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	<title>Cambiocasa News &#187; Energie Alternative</title>
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		<title>Agevolazioni fiscali rinnovabili: è online il nuovo Modello Conto Termico</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 04:05:50 +0000</pubDate>
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</div>È pronto il nuovo modello standard per l&#8217;eventuale cessione dei credito. Il modello standard per la cessione dei crediti è stato pubblicato nella sezione Conto Energia Termico del sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), nella sezione dedicata al Conto Energia Termico. Come riocorderete, si tratta di un documento che consente il trasferimento ad un<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/agevolazioni-fiscali-rinnovabili-e-online-il-nuovo-modello-conto-termico/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>È pronto il nuovo modello standard per l&#8217;eventuale cessione dei credito. </em></strong></p>
<p><strong>Il modello standard per la cessione dei crediti è stato pubblicato nella sezione Conto Energia Termico del sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), nella sezione dedicata al Conto Energia Termico. Come riocorderete, si tratta di un documento che consente il trasferimento ad un altro soggetto degli incentivi per l’energia termica prodotta o risparmiata. La cessione dei crediti è prevista dall’art. 5 del contratto per il riconoscimento degli incentivi alle rinnovabili termiche di questo tipo, che deve essere stipulato con il Ministero dell’Ambiente e che è contenuto nelle regole applicative, aggiornate di recente. Il Conto Energia Termico prevede incentivi a favore di chi produce energia termica da fonti rinnovabili o effettua piccoli interventi per l&#8217;efficienza energetica.</strong><br />
<span id="more-6984"></span><br />
In tutto è stato previsto uno stanziamento di 900 milioni di euro l’anno, di cui 700 milioni per i soggetti privati e 200 milioni per imprese e Pubbliche Amministrazioni, con tetti massimi differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Secondo le nuove regole, l’incentivo – che copre il 40% dell’investimento e viene spalmato in un periodo tra i 2 e i 5 anni – non è cumulabile con altri <strong>bonus fiscali.</strong></p>
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		<title>Ristrutturazioni edilizie e agevolazioni fiscali: aggiornamenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 13:12:15 +0000</pubDate>
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</div>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulla fruizione delle agevolazioni fiscali che spettano a chi effettua interventi di riqualificazione energetica sugli edifici. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida allo scopo di chiarire quali sono le reali possibilità per l’accesso ai bonus concessi per la riqualificazione energetica degli immobili in base alle<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/01/ristrutturazioni-edilizie-e-agevolazioni-fiscali-aggiornamenti-dallagenzia-delle-entrate/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sulla fruizione delle agevolazioni fiscali che spettano a chi effettua interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.</em></strong></p>
<p><strong>Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida allo scopo di chiarire quali sono le reali possibilità per l’accesso ai bonus concessi per la riqualificazione energetica degli immobili in base alle ultime novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Nella Guida l&#8217;Agenzia fa il punto in particolare sugli interventi ammessi, sugli adempimenti e sulle procedure per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali concesse per il risparmio energetico (detrazioni dall’IRPEF e dall’IRES). Tra le principali novità della Legge di Stabilità figura la proroga fino al 31 dicembre 2014 della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica di immobili ed edifici. </strong><br />
<span id="more-6853"></span><br />
In sintesi, per i lavori di efficientamento sarà possibile fruire delle seguenti detrazioni:<br />
<strong>*al 65%</strong> per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;<br />
<strong>*al 50%</strong> per le spese che saranno effettuate nel 2015;<br />
<strong>*al 36%</strong> per le spese sostenute a partire dal 2016 (la stessa prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie).</p>
<p>Invece, in caso di<strong> interventi di riqualificazione energetica</strong> apportati sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio si potrà fruire delle detrazioni seguenti nei tempi indicati:<br />
<strong>*65%</strong> per le spese sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;<br />
<strong>*50%</strong> per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;<br />
<strong>*36% </strong>a partire dal 1° luglio 2016.</p>
