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	<title>Cambiocasa News &#187; Agenzie delle Entrate</title>
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		<title>Acquisto al 50% per chi acquista mobili ed elettrodomestici per ristrutturazione</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 15:43:31 +0000</pubDate>
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</div>Bonus mobili 2014: lo sconto Irpef del 50% Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, contiene alcune misure dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio. Cos&#8217;è il bonus mobili? Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% applicata<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/04/acquisto-al-50-per-chi-acquista-mobili-ed-elettrodomestici-per-ristrutturazione/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p>Bonus mobili 2014: lo sconto Irpef del 50%</p>
<p>Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, contiene alcune misure dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio.</p>
<p>Cos&#8217;è il <strong>bonus mobili</strong>?</p>
<p>Il <strong>bonus mobili </strong>è una detrazione Irpef del 50% applicata per chi acquista mobili ed elettrodomestici di classe energetica a consumo ridotto (A e A+), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione Irpef al 50% deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata sull’importo massimo di 10mila euro.</p>
<p>Soggetti beneficiari – Per godere del bonus in questione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari sia su parti comuni di edifici. Quindi i soggetti che possono godere della detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono gli stesi soggetti che effettuano interventi di recupero sull’immobile che devono arredare.</p>
<p>Chi può chiederlo? Per quali interventi è ammesso?</p>
<p>La scadenza ha subito una proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, di pari passo con la proroga della detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia. La detrazione quindi spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.</p>
<p>Quali acquisti rientrano nella categoria?<span id="more-7203"></span></p>
<p>Rientra nell&#8217;agevolazione l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi, mobili come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, armadi, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Non rientrano nella categoria l&#8217;acquisto di porte, di parquet, tende e tendaggi. Nella categoria grandi elettrodomestici rientrano tutti quelli con classe energetica A e A+. Nell&#8217;importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere integrate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che è possibile usufruire del bonus solo per chi effettua lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi su immobili danneggiati da calamità naturali, interventi di recupero edilizio di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione.</p>
<p>Rientrano nella categoria gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità, per esempio interventi mirati all&#8217;eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, lavori atti a prevenire atti illeciti, cambiare la serratura quindi non dà diritto ad alcun sconto, ma installare una porta blindata invece si.</p>
<p>Il Bonus è fruibile anche da chi effettua interventi di spostamento di pareti all&#8217;interno della casa o anche da chi crea degli open space, perché qualificati come interventi di manutenzione straordinaria. Rientra nella manutenzione straordinaria il rifacimento integrale dell’impianto elettrico e come tale è fruibile il bonus mobili ma si richiede al contribuente di presentare al Comune e conservare la documentazione che descrive tutti i lavori, da esibire per futuri accertamenti. Chi sostituisce finestre (comprensive di infissi) può beneficiare del bonus mobili, poiché è un intervento di manutenzione straordinaria, ma solo se non si è beneficiato della detrazione Irpef al 65%, quella per lavori di risparmio energetico, per cui è esclusa la fruizione del bonus mobili.</p>
