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	<title>Cambiocasa News &#187; News</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Il mercato immobiliare nel 2013, secondo le stime Censis e Istat</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 04:13:38 +0000</pubDate>
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</div>Per il Censis è ora di guardare anche in Italia all&#8217;economia della trasformazione urbana e territoriale, con i suoi diversi segmenti (grandi opere, rigenerazione urbana, edilizia residenziale, immobiliare, recupero del patrimonio storico-artistico). Non più, quindi, come un settore tradizionale in crisi di fatturato e occupazione, ma come un ambito in cui il ripensamento dei modelli<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/il-mercato-immobiliare-nel-2013-secondo-le-stime-censis-e-istat/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Per il Censis è ora di guardare anche in Italia all&#8217;economia della trasformazione urbana e territoriale, con i suoi diversi segmenti (grandi opere, rigenerazione urbana, edilizia residenziale, immobiliare, recupero del patrimonio storico-artistico).</em></strong></p>
<p><strong>Non più, quindi, come un settore tradizionale in crisi di fatturato e occupazione, ma come un ambito in cui il ripensamento dei modelli può creare enormi opportunità. Dal 2007 al 2012 le compravendite di <a href="http://www.cambiocasa.it/"><strong>abitazioni</strong></a> sono diminuite del 45%, nel 2013 il calo potrebbe arrivare al 50% (400.000 abitazioni vendute). Ma le famiglie che hanno manifestato l&#8217;intenzione di acquistare casa sono state 907.000 e solo il 53,5% è riuscito a realizzare l&#8217;acquisto; infatti, dal 2007 al 2012 il risparmio netto annuo per famiglia è passato da 4.000 euro a 1.300 euro.</strong><br />
<span id="more-6990"></span><br />
Nel III trimestre 2013, sulla base delle stime preliminari, l’indice dei <strong>prezzi delle abitazioni</strong> (IPAB), elaborato dall’Istat, acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per investimento registra una diminuzione dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e del 5,3% nei confronti dello stesso periodo del 2012. La flessione congiunturale registrata nel III trimestre è l’ottava consecutiva ed è di ampiezza doppia rispetto a quella rilevata nel II (-1,2% rispetto a -0,6%): questo andamento va ascritto in parte a fattori stagionali.</p>
<p>La<strong> diminuzione dei prezzi</strong> su base annua è pari al 5,3%, (la settima consecutiva), valore più contenuto di quello registrato nel trimestre precedente (-5,9%). Al calo congiunturale contribuiscono le diminuzioni dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-1,3%) sia di quelle nuove (-0,5%). Analogamente, la flessione su base annua è la sintesi della diminuzione dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-6,8%) sia di quelle di nuova costruzione (-2,0%). In un quadro di marcata diminuzione dei prezzi che tuttora perdura, la riduzione dell’ampiezza della flessione tendenziale si registra sia per i prezzi delle abitazioni esistenti (-6,8%, da -7,6% del secondo e -8,1% del I trimestre) sia per i prezzi delle abitazioni nuove (-2%, da -2,2% del II trimestre).</p>
<p>In media, nei primi tre trimestri dell’anno in corso i<strong> prezzi delle abitazioni </strong>diminuiscono del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sintesi di un calo dell’1,8% dei prezzi delle abitazioni nuove e del 7,5% dei prezzi di quelle esistenti. Per quanto concerne i permessi a costruire nel I semestre del 2013 l&#8217;edilizia residenziale presenta una rilevante flessione rispetto allo stesso periodo del 2012 (-37,2% le abitazioni e -35,5% la superficie utile abitabile).</p>
<p>Anche <strong>l&#8217;edilizia non residenziale</strong> ha una consistente diminuzione con quasi un terzo di superficie in meno rispetto al I semestre del 2012 (-31,6%). Il numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali risulta in forte calo, presentando, nel I trimestre, una variazione tendenziale del -38,2% e nel II del -36,2%. Significative sono anche le diminuzioni della superficie utile nel confronto con gli analoghi trimestri del precedente anno: -36,6% per il I trimestre 2013 e -34,3% per il II.</p>
<p>Nel I trimestre del 2013 <strong>l&#8217;edilizia non residenziale </strong>presenta una superficie in netta contrazione rispetto allo stesso periodo del 2012 (-37,3%). Meno accentuata è la flessione nel II trimestre 2013, con un calo della superficie non residenziale pari al 25,6% rispetto allo stesso periodo del 2012. Per quanto concerne i permessi a costruire nel mese di novembre 2013 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito, rispetto a ottobre, del 2,6%.</p>
