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	<title>Cambiocasa News &#187; Normative edilizia</title>
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		<title>Novità per i Certificatori energetici: esclusi i professionisti</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 13:06:13 +0000</pubDate>
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</div>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/novita-per-i-certificatori-energetici-esclusi-i-professionisti/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione</em></strong></p>
<p><strong>In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti che non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, che dovrà durare almeno 80 ore (e non più 64). Per quanto riguarda i requisiti necessari, sono stati introdotti i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti ai certificatori come da testo originale: <em>“qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”</em>.</strong><br />
<span id="more-6967"></span><br />
In base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1” del Dpr 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013, le Regioni e Province autonome hanno l&#8217;obbligo di <em>&#8220;riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la <strong>certificazione energetica degli edifici,</strong> attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica&#8221;.</em></p>
<p>L’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’<strong>Attestazione di Prestazione Energetica (APE). </strong>Restano validi gli altri requisiti e le procedure per diventare <strong>certificatore energetico</strong>, stabiliti dal Dpr 75/2013.</p>
<p>Inoltre, si avranno 45 giorni di tempo per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto e quelli stipulati senza allegare l’attestato verranno comunque ritenuti validi, ma dopo i 45 giorni scatterà una sanzione che potrà andare dai 3mila ai 18mila euro. In ogni caso, permane l’obbligo di allegare l’<strong>APE </strong>anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione.</p>
<p><strong>NOTA</strong><br />
Vengono esonerati dall’obbligo di seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso dei seguenti titoli di studio:<br />
*laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;<br />
*laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;<br />
*laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale;<br />
*diploma in aeronautica;<br />
*diploma in energia nucleare;<br />
*diploma in metallurgia;<br />
*diploma in navalmeccanica;<br />
*diploma in metalmeccanica.</p>
<p>Le varie lauree in ingegneria sono state incluse in base agli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.</p>
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		<title>Le pillole fiscali di Cambiocasa: casa, condominio e fisco</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 00:00:58 +0000</pubDate>
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</div>La definizione di pertinenza per l&#8217;IMU e per il codice civile, il bonus arredi vale anche per le parti comuni e la classificazione delle zone sismiche in Italia: i chiarimenti passo per passo. La nozione di pertinenza. La nozione di pertinenza è definita in termini molto precisi dalla normativa che ha istituito l’imposta municipale sugli<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/10/le-pillole-fiscali-di-cambiocasa-casa-condominio-e-fisco/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>La definizione di pertinenza per l&#8217;IMU e per il codice civile, il bonus arredi vale anche per le parti comuni e la classificazione delle zone sismiche in Italia: i chiarimenti passo per passo. </em></strong></p>
<p><strong><em>La nozione di pertinenza.</em></strong><br />
<strong>La nozione di pertinenza è definita in termini molto precisi dalla normativa che ha istituito l’imposta municipale sugli immobili. È opportuno differenziare il concetto di pertinenzialità a seconda che si riferisca o meno all’abitazione principale. In tale ultima ipotesi, infatti, la nozione è più circostanziata e restrittiva. Nello specifico, per pertinenze dell&#8217;abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011). </strong><br />
<span id="more-6568"></span><br />
La norma prescrive quindi l’esistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli indicati dall’articolo 817 del codice civile (bene destinato durevolmente a servizio o a ornamento di un altro bene, per volontà del proprietario della cosa principale). La definizione del rapporto di pertinenzialità delineato dall&#8217;articolo 817 cc trova invece esclusiva applicazione per gli immobili diversi dall’abitazione principale (circolare 38/E del 2005, paragrafo 7).</p>
<p><strong><em>Il bonus arredi vale anche per le parti comuni</em></strong><br />
Si può fruire della detrazione di imposta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo nell’ipotesi di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013).</p>