<p>Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve rispettare le stesse regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, per una questione di tracciabilità i contribuenti devono effettuare gli acquisti di mobili ed elettrodomestici mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione. Pertanto nei bonifici dovranno essere indicati:</p>
<p>&#8211; la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;<br />
&#8211; il codice fiscale del beneficiario della detrazione;<br />
&#8211; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</p>
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		<title>Rimborso Irpef al coniuge separato: chiarimenti</title>
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		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 00:00:49 +0000</pubDate>
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</div>Così ha stabilito la Ctr Lombardia: il rimborso dell&#8217;Irpef versata dal coniuge beneficiario dell&#8217;assegno può essere portato in deduzione. Un caso giudiziario nel quale sono stati coinvolti un contribuente italiano separato dal coniuge, l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Lombardia. La Ctr Lombardia ha stabilito che la deduzione fiscale per il mantenimento del coniuge<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/10/rimborso-irpef-al-coniuge-separato-chiarimenti/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Così ha stabilito la Ctr Lombardia: il rimborso dell&#8217;Irpef versata dal coniuge beneficiario dell&#8217;assegno può essere portato in deduzione.</em></strong></p>
<p><strong>Un caso giudiziario nel quale sono stati coinvolti un contribuente italiano separato dal coniuge, l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Lombardia. La Ctr Lombardia ha stabilito che la deduzione fiscale per il mantenimento del coniuge comprende anche il rimborso dell’Irpef versata dal coniuge che beneficia dell’assegno. Nello specifico, la sentenza del 6 gennaio 2013 riguardava due coniugi che avevano stipulato una scrittura privata per definire le modalità e i termini di attuazione della sentenza di separazione. Secondo quando stabilito nella scrittura, il coniuge con l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento avrebbe dovuto anche provvedere al rimborso dell’Irpef versata sulla somma a favore del beneficiario dell’assegno stesso.</strong><br />
<span id="more-6531"></span><br />
In base a quanto stabilito, il contribuente “pagante” aveva dedotto dal proprio reddito entrambi gli importi, ma veniva contestato dall’<strong>Agenzia delle Entrate </strong>che riteneva illegittima la deduzione delle somme corrisposte a titolo di rimborso dell’&#8217;Irpef e, quindi, aveva iscritto a ruolo l&#8217;imposta corrispondente oltre a sanzioni e interessi.</p>
<p>Secondo l<strong>’Agenzia delle Entrate</strong>, la somma relativa al rimborso Irpef rappresenterebbe un incremento volontario e pertanto non rientrante nel regime di deducibilità previsto dalla legge per gli importi facenti parte dell’assegno di mantenimento.</p>
<p>Il contribuente ha presentato istanza di ricorso affermando che, relativamente all&#8217;<strong>Irpef</strong>, l’autorità giudiziaria aveva fissato un importo netto per l’assegno di mantenimento e pertanto non era da considerare in eccedenza, né derivante dalla successiva scrittura privata. La Ctr Lombardia, dopo un&#8217;attenta analisi della vicenda, ha deciso di annullare la cartella di pagamento e ha riconosciuto agli autonomi accordi negoziali intercorsi tra i coniugi la natura puramente chiarificatrice degli obblighi derivanti dalla sentenza di separazione.</p>
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		<title>Notizie in pillole: calcolo plusvalenza &#8211; amministratori di condominio e Fisco</title>
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		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 00:00:19 +0000</pubDate>
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</div>Quali spese considerare per il calcolo della plusvalenza La Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della determinazione di una plusvalenza immobiliare, sono del tutto irrilevanti quelle spese che attengono alla manutenzione o alla buona gestione dell&#8217;immobile poiché non incrementano la consistenza o il valore del bene. Infatti, secondo gli articoli 67 e 68<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/09/calcolo-plusvalenza-amministratori-condominio-fisco/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Quali spese considerare per il calcolo della plusvalenza</em></strong></p>