<p>Nella media del trimestre settembre-novembre l’indice ha registrato una flessione del 3,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice corretto per gli effetti di calendario a novembre 2013 è diminuito in termini tendenziali del 10,8% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di novembre 2012). Nella media dei primi undici mesi dell’anno la produzione nelle costruzioni è scesa dell’11,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A novembre 2013 l&#8217;indice grezzo ha segnato un calo tendenziale del 14% rispetto allo stesso mese del 2012. Nella media dei primi undici mesi dell’anno la produzione è diminuita dell’11,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.</p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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		<title>I mutui a dicembre 2013 secondo l&#8217;Abi</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 16:47:59 +0000</pubDate>
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</div>A dicembre 2013, secondo l&#8217;Abi. i tassi di interesse sui prestiti si sono assestati in Italia su livelli storicamente molto bassi. Dal rapporto mensile dell’Abi a dicembre 2013 l&#8217;ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.845,5 miliardi di euro, è nettamente superiore all&#8217;ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.730,6 miliardi di<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/i-mutui-a-dicembre-2013-secondo-labi/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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<img width="300" height="225" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/02/ABI-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="I mutui a dicembre 2013 secondo l&#039;Abi" />
</div><p><strong><em>A dicembre 2013, secondo l&#8217;Abi. i tassi di interesse sui prestiti si sono assestati in Italia su livelli storicamente molto bassi.</em></strong></p>
<p><strong>Dal rapporto mensile dell’Abi a dicembre 2013 l&#8217;ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.845,5 miliardi di euro, è nettamente superiore all&#8217;ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.730,6 miliardi di euro. A seguito del perdurare della crisi e dei suoi effetti, la rischiosità dei prestiti in Italia è ulteriormente cresciuta, le sofferenze nette sono risultate a novembre 2013 pari a 75,6 mld, le lorde 149,6 mld; il rapporto sofferenze nette su impieghi totali è del 4,08% a novembre (3,99% a ottobre 2013, 3,26% a novembre 2012 e 0,86% prima dell’inizio della crisi). Il rapporto sofferenze lorde su impieghi è del 7,8% a novembre 2013 (6,1% un anno prima e 2,8% a fine 2007).</strong><br />
<span id="more-6978"></span><br />
A dicembre 2013 i <strong>tassi di interesse sui prestiti </strong>si sono assestati in Italia su livelli storicamente molto bassi: il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è posizionato al 3,40%, il valore più basso da luglio 2011 (dal 3,54% del mese precedente e 5,72% a fine 2007). Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese si è posizionato al 3,54% (dal 3,44% di novembre 2013 e 5,48% a fine 2007), mentre il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 3,83% (3 centesimi al di sopra del mese precedente e 6,18% a fine 2007).</p>
<p>A fine 2013 in lieve recupero, anche se ancora negativa, la dinamica dei <strong>prestiti bancari a famiglie e imprese</strong>, mentre aumenta in valore assoluto: -3,4% la variazione annua a fine 2013, -4,5% a novembre 2013, in valore assoluto tra novembre e dicembre 2013 l’ammontare di tale aggregato è aumentato di quasi 5 miliardi di euro. L’andamento risente del persistere della negativa evoluzione delle principali grandezze macroeconomiche (Pil e Investimenti).</p>
<p>Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi i <strong>prestiti </strong>all’economia sono passati da 1.673 a 1.845,5 miliardi di euro, quelli a famiglie e imprese da 1.279 a 1.424 miliardi di euro. Lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie permane in Italia su livelli particolarmente bassi: a dicembre 2013 è risultato pari a 194 punti base (191 punti base anche a novembre 2013). Nella media del 2013 tale differenziale è risultato pari a 183 punti base, in flessione rispetto ai 187 punti base del 2012. Prima dell’inizio della crisi finanziaria tale spread superava i 300 punti (329 punti % a fine 2007).</p>
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		<item>
		<title>News: Vademecum operativo sul bonus arredi</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 04:14:06 +0000</pubDate>
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<img width="276" height="183" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/04/mutuo-3.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="News: Vademecum operativo sul bonus arredi" />