<p>I beni acquistati dovranno essere utilizzati per arredare, rispettivamente, singole unità immobiliari e <strong>parti comuni.</strong> La detrazione, da ripartirsi tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. L’effettuazione di lavori di <strong>ristrutturazione </strong>sulle parti condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di avvalersi dello sconto di imposta per acquistare arredi destinati alla propria unità immobiliare (circolare 29/E del 2013).</p>
<p><strong><em>La classificazione delle zone sismiche in Italia</em></strong><br />
Per ridurre gli effetti del terremoto, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull’applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.</p>
<p>A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della <strong>classificazione sismica </strong>del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 &#8211; &#8220;Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.</p>
<p>Il decreto n. 63/2013 ha introdotto un&#8217;importante novità: una detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 90/2013 di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in<br />
zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.</p>
<p><strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
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		<title>Edilizia: in vigore Sportello Unico e permessi più veloci</title>
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		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 00:00:40 +0000</pubDate>
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<img width="250" height="250" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2013/03/mattoncini.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Come andrà il mercato immobiliare italiano nel futuro prossimo?" />
</div>In vigore dal 12 febbraio le semplificazioni al Codice degli Appalti introdotte dal Dl Sviluppo: Sportello Unico Edilizia, permessi di costruire più veloci, autocertificazioni. La legge 134/2012 (articoli 13 e 13 bis) ne prevedeva l’entrata in vigore a sei mesi dall’approvazione, quindi il 12 febbraio 2013: da questa data tutti i Comuni sono obbligati ad<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/02/edilizia-in-vigore-sportello-unico-e-permessi-piu-veloci/">Read more...</a></strong>
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<img width="250" height="250" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2013/03/mattoncini.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Come andrà il mercato immobiliare italiano nel futuro prossimo?" />
</div><p><strong><em>In vigore dal 12 febbraio le semplificazioni al Codice degli Appalti introdotte dal Dl Sviluppo: Sportello Unico Edilizia, permessi di costruire più veloci, autocertificazioni.</em></strong></p>
<p><strong>La legge 134/2012 (articoli 13 e 13 bis) ne prevedeva l’entrata in vigore a sei mesi dall’approvazione, quindi il 12 febbraio 2013: da questa data tutti i Comuni sono obbligati ad aprire uno Sportello Edilizia – al quale le aziende possono rivolgersi per tutte le pratiche, senza più esibire la documentazione già in possesso dei vari uffici della PA l’esibizione. Ora, grazie alle semplificazioni per imprese edili previste dal Decreto Crescita, ci sarò lo Sportello unico per l’Edilizia per tutte le pratiche e procedure semplici per ottenere il permesso di costruire. </strong><br />
<span id="more-5493"></span><br />
Per rilasciare il <strong>permesso di costruzione, lo Sportello Unico </strong>acquisirà d’ufficio pareri di Asl e vigili del fuoco, autorizzazioni regionali, doganali, autorità del demanio marittimo, eventuali autorizzazioni militari, atti di assenso per zone coperte da vincoli artistici, architettonici, ambientali. La norma prevede infatti che tutte le amministrazione trasmettano questi documenti allo <strong>Sportello unico per l’Edilizia.</strong></p>
<p>Una semplificazione burocratica che si accompagna a una velocizzazione delle procedure essendo lo sportello unico tenuto a fornire «una risposta tempestiva»: lo Sportello ha 60 giorni di tempo dalla domanda per raccogliere tutte le documentazioni necessarie dalle varie amministrazioni, e ha poi 30 giorni per rilasciare il permesso, che diventano 40 nel caso di diniego. Quindi, nel giro di 90-100 giorni le aziende ottengono il<strong> permesso di costruire.</strong></p>
<p>Nel caso in cui i 60 giorni di tempo fissati non siano sufficienti per concludere l’istruttoria, i tempi si allungano perché viene convocata una conferenza dei servizi per sentire il parere delle amministrazioni mancanti. Il decreto prevede la possibilità di <strong>autocertificazione </strong>per alcune pratiche, come la DIA, denuncia di inizio attività. Si ricorda che, dopo il decreto sviluppo estivo, ulteriori semplificazioni in materia di <strong>edilizia </strong>sono state introdotte con il Ddl semplificazioni bis nell’autunno 2012.</p>