<p><strong>La Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della determinazione di una plusvalenza immobiliare, sono del tutto irrilevanti quelle spese che attengono alla manutenzione o alla buona gestione dell&#8217;immobile poiché non incrementano la consistenza o il valore del bene.</strong><br />
<span id="more-2894"></span><br />
Infatti, secondo gli articoli 67 e 68 del Dpr 917/1986, <strong>il fisco nella determinazione delle plusvalenze derivanti da cessione di un bene deve tenere conto solo delle spese incrementative, non di ogni costo inerente: questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione 17595, depositata lo scorso 23 agosto.</strong></p>
<p><strong>***************************</strong></p>
<p><strong><em>Amministratori di condominio nel mirino del Fisco</em></strong></p>
<p>A Parma, uno studio di <strong>amministratori condominiali </strong>ha nascosto al <strong>Fisco </strong>oltre 230mila euro di reddito imponibile, a cui si aggiungono 70mila euro di ritenute indebitamente trattenute e 45mila euro di Iva evasa. Con quasi 300 condomìni gestiti, dichiarava appena 36mila euro. <strong>Questi i principali risultati dell’operazione &#8216;Casa dolce casa&#8217; realizzata dall’Agenzia delle Entrate di Parma.</strong></p>
<p>La verifica, nata dal lavoro di intelligence della<strong> struttura Governo e Analisi della Direzione Provinciale sulla platea di amministratori condominiali, </strong>ha scoperto a carico dello studio un&#8217;ampia gamma di irregolarità. Tra queste, la violazione più significativa riguardava gli <strong>onorari</strong>: a fronte dei 200mila euro di compensi regolarmente fatturati, quasi altrettanti (190mila euro)<strong> finivano in &#8216;nero&#8217;, senza il rilascio della fattura.</strong></p>
<p><strong>Il disegno evasivo </strong>si è spinto ancora oltre, attraverso un trattamento contabile che gli 007 del <strong>Fisco </strong>hanno definito &#8216;quantomeno singolare': alcune spese – persino i necrologi e le targhette per citofoni – che l&#8217;amministratore sosteneva per conto dei condomìni venivano duplicate, figurando non solo sul bilancio del condominio interessato, ma anche su quello dello stesso amministratore, con il conseguente <strong>abbattimento del reddito imponibile.</strong></p>
<p><strong>L&#8217;indagine si è allargata anche alle ditte fornitrici collegate allo studio posto sotto controllo: in questo caso i funzionari della Direzione Provinciale di Parma hanno scoperto la mancata fatturazione o la sotto-fatturazione dei compensi. In altri casi, infine, venivano addebitati ai condomìni dei preventivi di spesa non documentati da fattura e intestati a una società fantasma.</strong></p>
<p><strong>Fonte: Agenzia delle Entrate </strong></p>
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		<title>Immobili storici e Fisco, i proprietari non specificano l&#8217;affitto in Unico</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 00:00:20 +0000</pubDate>
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<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/03/immobili-storici.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Immobili storici e Fisco, i proprietari non specificano l&#039;affitto in Unico" />
</div>Nel quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 2011 va indicato il codice residuale 9 nella colonna di utilizzo L&#8217;articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (il &#8216;collegato&#8217; alla Finanziaria del 1992) e la risoluzione n. 28/E del 9 marzo emanata dall&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011.<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/03/immobili-storici-e-fisco-i-proprietari-non-specificano-laffitto-in-unico/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Nel quadro dei redditi dei fabbricati dei modelli 2011 va indicato il codice residuale 9 nella colonna di utilizzo</em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;articolo 11, comma 2 della legge 413/1991 (il &#8216;collegato&#8217; alla Finanziaria del 1992) e la risoluzione n. 28/E del 9 marzo emanata dall&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli dichiarativi 2011. Il reddito dei fabbricati soggetti a vincolo di interesse storico e/o artistico si determina con l&#8217;applicazione della minore tra le tariffe d&#8217;estimo previste per le abitazioni della stessa zona censuaria in cui si trova l&#8217;immobile.</strong><br />