</div>È in arrivo nei CAF il Vademecum operativo sul bonus mobili: aggiornamento sull&#8217;agevolazione fiscale per l&#8217;acquisto di arredi. Siglato un accordo tra FederlegnoArredo ed i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil nazionali per la diffusione di un Vademecum e per l&#8217;assistenza fiscale dedicata alla loro fruizione. Gli obiettivi sono due: aiutare i cittadini<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/news-vademecum-operativo-sul-bonus-arredi/">Read more...</a></strong>
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<img width="276" height="183" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/04/mutuo-3.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="News: Vademecum operativo sul bonus arredi" />
</div><p><strong><em>È in arrivo nei CAF il Vademecum operativo sul bonus mobili: aggiornamento sull&#8217;agevolazione fiscale per l&#8217;acquisto di arredi.</em></strong></p>
<p><strong>Siglato un accordo tra FederlegnoArredo ed i sindacati Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil nazionali per la diffusione di un Vademecum e per l&#8217;assistenza fiscale dedicata alla loro fruizione. Gli obiettivi sono due: aiutare i cittadini ad usufruire della detrazione fiscale pari al 50% concessa in caso di acquisto fino a 10 mila euro di mobili ed elettrodomestici di classe A + (A nel caso dei forni) destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata e, nel contempo, dare nuova linfa vitale ad un comparto trainante dell&#8217;economia e della produttività come il settore legno-arredo. In particolare, l’accordo prevede la diffusione di un “Vademecum operativo” che fornisce chiarimenti sull’utilizzo delle detrazioni fiscali per l’acquisto di arredi destinati ad abitazioni soggette a ristrutturazione coinvolgendo i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), che forniranno l’assistenza fiscale necessaria affinché i contribuenti possano fruire correttamente del beneficio fiscale.</strong><br />
<span id="more-6973"></span><br />
FederlegnoArredo s&#8217;impegna a rendere noti, entro l’estate 2014, i dati relativi all’effettivo utilizzo del <strong>bonus arredi</strong>, raccolti grazie alle segnalazioni che arriveranno dalle sedi CAF.</p>
<p>L&#8217;iniziativa è rivolta essenzialmente a sollevare le sorti di un comparto così importante e ad alto potenziale occupazionale come il settore legno-arredo. Un comparto coinvolto particolarmente nella crisi economica in atto, con 50 mila posti di lavoro perduti e 12 mila imprese chiuse. Ancora a rischio 370.000 lavoratori e 70.000 realtà produttive la cui sopravvivenza è fondamentale per il sistema Italia.</p>
<p>FederlegnoArredo ed i sindacati, con questa iniziativa, tentano di dare il via ad una nuova politica industriale che favorisca la ripresa dei consumi nazionali e dell’occupazione.</p>
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		</item>
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		<title>Novità per i Certificatori energetici: esclusi i professionisti</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/02/novita-per-i-certificatori-energetici-esclusi-i-professionisti/</link>
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		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 13:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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</div>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/novita-per-i-certificatori-energetici-esclusi-i-professionisti/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione</em></strong></p>
<p><strong>In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti che non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, che dovrà durare almeno 80 ore (e non più 64). Per quanto riguarda i requisiti necessari, sono stati introdotti i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti ai certificatori come da testo originale: <em>“qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”</em>.</strong><br />
<span id="more-6967"></span><br />
In base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1” del Dpr 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013, le Regioni e Province autonome hanno l&#8217;obbligo di <em>&#8220;riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la <strong>certificazione energetica degli edifici,</strong> attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica&#8221;.</em></p>
<p>L’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’<strong>Attestazione di Prestazione Energetica (APE). </strong>Restano validi gli altri requisiti e le procedure per diventare <strong>certificatore energetico</strong>, stabiliti dal Dpr 75/2013.</p>
<p>Inoltre, si avranno 45 giorni di tempo per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto e quelli stipulati senza allegare l’attestato verranno comunque ritenuti validi, ma dopo i 45 giorni scatterà una sanzione che potrà andare dai 3mila ai 18mila euro. In ogni caso, permane l’obbligo di allegare l’<strong>APE </strong>anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione.</p>