<p>L&#8217;aggiornamento allo scopo di portare a conoscenza dei lettori le novità introdotte dalla Legge di Stabilità. Sono cambiate, infatti, alcune disposizioni, in particolare per quanto riguarda le date. Si raccomanda, quindi, di prestare attenzione all&#8217;entità, ma anche alle scadenza delle detrazioni fiscali o cosiddetti “ecobonus”.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/01/ristrutturazioni-edilizie-e-agevolazioni-fiscali-aggiornamenti-dallagenzia-delle-entrate/">Read more...</a></strong>
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		<title>Impianti fotovoltaici: quando sono considerati beni mobili</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 02:58:43 +0000</pubDate>
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</div>Chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, mirata ad informare gli operatori del settore sugli obblighi fiscali per la produzione di energia con impianti fotovoltaici. Il documento, infatti, precisa quando gli impianti fotovoltaici costituiscono “beni mobili” tenendo conto di quanto affermato dalla direzione centrale Catasto e Cartografia. Per gli<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/01/impianti-fotovoltaici-quando-sono-considerati-beni-mobili/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, mirata ad informare gli operatori del settore sugli obblighi fiscali per la produzione di energia con impianti fotovoltaici. </em></strong></p>
<p><strong>Il documento, infatti, precisa quando gli impianti fotovoltaici costituiscono “beni mobili” tenendo conto di quanto affermato dalla direzione centrale Catasto e Cartografia. Per gli impianti fotovoltaici che non costituiscono beni immobili (e sono quindi beni mobili) non sussiste l’obbligo di dichiarazione al catasto né come unità immobiliare autonoma né come variazione della stessa in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto. Più precisamente, gli impianti fotovoltaici non costituiscono beni immobili, e sono quindi beni mobili, in base a precisi requisiti.</strong><br />
<span id="more-6825"></span><br />
In dettaglio, dev&#8217;essere soddisfatto almeno uno dei tre requisiti di seguito riportati:<br />
*la potenza nominale dell’<strong>impianto fotovoltaico</strong> non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso<br />
*la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano<br />
*per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150metri cubi, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.</p>
<p>In sintesi, la circolare chiarisce che gli <strong>impianti fotovoltaici </strong>costituiscono:<br />
<strong>*beni immobili</strong> quando sono iscrivibili nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/10 (immobili rurali) e quando sono posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure sono realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato<br />
<strong>*beni mobili,</strong> quando sono di modesta entità e soddisfano uno dei requisiti sopra richiamati.</p>
<p>Inoltre, all’impianto fotovoltaico che si configura come <strong>bene mobile</strong> è applicabile <strong>l’aliquota del 9% </strong>(circolare n. 46/E/2007), mentre, come precisa la circolare, quando<strong> l’impianto fotovoltaico costituisce un bene immobile, l’aliquota di ammortamento applicabile è pari al 4% </strong>corrispondente a quello previsto per “fabbricati destinati all’industria” del gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 1/b &#8211; Produzione e distribuzione di energia termoelettrica.</p>
<blockquote><p>Nel documento viene affermato che “nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti indicazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come<strong> bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9 per cento, </strong>i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi d’imposta precedenti ai chiarimenti contenuti nella presente circolare non devono essere rettificati”.</p></blockquote>
<p><strong>Per maggiori informazioni <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={26CC8E65-A77D-4CC1-A9A2-395AEA198C65}">clicca qui.</a></strong><br />
<strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/01/impianti-fotovoltaici-quando-sono-considerati-beni-mobili/">Read more...</a></strong>
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		<title>Impianti fotovoltaici: beni mobili o immobili? Chiarimenti dall&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 02:37:27 +0000</pubDate>
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</div>Sono beni immobili gli impianti fotovoltaici iscrivibili nelle categorie D/1 o D/10 e posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato. Così ha chiarito la circolare n. 36/E diramata dall&#8217;Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013 allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori del<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/01/impianti-fotovoltaici-beni-mobili-o-immobili-chiarimenti-dallagenzia-delle-entrate/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Sono beni immobili gli impianti fotovoltaici iscrivibili nelle categorie D/1 o D/10 e posizionati sulle pareti o su un tetto, oppure realizzati su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato.</em></strong></p>