<span id="more-1944"></span><br />
La <strong>norma </strong>stabilita nel 1991 ha generato diversi dubbi interpretativi. A tale proposito si è pronunciata la <strong>Cassazione</strong>, nel 2005: &#8216;le modalità di determinazione del <strong>reddito </strong>valgono sia per gli <strong>immobili dati in locazione ad uso abitativo che per quelli locati ad uso diverso.</strong> Di conseguenza <strong>l&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> ha emanato la circolare n. 2/E del 17 gennaio 2006 in cui sono state illustrate le <strong>norme </strong>applicative dell&#8217;articolo 11, comma 2 della legge 413/1991&#8242;.</p>
<p>La risoluzione attuale chiarisce che i <strong>proprietari degli immobili di interesse storico e/o artistico dati in affitto </strong>possono compilare il quadro dei <strong>redditi dei fabbricati</strong>, nei modelli 730/2011 e Unico/2011, senza indicare l&#8217;importo del canone di locazione. Dovranno essere riportati gli altri dati identificativi e nella colonna 2, relativa all&#8217;utilizzo, va indicato il codice residuale 9, che non è compatibile con l&#8217;indicazione del<strong> canone di locazione.</strong></p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/03/immobili-storici-e-fisco-i-proprietari-non-specificano-laffitto-in-unico/">Read more...</a></strong>
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		<title>Osservatorio OICE-Informatel: segno + a gennaio per la domanda pubblica di servizi</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:48 +0000</pubDate>
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</div>Osservatorio OICE-Informatel: segno + a gennaio per la domanda pubblica di servizi Appalti &#8216;misti&#8217; di progettazione e costruzione in calo Gennaio apre il 2011 con un accento positivo: +24,8% in valore rispetto a gennaio 2010. Infatti secondo l&#8217;aggiornamento al 31 gennaio 2011 dell&#8217;Osservatorio OICE-Informatel, le gare per servizi di ingegneria e architettura indette nel mese<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/02/osservatorio-oice-informatel-segno-a-gennaio-per-la-domanda-pubblica-di-servizi/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Osservatorio OICE-Informatel: segno + a gennaio per la domanda pubblica di servizi</em></strong></p>
<p><strong><em>Appalti &#8216;misti&#8217; di progettazione e costruzione in calo</em></strong></p>
<p><strong>Gennaio apre il 2011 con un accento positivo: +24,8% in valore rispetto a gennaio 2010. Infatti secondo l&#8217;aggiornamento al 31 gennaio 2011 dell&#8217;Osservatorio OICE-Informatel, le gare per servizi di ingegneria e architettura indette nel mese sono state 308 (di cui 31 sopra soglia) per un importo complessivo di soli 31,2 milioni di euro (20,9 sopra soglia).</strong><br />
<span id="more-1787"></span><br />
Rispetto a gennaio 2010 il numero dei <strong>bandi </strong>sale del 18,9% (+55,0% sopra soglia e +18,9% sotto soglia) e il loro <strong>valore </strong>cresce, come già detto, del 24,8% (+41,1% sopra soglia e +1,3% sotto soglia). Il confronto con dicembre 2010 risulta negativo: il numero dei <strong>bandi </strong>si riduce del 14,4% (-39,2% sopra soglia e -10,4% sotto soglia) e il loro <strong>valore </strong>cala del 4,0% (+9,8% sopra soglia e -23,5% sotto soglia).</p>
<p>Secondo i dati dell&#8217;<strong>Osservatorio </strong>si rileva che il numero delle <strong>gare italiane</strong> pubblicate sulla gazzetta comunitaria, è passato dalle 20 unità del gennaio 2010 alle 31 di gennaio 2011, +55,0%. Nell&#8217;insieme degli altri Paesi dell&#8217;Unione Europea la domanda di<strong> servizi di ingegneria e architettura </strong>presenta una <strong>crescita </strong>(+20,7%) minore di quella italiana.</p>