<p><strong>NOTA</strong><br />
Vengono esonerati dall’obbligo di seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso dei seguenti titoli di studio:<br />
*laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;<br />
*laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;<br />
*laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale;<br />
*diploma in aeronautica;<br />
*diploma in energia nucleare;<br />
*diploma in metallurgia;<br />
*diploma in navalmeccanica;<br />
*diploma in metalmeccanica.</p>
<p>Le varie lauree in ingegneria sono state incluse in base agli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/novita-per-i-certificatori-energetici-esclusi-i-professionisti/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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		<item>
		<title>News dalle Milleproroghe: prorogato il 35% per l&#8217;uso delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/02/news-dalle-milleproroghe-prorogato-il-35-per-luso-delle-fonti-rinnovabili-negli-edifici-nuovi/</link>
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		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 13:24:35 +0000</pubDate>
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</div>Con il Decreto Rinnovabili, slitta di un anno l&#8217;obbligo del 35% per l&#8217;installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli soggetti a ristrutturazione importante. Si ricorda che l&#8217;obbligo di installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnivabili (FER) negli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/news-dalle-milleproroghe-prorogato-il-35-per-luso-delle-fonti-rinnovabili-negli-edifici-nuovi/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Con il Decreto Rinnovabili, slitta di un anno l&#8217;obbligo del 35% per l&#8217;installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e in quelli soggetti a ristrutturazione importante. </em></strong></p>
<p><strong>Si ricorda che l&#8217;obbligo di installazione di impianti produttivi di energia da fonti rinnivabili (FER) negli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti, in base all’articolo 11 e all’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011 (Decreto Rinnovabili), in attuazione della direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile, è entrato in vigore il 31 maggio 2012. Ora, l’obbligo del 35% slitta al 1° gennaio 2015, in base alle norme previste dal Decreto Rinnovabili che dispongono l’uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento dei nuovi edifici.<br />
La norma stabiliva le seguenti scadenze per le percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:<br />
20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;<br />
35% dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;<br />
50% a partire dal 1° gennaio 2017. </strong><br />
<span id="more-6942"></span><br />
Ora però il DL Milleproroghe (il cui disegno di legge di conversione è stato approvato in Senato) ha stabilito lo slittamento di un anno per la scadenza che obbliga i costruttori a dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti di impianti di produzione di energia che ne producano almeno il 35% da<strong> fonti rinnovabili,</strong> pena il diniego del titolo edilizio. Pertanto, ancora per un anno l’obbligo di produzione minima da fonte rinnovabile rimane quello del primo scaglione, almeno il 20%.<br />
E, di conseguenza, viene rimandato di un anno anche l’incremento di potenza elettrica degli impianti da fonti rinnovabili da installare negli edifici.</p>
<p><strong>NOTE</strong><br />
Le scadenze stabilite dal <strong>Decreto Rinnovabili</strong> erano:<br />
K = 80 per le richieste presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;<br />
K = 65, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;<br />
K = 50, quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.<br />
Anche in questo caso il primo scaglione viene allungato a tutto il 2014, mentre il secondo scatterà dal 2015.</p>
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		<title>Notizie fiscali: chiarimenti sui vari temi legati alla compravendita immobiliare</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 04:12:56 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
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		<category><![CDATA[casa e fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo acquisto casa]]></category>