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		<title>Risoluzione anticipata di un contratto: imposte e adempimenti</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 00:00:22 +0000</pubDate>
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</div>La risoluzione anticipata di un contratto comporta dei costi e delle procedure da seguire per adeguarsi alle norme di riferimento senza incorrere in sanzioni. La risoluzione di un contratto fra le parti, per vendita, affitto, rendita, assicurazione, appalto o altro, è sempre soggetta a tassazione in parte fissa e in parte variabile e ad eventuali<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/01/risoluzione-anticipata-di-un-contratto-imposte-e-adempimenti/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>La risoluzione anticipata di un contratto comporta dei costi e delle procedure da seguire per adeguarsi alle norme di riferimento senza incorrere in sanzioni.</em></strong></p>
<p><strong>La risoluzione di un contratto fra le parti, per vendita, affitto, rendita, assicurazione, appalto o altro, è sempre soggetta a tassazione in parte fissa e in parte variabile e ad eventuali sanzioni. Per il versamento delle tasse si utilizza il modello F23 con codice tributo 113T. Comunque, è indispensabile seguire precise regole realtive alle norme civilistiche sulla risoluzione dei contratti.</strong><br />
<span id="more-5309"></span><br />
Ogni<strong> tipologia di contratto</strong> è soggetta a precise norme per la risoluzione e, inoltre, esistono norme che riguardano diversi tipi di contratti e che stabiliscono la possibilità di risoluzione, ad esempio per inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità. Infine, ci sono casi in cui la<strong> risoluzione del contratto</strong> avviene automaticamente, altri in cui è necessario un pronunciamento del giudice. Le norme cui ci riferiamo riguardano<strong> vendita, somministrazione, locazione, affitto, appalto, mutuo, rendita vitalizia, assicurazione, transazione, cessione di beni ai creditori.</strong></p>
<p>Per quanto riguarda i <strong>costi fiscali,</strong> la norma principale da tener presente è l’articolo 28 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro), che prevede un’imposta fissa (pari a 168 euro e a 67 euro nei contratti di affitto) nei casi in cui la risoluzione del contratto dipende da una clausola contenuta nello stesso contratto oppure è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo  successivo a quello in cui è stato concluso il contratto.</p>
<p>Sempre il comma 1 dell’articolo 28 prevede che, nel caso in cui il contratto preveda un corrispettivo per la risoluzione, si paghi un’aliquota dello *0,50% per cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze (tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata), garanzie reali e personali a favore di terzi. (articolo 6, parte prima, della Tariffa contenuta nel Dpr 131/1986) e dello *0,3% per gli altri contratti (articolo 9, parte prima della Tariffa).</p>
<p>Tutte le prestazioni e i corrispettivi che derivano dalla<strong> conclusione del contratto </strong>sono tassati con l’aliquota proporzionale. Il pagamento dell’imposta va effettuato entro 20 giorni. Nel caso dei contratti di affitto, il termine è di 30 giorni. Nei successivi 20 giorni (dal pagamento) va inviato l’attestato di versamento all’ufficio territoriale dove è stato registrato l’atto originario. Se, per esempio per un <strong>contratto d’affitto</strong>, il contribuente ha già pagato imposte di registro relative a periodi successivi alla data di risoluzione del contratto, ha diritto al rimborso.</p>
<p>Se non si registra l’atto, la <strong>sanzione </strong>può andare dal 120 al 240% dell’imposta. È prevista una forma di ravvedimento operoso per cui la sanzione scende al 15% se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, al 24% se avviene entro un anno.</p>
<p>Se si paga in ritardo, la sanzione è del 30%, e con il ravvedimento operoso le aliquote scendono allo 0,2%: per versamento avviene 15 giorni dalla scadenza (ravvedimento Sprint); al 3% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni; al 3,75% se si paga entro l’anno (ravvedimento lungo).</p>
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		<title>La piaga sociale ed economica dei fallimenti immobiliari</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2012/12/la-piaga-sociale-ed-economica-dei-fallimenti-immobiliari/</link>
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		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:52 +0000</pubDate>