<p>Nonostante questo, l&#8217;incidenza del nostro Paese nel numero di <strong>gare </strong>pubblicate continua ad attestarsi, anche in gennaio, su livelli modesti: 3,5% (Francia 45,5%, Germania 10,2%, Spagna 5,3%, Polonia 5,2%, Gran Bretagna 4,4%, ecc.). Segnale negativo invece dalla rilevazione delle <strong>gare </strong>miste, cioè per <strong>progettazione </strong>e <strong>costruzione </strong>insieme, che in gennaio sono ancora in discesa, -38,2% in valore, rispetto a gennaio 2010.</p>
<p>Il <strong>presidente OICE Braccio Oddi Baglioni </strong>ha così dichiarato: &#8216;Il lieve recupero di gennaio non ci deve ingannare, la situazione è critica, c&#8217;è l&#8217;assoluto bisogno che riprendano gli <strong>investimenti </strong>per le infrastrutture del territorio e che si ponga fine al massacro degli eccessivi ribassi, per la prima volta saliti, nella loro media, sopra il 40%. Si tratta di un fenomeno che va fortemente combattuto e apprezziamo che anche il <strong>Ministero delle infrastrutture,</strong> con i limiti fissati nel Dpr 207/2010, abbia compreso che impatto devastante abbia sul <strong>mercato dei servizi di ingegneria e architettura. </strong></p>
<p>È però necessario che anche nella prassi operativa si mettano in atto dei correttivi, innanzitutto attraverso il ricorso prevalente se non esclusivo all’offerta economicamente più vantaggiosa; a tale riguardo chiediamo che le stazioni appaltanti applichino i recenti orientamenti della giurisprudenza che ha ritenuto illegittimo il ricorso al prezzo più basso quando si tratta di valutare aspetti qualitativi come quelli presenti nelle offerte delle <strong>gare di progettazione&#8217;.</strong></p>
<p>&#8216;Infatti &#8211; ha continuato il <strong>presidente OICE</strong> &#8211; riteniamo che soltanto con l&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, peraltro legittimata come unico criterio di aggiudicazione anche dal Dpr 207/2010, le <strong>stazioni appaltanti</strong> potranno individuare offerte di qualità e tecnicamente appropriate. Va poi limitato, comunque, il peso dell&#8217;<strong>offerta economica</strong> che deve contare al massimo il 30% del punteggio. Infine è necessario, e in questo senso <strong>l&#8217;OICE</strong> si è mossa anche presso il Governo, che sia approvata la proposta, presentata in sede di conversione del <strong>decreto &#8216;Milleproroghe&#8217;</strong> tesa a rendere applicabile l&#8217;esclusione automatica delle offerte anomale fino alla soglia comunitaria. Questi sono gli interventi urgenti e necessari per fare fronte a questo trend anomalo. Poi ci sarà il tempo per pensare ad una nuova tariffa che tenga conto in maniera più adeguata di come si è evoluta la professione e delle esigenze del <strong>mercato</strong>, consentendo alle stazioni appaltanti anche verifiche sulle anomalie più efficaci.</p>
<p><strong>Fonte: OICE </strong></p>
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		<title>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:00:29 +0000</pubDate>
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</div>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva Le immobiliari di costruzione risentono della crisi economica più delle altre imprese e così si è venuto a creare un forte incremento di immobili invenduti I problemi che derivano dalla crisi dell&#8217;invenduto sono più gravosi per le imprese di costruzione. Infatti la cessione di immobili è considerata imponibile<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/gli-immobili-invenduti-aumentano-il-credito-iva/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Gli immobili invenduti aumentano il credito Iva</em></strong></p>
<p><strong><em>Le immobiliari di costruzione risentono della crisi economica più delle altre imprese e così si è venuto a creare un forte incremento di immobili invenduti</em></strong></p>
