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	<title>Cambiocasa News &#187; mercato immobiliare italiano</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Gli italiani riprendono ad acquistare le case</title>
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		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Cervellera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acquistare casa]]></category>
		<category><![CDATA[mattone]]></category>
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</div>Timidi segnali di ripresa per il mercato del mattone che, dopo anni di totale negatività, ricomincia a segnare un trend positivo. Anche se con un andamento piuttosto lento e ben lontano dai momenti d&#8217;oro di una decina di anni fa, dal 2014 l&#8217;andamento del mercato immobiliare italiano ha incominciato a registrare i primi timidi segnali<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/07/gli-italiani-riprendono-ad-acquistare-le-case/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p class="western" align="LEFT">Timidi segnali di ripresa per il mercato del mattone che, dopo anni di totale negatività, ricomincia a segnare un trend positivo.</p>
<p class="western" align="LEFT">Anche se con un andamento piuttosto lento e ben lontano dai momenti d&#8217;oro di una decina di anni fa, dal 2014 l&#8217;andamento del mercato <a href="http://www.cambiocasa.it/" target="_blank">immobiliare</a> italiano ha incominciato a registrare i primi timidi segnali di ripresa.</p>
<p class="western" align="LEFT">Dopo sette anni di cali consecutivi le compravendite di case, sono aumentate complessivamente del +1,8 per cento rispetto al 2013 e, nel dettaglio, particolarmente positivo è stato il quarto trimestre dello scorso anno in cui le transazioni sono cresciute del 5,5 % rispetto allo stesso periodo del 2013. Il 2015 mantiene il trend e i dati del primo trimestre registrano un +0,8% rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente.</p>
<p class="western" align="LEFT">Sempre in rapporto alle statistiche del 2014, se si effettua un&#8217;analisi per comparti, il settore trainante del mercato è risultato essere quello residenziale che ha evidenziato dati di crescita del 3,6% se calcolati su base annua e del 7% rispetto all&#8217; anno precedente. In termini di aree territoriali, la ripresa è stata maggiormente focalizzata nei capoluoghi di provincia e, in particolare, Roma è la città che ha evidenziato in assoluto il dato più significativo, registrando nel 2014 quasi il 20% in più di transazioni.</p>
<p class="western" align="LEFT">Alla base della ripresa generale del mercato dell&#8217;immobiliare sono i dati positivi sull&#8217;occupazione: l&#8217;Ocse conferma infatti la crescita Italiana per il 2015 pari al +0,6% e al +1.5% per il 2016, mentre il Presidente della Bce Mario Draghi conferma la bontà del quantitative easing ed inoltre ipotizza anche un aumento degli sforzi per maggiorare gli interventi sul mercato.</p>
<p class="western" align="LEFT">Certo è che a contribuire in modo significativo alla ripresa delle compravendite degli alloggi è l&#8217;evidente ripresa della concessione dei mutui alle famiglie da parte degli Istituti di Credito: nel 2014 sono cresciuti del 13,4%, rispetto all&#8217;anno precedente e ad aprile del 2015 l&#8217;incremento è stato del +72%.</p>
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		<title>Conto Energia: dal 2011 incentivi ridotti e impianti integrati</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/12/conto-energia-dal-2011-incentivi-ridotti-e-impianti-integrati/</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali impianti fotovoltaici]]></category>
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</div>Conto Energia: dal 2011 incentivi ridotti e impianti integrati Sarà approvata nelle prossime settimane, dalla Conferenza unificata, la nuova bozza del Conto Energia per il fotovoltaico. Lo ha annunciato Gerardo Montanino, direttore operativo del GSE, nel corso di Solarexpo a Verona Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, le riduzioni saranno dell&#8217; ordine del 12 &#8211;<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/conto-energia-dal-2011-incentivi-ridotti-e-impianti-integrati/">Read more...</a></strong>
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</div><p><em><strong>Conto Energia: dal 2011 incentivi ridotti e impianti integrati</strong></em></p>
<p><em><strong>Sarà approvata nelle prossime settimane, dalla Conferenza unificata, la nuova bozza del Conto Energia per il fotovoltaico. Lo ha annunciato Gerardo Montanino, direttore operativo del GSE, nel corso di Solarexpo a Verona </strong><br />
</em><br />
Per quanto riguarda le <strong>tariffe incentivanti</strong>, le <strong>riduzioni </strong>saranno dell&#8217; ordine del 12 &#8211; 13%, fino al 25%, secondo quanto annunciato da<strong> Stefano Saglia</strong>, sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico con delega all&#8217; <strong>energia</strong>, sempre nell&#8217; ambito di <strong>Solarexpo</strong>, che aveva parlato di una riduzione del 20%,<br />
<span id="more-290"></span><br />
<strong>Gerardo Montanino</strong> ha anche evidenziato che, anche se le <strong>tariffe incentivanti </strong>si ridurranno, i <strong>proprietari </strong>devono considerare che un <strong>impianto fotovoltaico</strong> fa <strong>risparmiare energia elettrica</strong>, che ha un prezzo minimo di 0,10 euro per kWh fino a 0,18-0,19 euro.</p>