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</div>Ancora una volta: fallimenti immobiliari. Questo grazie alla disapplicazione della normativa pari al 70% delle nuove costruzioni. Il danno accusato ammonta a circa 2miliardi di euro. A partire dal 2006, anno di entrata in vigore dell&#8217;obbligo di fideiussione a garanzia degli anticipi dati alle imprese da parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte negli 8000 fallimenti<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2012/12/la-piaga-sociale-ed-economica-dei-fallimenti-immobiliari/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Ancora una volta: fallimenti immobiliari. Questo grazie alla disapplicazione della normativa pari al 70% delle nuove costruzioni. Il danno accusato ammonta a circa 2miliardi di euro.</em></strong></p>
<p><strong>A partire dal 2006, anno di entrata in vigore dell&#8217;obbligo di fideiussione a garanzia degli anticipi dati alle imprese da parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte negli 8000 fallimenti nel settore dell&#8217;edilizia residenziale sono 77mila. La mancanza di un adeguato impianto sanzionatorio favorisce l&#8217;elusione della legge e il pesante coinvolgimento nelle crisi aziendali di migliaia di famiglie, coinvolgimento che la corretta applicazione della legge eviterebbe.</strong><br />
<span id="more-5147"></span><br />
Ma a perdere non sono solo le <strong>famiglie</strong>, fatto comunque drammatico. Anche le <strong>imprese </strong>e il settore nel suo complesso subiscono il pesante contraccolpo provocato dalla presenza di migliaia di imprese inattendibili di cui il sistema creditizio non si fida a causa della loro fragilità imprenditoriale. Gravano sul <strong>mercato</strong>, lo condizionano e in definitiva impediscono la <strong>ristrutturazione </strong>del comparto e la sua fuoriuscita dalla crisi attraverso iniziative di qualità, costruttiva e finanziaria.</p>
<p>A fallire sono proprio le imprese che non applicano la legge 122! Le poche che la applicano sono invece quelle che reggono meglio l&#8217;urto della <strong>crisi</strong>, continuano a fare utili e garantiscono la partecipazione del settore al mantenimento di ciò che resta del <strong>PIL</strong>.</p>
<blockquote><p>“È urgente ed equo che il Parlamento modifichi e introduca meccanismi sanzionatori efficaci e coerenti con gli obiettivi della legge”, dichiara Riccardo De Benedetti, vice presidente nazionale Assocond-Conafi</p></blockquote>
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		<title>Fallimenti immobiliari: la novella infinita</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 00:00:49 +0000</pubDate>
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</div>E le famiglie rimangono senza tetto e senza soldi: 8000mila fallimenti, 77mila famiglie coinvolte 2miliardi di euro di danni. Ancora una volta: fallimenti immobiliari. A partire dal 2006, anno di entrata in vigore dell&#8217;obbligo di fideiussione a garanzia degli anticipi dati alle imprese da parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte negli 8000 fallimenti nel settore<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2012/11/fallimenti-immobiliari-la-novella-infinita/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>E le famiglie rimangono senza tetto e senza soldi: 8000mila fallimenti, 77mila famiglie coinvolte 2miliardi di euro di danni. Ancora una volta: fallimenti immobiliari. </em></strong></p>
<p><strong>A partire dal 2006, anno di entrata in vigore dell&#8217;obbligo di fideiussione a garanzia degli anticipi dati alle imprese da parte degli acquirenti, le famiglie coinvolte negli 8000 fallimenti nel settore dell&#8217;edilizia residenziale sono 77mila. Il danno accusato ammonta a circa 2miliardi di euro.</strong><br />
<span id="more-5062"></span><br />
Questo grazie alla disapplicazione della <strong>normativa </strong>pari al 70% delle <strong>nuove costruzioni</strong>. La mancanza di un adeguato impianto sanzionatorio favorisce l&#8217;elusione della legge e il pesante coinvolgimento nelle crisi aziendali di migliaia di <strong>famiglie</strong>, coinvolgimento che la corretta applicazione della legge eviterebbe.</p>
<p>Ma a perdere non sono solo le <strong>famiglie</strong>, fatto comunque drammatico. Anche le imprese e il settore nel suo complesso subiscono il pesante contraccolpo provocato dalla presenza di migliaia di imprese inattendibili di cui il <strong>sistema creditizio </strong>non si fida a causa della loro fragilità imprenditoriale.</p>
<p>Gravano sul <strong>mercato delle costruzioni e sul mercato immobiliare</strong>, lo condizionano e in definitiva impediscono la <strong>ristrutturazione </strong>del comparto e la sua fuoriuscita dalla crisi attraverso iniziative di <strong>qualità, costruttiva e finanziaria.</strong></p>
<p>A fallire sono proprio le imprese che non applicano la legge 122! Le poche che la applicano sono invece quelle che reggono meglio l&#8217;urto della crisi, continuano a fare utili e garantiscono la partecipazione del settore al mantenimento di ciò che resta del PIL.</p>
<p>È urgente ed equo che il Parlamento modifichi e introduca meccanismi sanzionatori efficaci e coerenti con gli obiettivi della legge.</p>
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