<p><strong>I problemi che derivano dalla crisi dell&#8217;invenduto sono più gravosi per le imprese di costruzione. Infatti la cessione di immobili è considerata imponibile se viene effettuata entro il quarto anno dalla sua ultimazione; invece la vendita eseguita dopo tale termine è essere esente da Iva, in base numero 8bis dell&#8217;articolo 10 del Dpr Iva.</strong><br />
<span id="more-1286"></span><br />
Un <strong>immobile </strong>si considera <strong>ultimato </strong>nel momento in cui è <strong>idoneo alla sua funzione. </strong>La circolare n. 12/E/2007 ha chiarito quindi che tale momento coincide con la presentazione della <strong>dichiarazione di fine lavori</strong> da rendere in <strong>catasto </strong>(Dpr n. 380/01). Si considera ultimato anche l&#8217;<strong>immobile </strong>per il quale non è stata ancora presentata la <strong>dichiarazione di fine lavori, </strong>se viene concesso in uso a terzi con appositi contratti.</p>
<p>Il passaggio dal <strong>regime d&#8217;imponibilità</strong> al<strong> regime di esenzione </strong>nel <strong>settore immobiliare </strong>in virtù della<strong> vendita di un edificio </strong>dopo quattro anni dall&#8217;ultimazione comporta l&#8217;<strong>indetraibilità dell&#8217;Iva </strong>assolta nel periodo oltre che a due tipi di rettifiche della <strong>detrazione </strong>usufruita negli anni precedenti. Se l&#8217;<strong>immobile </strong>viene ceduto successivamente a tale termine genera un&#8217;<strong>operazione esente Iva</strong> (articolo 10, numero 8bis del Dpr 633/72) e quindi si pone il problema della <strong>rettifica dell&#8217;imposta</strong> per i decimi mancanti.</p>
<p>Ovviamente la<strong> cessione dell&#8217;immobile abitativo</strong> dopo il quarto anno genera l&#8217;<strong>indetraibilità dell&#8217;Iva sugli acquisti</strong> in rapporto all&#8217;ammontare delle<strong> operazioni esenti</strong>. La risoluzione 112/E/2008 ha, però, negato alle <strong>imprese di costruzione</strong> la possibilità di separare l&#8217;attività della<strong> cessione di abitazioni esente </strong>da quella di<strong> cessione di abitazioni imponibili</strong>, in quanto il codice attività è identico per entrambe le operazioni.</p>
<p>Tale interpretazione penalizza ulteriormente le <strong>immobiliari di costruzione </strong>da quelle di locazione, che possono invece separare l&#8217;<strong>attività di locazione esente </strong>da quella di <strong>cessione d&#8217;immobili esenti.</strong> Ne consegue che maggiori sono le <strong>operazioni esenti</strong> e minore è la <strong>detraibilità </strong>dell&#8217;imposta. Un&#8217;altra conseguenza derivante dall&#8217;applicazione del pro rata riguarda il disposto del comma 4, dell&#8217;articolo 19bis2. Tale disposizione stabilisce che per i <strong>beni strumentali</strong> devono essere apportate delle rettifiche all&#8217;<strong>Iva </strong>detratta a essi relativa quando il pro rata, nei nove anni successivi dalla data di <strong>ultimazione </strong>o di <strong>acquisto</strong>, varia per un valore superiore a dieci punti percentuali.</p>
<p>Un esempio per chiarire. La <strong>cessione di un immobile</strong> ultimato il 30 luglio 2006 e ceduto dall&#8217;impresa il 30 settembre 2010 è considerata <strong>esente ai fini Iva</strong>. Se la <strong>cessione esente</strong> rappresenta il 20% delle operazioni effettuate, l&#8217;impresa deve rendere indetraibile l&#8217;analoga percentuale di tutta l&#8217;<strong>Iva </strong>assolta sugli acquisti dell&#8217;anno e riversare all&#8217;Erario i 5 decimi dell&#8217;Iva detratta sulla costruzione.</p>
<p>Infine, se nell&#8217;anno 2009 e precedenti la <strong>detrazione </strong>è risultata pari al 100%, occorre riversare il 2% dell&#8217;<strong>Iva </strong>detratta sugli immobili nei nove anni precedenti e il 4% dell&#8217;<strong>Iva </strong>detratta sui beni immobili negli anni precedenti.</p>
<p>Una soluzione alternativa, ma non fatta propria dall&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate:</strong> riversare per la costruzione divenuta <strong>esente da Iva</strong> tutta l&#8217;<strong>Iva </strong>detratta così tale cessione non genera pro rata né rettifica della <strong>detrazione</strong>.</p>
<p><strong>Fonte: ilsole24ore</strong></p>
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