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</div>Aggiornamenti fiscali in vari step sulle varie norme che regolano il settore della compravendita immobiliare: dal calcolo del valore dell&#8217;immobile donato ai requisiti per fruire del bonus &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;alloggio nel comune dove si lavora. Come calcolare il valore dell&#8217;immobile oggetto di un atto di donazione Per la determinazione della base imponibile di un<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/notizie-fiscali-chiarimenti-sui-vari-temi-legati-alla-compravendita-immobiliare/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Aggiornamenti fiscali in vari step sulle varie norme che regolano il settore della <a href="http://www.cambiocasa.it/"><strong>compravendita immobiliare</strong></a>: dal calcolo del valore dell&#8217;immobile donato ai requisiti per fruire del bonus &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;alloggio nel comune dove si lavora.</em></strong></p>
<p><strong><em>Come calcolare il valore dell&#8217;immobile oggetto di un atto di donazione</em><br />
Per la determinazione della base imponibile di un immobile oggetto di donazione, si fa riferimento, in caso di trasferimento della piena proprietà, al valore venale del bene in comune commercio al momento della stipula dell&#8217;atto (articolo 14, Decr. Lgs. n. 346 del 1990). Il valore dichiarato non può essere soggetto a rettifica da parte dell&#8217;ufficio, se risulta superiore a quello determinato con il meccanismo della valutazione automatica, ottenuto moltiplicando il valore catastale del bene per determinati coefficienti indicati dalla legge, ad esempio, 110 per la prima casa, 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C, escluse le categorie A/10 e C/1 (articolo 34, comma 5, Dlgs 346/1990).</strong><br />
<strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate </em></strong><br />
<span id="more-6932"></span><br />
<strong>I notai inquadrano la normativa edilizia nazionale</strong><br />
L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato intende fare il punto sulla legislazione nazionale in materia edilizia. Ovviamente la normativa nazionale dovrà essere coordinata ed integrata con la normativa emanata a livello regionale, in virtù della competenza concorrente in materia di “governo del territorio” riconosciuta alle Regioni dall’art. 117 Costituzione.<br />
<strong><em>Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato </em></strong><br />
Per leggere o stampare la Guida <a href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-tributario-in-genere/893-13-c.pdf">clicca qui </a></p>
<p><strong>Il bonus arredi in presenza di opere condominiali</strong><br />
Sono detraibili, ai fini dell’imposta sui redditi, le spese sostenute per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero A per i forni), finalizzati all&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013). Lo sconto Irpef del 50%, su una spesa massima di 10mila euro, è previsto anche per gli acquisti effettuati nel 2014 (comma 139 dell’articolo unico della legge n. 147/2013). La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come la guardiola o l&#8217;appartamento del portiere (vedi la circolare n. 29 del 2013).</p>
<p><strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate </em></strong><br />
Per leggere o stampare la Circolare <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2013/Settembre+2013/Circolare+n29+18092013/circ292013e.pdf">clicca qui</a></p>
<p><strong>Bonus &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;alloggio nel comune dove si lavora</strong><br />
I requisiti per usufruire dell’agevolazione prima casa sono i seguenti:<br />
a) il trasferimento deve avere a oggetto un&#8217;abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli/palazzi);<br />
b) l&#8217;immobile deve essere ubicato nel comune di residenza dell&#8217;acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all&#8217;estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l&#8217;impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l&#8217;acquirente sia cittadino italiano emigrato all&#8217;estero, deve essere acquistato come prima casa nel territorio italiano;<br />
c) l&#8217;atto di trasferimento deve contenere la dichiarazione dell&#8217;acquirente, richiesta a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione nel comune in cui effettua l&#8217;acquisto e di non essere titolare, nemmeno per quote (anche in regime di comunione legale), di altre abitazioni situate nel territorio nazionale acquistate utilizzando l&#8217;agevolazione in oggetto.</p>
<p>È possibile fruire dell&#8217;aliquota ridotta sull&#8217;atto di compravendita anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;acquirente non trasferisca la residenza nel comune in cui è ubicato l&#8217;immobile, a condizione che questi svolga in quell&#8217;ambito territoriale la propria attività, anche non remunerata, come, ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva (vedi le circolari n. 1/E del 1994 e n. 19/E del 2001).</p>
<p><strong><em>Fonte: Agenzia delle Entrate </em></strong></p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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