<p><strong>Così ha chiarito la circolare n. 36/E diramata dall&#8217;Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2013 allo scopo di fornire chiarimenti agli operatori del settore sugli adempimenti fiscali nell’ambito della produzione di energia mediante impianti fotovoltaici. Il documento, infatti, precisa quando gli impianti fotovoltaici costituiscono “beni immobili”, tenendo conto di quanto affermato dalla direzione centrale Catasto e Cartografia.</strong><br />
<span id="more-6820"></span><br />
Nella circolare si chiarisce che hanno un’autonomia catastale e sono soggetti all’obbligo dell’accatastamento non solo gli immobili che ospitano le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che devono essere accertati nella categoria catastale D/1 (“opifici”), ma anche gli immobili che ospitano gli <strong>impianti fotovoltaici </strong>realizzati su fondi agricoli.</p>
<p>Inoltre, viene chiarito che agli stessi deve essere riconosciuto il carattere di ruralità e, quindi, devono essere accertati nella <strong>categoria catastale</strong> D/10 (“fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”) quando sono utilizzati nell’ambito di un’attività agricola e la produzione di energia costituisce, ai sensi dell’&#8217;articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, un’attività agricola connessa, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, produttiva di reddito agrario.</p>
<p>In proposito, si ricorda che la produzione di<strong> energia fotovoltaica</strong> da parte degli imprenditori agricoli costituisce un’attività agricola connessa produttiva di reddito agrario solo nel caso in cui ricorrono determinati requisiti. <strong>L’Agenzia delle Entrate</strong>, con circolare n. 32/E/2009, recependo anche le indicazioni rese dal ministero delle Politiche agricole, ha infatti stabilito quando questa attività può considerarsi connessa, in quanto sono individuabili specifici criteri di connessione.</p>
<p>In base a questi criteri, nella circolare viene chiarito che agli immobili che ospitano gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando esiste l’azienda agricola, cioè quando vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola e nel caso che risulti soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E/2009.</p>
<p>La circolare precisa, inoltre, che, per uniformare i criteri catastali alle norme tributarie, l’indicazione contenuta al paragrafo 4 della circolare 32/E/2007 è superata nel senso che i terreni sui quali insistono gli <strong>impianti fotovoltaici</strong> non devono essere necessariamente ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti dove l’imprenditore agricolo svolge l’attività principale.</p>
<p>Sempre ai fini degli adempimenti catastali, viene precisato che gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, devono formare oggetto di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato per rideterminare la rendita dell’unità immobiliare alla quale risulta integrato. Questo vale anche se non soggetti all’obbligo di <strong>accatastamento </strong>come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili, nel caso in cui incrementano il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore.</p>
<p><strong><a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={26CC8E65-A77D-4CC1-A9A2-395AEA198C65}">Per maggiori informazioni clicca qui.</a></strong><br />
<strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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		<title>Decreto Imu: misure fiscali in versione definitiva, chiarimenti</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2013/10/decreto-imu-misure-fiscali-in-versione-definitiva-chiarimenti-2/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 00:00:46 +0000</pubDate>
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</div>Modifiche al decreto Imu, versione definitiva di altre misure fiscali: ridotta l’aliquota per la cedolare secca sulle locazioni a canone concordato e modifiche alla Tares. A partire dal 2013 scende dal 19 al 15% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare ai canoni di locazione quando si opta per il regime della cedolare secca nei contratti d&#8217;affitto<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/10/decreto-imu-misure-fiscali-in-versione-definitiva-chiarimenti-2/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Modifiche al decreto Imu, versione definitiva di altre misure fiscali: ridotta l’aliquota per la cedolare secca sulle locazioni a canone concordato e modifiche alla Tares.</em> </strong></p>
