisso</strong> (23%) e a<strong> tasso misto </strong>(25%). I dati del I trimestre 2013 confermano una maggior preferenza verso erogazioni a tasso variabile e misto, grazie ai tassi di mercato di riferimento ancora su livelli minimi, a discapito di quelle a tasso fisso.</p>
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