<p><strong>A partire dal 2013 scende dal 19 al 15% l’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare ai canoni di locazione quando si opta per il regime della cedolare secca nei contratti d&#8217;affitto concordati, ossia dei “contratti 3 + 2”, che prevedono la durata minima di tre anni più altri due di rinnovo automatico e un canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.</strong><br />
<span id="more-6608"></span><br />
Per quanto riguarda la <strong>Tares</strong>, sono stati apportati vari ritocchi alla disciplina del nuovo tributo comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le Amministrazioni locali avranno tempo fino al 30 novembre per l&#8217;adozione del relativo regolamento, che dovrà essere applicato anche in base al principio sancito a livello comunitario, secondo il quale “chi inquina paga” e, per la determinazione della tariffa, dovrà tener conto della quantità e qualità medie di rifiuti prodotti.</p>
<p>Per quanto riguarda eventuali <strong>riduzioni ed esenzioni, </strong>oltre a quelle già previste dalla norma per le abitazioni con un unico occupante, per le abitazioni a uso stagionale, per i fabbricati rurali a uso abitativo, ne potranno essere introdotte altre che tengano conto dellala capacità contributiva della famiglia, anche mediante l’applicazione dell’Isee. È previsto un trattamento di favore anche a chi fa autocompostaggio, nel senso che trasforma e utilizza in proprio i rifiuti urbani prodotti.</p>
<p>Riguardo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento, viene precisato che sono esclusi “dai costi” quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori: è ancora valida, però, la previsione in base alla quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio. Infine, viene precisato che per il 2013 non vengono applicate le sanzioni per versamenti insufficienti se il Comune non ha provveduto a inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.</p>
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		<title>Riqualificazione energetica: le detrazioni: queste (semi) sconosciute</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 00:00:30 +0000</pubDate>
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</div>Sul fronte delle detrazioni le famiglie dimostrano una scarsa dimestichezza con la tematica e una bassa conoscenza della sua evoluzione. Oltre la metà degli intervistati (58%) dichiara di non sapere che le detrazioni per gli interventi in efficienza sono state estese al 65% e per tutto il 2013. I meno informati e interessati al tema<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/riqualificazione-energetica-le-detrazioni-queste-semi-sconosciute/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Sul fronte delle detrazioni le famiglie dimostrano una scarsa dimestichezza con la tematica e una bassa conoscenza della sua evoluzione. </em></strong></p>
<p><strong>Oltre la metà degli intervistati (58%) dichiara di non sapere che le detrazioni per gli interventi in efficienza sono state estese al 65% e per tutto il 2013. I meno informati e interessati al tema sono coloro che non faranno interventi nei prossimi 12 mesi. Tuttavia, tra questi, c’è comunque un buon 14% (pari a 3 milioni di famiglie) che potrebbe rivedere i propri progetti, alla luce del nuovo quadro normativo. È curioso però notare che, anche tra chi intende fare migliorie, ben il 42% non è informato sull’estensione e proroga degli incentivi e un 47% si dichiara non interessato a questo strumento. </strong><br />
<span id="more-6421"></span><br />
Quando si parla di <strong>efficienza energetica</strong>, gli artigiani sono l’interlocutore privilegiato delle famiglie italiane. Conoscere chi entrerà in casa ed effettuerà i lavori, stabilire un rapporto di fiducia con l’operatore e sentirsi seguiti passo passo rappresenta una condizione sulla quale le famiglie non transigono. Se lo scorso anno era un quarto della popolazione che dichiarava di volersi affidare per tutte le fasi di intervento ad un artigiano specializzato, nel 2013 il numero aumenta: sono infatti oltre tre famiglie su dieci a sceglierlo.</p>
<p>All’artigiano specializzato non viene affidata la sola installazione di impianti per <strong>l&#8217;efficienza energetica </strong>(per cui lo sceglierebbe il 59% dei rispondenti, +3% rispetto al 2012) ma a lui ci si rivolge, con sempre maggior frequenza, anche per avere una consulenza per l’individuazione degli interventi da effettuare (scelta del 52%, +12%), per avere il miglior preventivo sui costi di eventuali interventi (ancora per il 52%, +6%) e per scegliere il materiale da acquistare (sempre per il 52%, +11%).</p>
<p>Un buon grado di fiducia è riconosciuto anche ai rivenditori specializzati, con una crescita rispetto allo scorso anno, a cui il 34% delle famiglie italiane si rivolgerebbe per la consulenza in materia di efficienza energetica, il 41% per richiedere un preventivo, il 44% per acquistare materiali e il 38% per l’installazione.</p>
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