<p>Gli <strong>impianti </strong>saranno maggiormente differenziati per fasce di potenza e le categorie di <strong>impianti </strong>da <strong>incentivare </strong>saranno solo due: a terra e sugli edifici. Tra questi ultimi, ci saranno gli <strong>impianti speciali,</strong> integrati in <strong>edilizia</strong>, che utilizzano componenti e moduli non standard ma fatti appositamente per l&#8217; integrazione, ad esempio una <strong>facciata vetrata fotovoltaica.</strong> Per questa tipologia di <strong>impianti</strong>, le nuove <strong>tariffe </strong>saranno ridotte in alcuni casi dello 0,5% e al massimo la differenza arriverà al 10%.</p>
<p>Oltre agli <strong>impianti fotovoltaici </strong>che beneficeranno delle <strong>agevolazioni</strong>, quando il <strong>decreto </strong>entrerà in vigore, quindi anche dal giugno prossimo, potranno essere incentivati anche gli impianti a concentrazione, che oggi non sono incentivati.</p>
<p>Le <strong>tariffe incentivanti </strong>verranno ridotte del 6% per il 2012 e il 2013 (a fronte dell&#8217; attuale 2%), mentre per gli impianti innovativi e a concentrazione la riduzione sarà del 2% all&#8217; anno.</p>
<p>Spiega <strong>Gerardo Montanino</strong>: &#8216;Queste percentuali sono ampiamente inferiori alle riduzioni del costo dei <strong>moduli fotovoltaici </strong>e del sistema nel suo complesso. Gli operatori non devono preoccuparsi perché si potrà <strong>investire </strong>in questi impianti anche per i prossimi anni con remunerazioni senz&#8217; altro soddisfacenti&#8217;.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/conto-energia-dal-2011-incentivi-ridotti-e-impianti-integrati/">Read more...</a></strong>
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		<title>Detrazioni e crediti d&#039; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali casa]]></category>
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<img width="267" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/05/detrazione-crediti.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Detrazioni e crediti d&#039; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010" />
</div>Detrazioni e crediti d&#8217; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010 L&#8217; Agenzia delle Entrate, riguardo alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, ha chiarito che non decade l&#8217; agevolazione, a partire dal periodo d&#8217; imposta 2003, se non s&#8217; invia la comunicazione di fine lavori (per spese<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/detrazioni-e-crediti-d-imposta-chiarimenti-c-m-n-21-e-2010/">Read more...</a></strong>
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<img width="267" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/05/detrazione-crediti.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Detrazioni e crediti d&#039; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010" />
</div><p><em>Detrazioni e crediti d&#8217; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010 </em></p>
<p><em>L&#8217; Agenzia delle Entrate, riguardo alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, ha chiarito che non decade l&#8217; <strong>agevolazione</strong>, a partire dal <strong>periodo d&#8217; imposta 2003</strong>, se non s&#8217; invia la comunicazione di fine lavori (per spese superiori a 51.645,69 euro) </em></p>
<p>Questo il chiarimento sulle modalità applicative della <strong>detrazione del 36%</strong> (art.2, comma 10, legge 191 / 2009 &#8211;<strong> legge Finanziaria 2010</strong>) contenuto nella Circolare n.21 / E del 23 aprile 2010, con la quale l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>ha risposto a quesiti in materia di <strong>detrazioni</strong>, <strong>deduzioni </strong>e <strong>crediti d&#8217; imposta</strong> ai<strong> fini IRPEF.</strong></p>
<p>Con la stessa Circolare, l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>ha chiarito in materia di <strong>detrazione </strong>riconosciuta per gli <strong>interessi passivi dei mutui r</strong>elativi all&#8217; <strong>acquisto </strong>dell&#8217; <strong>abitazione principale</strong> e sulle modalità di fruizione del <strong>credito d&#8217; imposta</strong> per la <strong>ricostruzione </strong>in <strong>Abruzzo</strong>.<br />
<span id="more-222"></span><br />
<strong>Detrazione del 36%<br />
per le ristrutturazioni edilizie</strong><br />
Il D.M. n.41 / 1998 e successive modificazioni, nel definire le modalità applicative della <strong>detrazione del 36%</strong> per gli <strong>interventi </strong>di <strong>recupero </strong>degli <strong>edifici residenziali,</strong> prevede l&#8217; <strong>obbligo </strong>di <strong>trasmissione </strong>al <strong>Centro operativo di Pescara</strong> di una <strong>dichiarazione </strong>di <strong>esecuzione </strong>dei <strong>lavori </strong>sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero di un altro <strong>soggetto abilitato</strong> (art.1, comma 1, lett.d). Questo nel caso di lavori che superino, complessivamente, l&#8217; importo di 51.645,69 euro,</p>
<p>L&#8217; art.4 del citato Decreto prevede la <strong>revoca </strong>della <strong>detrazione </strong>in caso di mancato invio di tale <strong>comunicazione</strong>. L&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong> osserva che quest&#8217; ultima disposizione deve intendersi superata in seguito all&#8217; abbassamento, a partire dal periodo d&#8217; imposta 2003, del limite massimo di <strong>detrazione </strong>da 77.468,53 euro a 48.000 euro (cfr. art.2, comma 5, legge 289/2002). Pertanto, chiarisce la C.M. n.21 / E / 2010, il <strong>beneficio fiscale</strong>non decade per l&#8217; eventuale mancato invio della citata documentazione</p>
<p><strong>Detrazione del 19%<br />
sugli interessi passivi dei mutui</strong><br />
L&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong> ha chiarito anche l&#8217; applicabilità dell&#8217; art.15, comma 1, lett.b, del D.P.R. 917 / 1986 &#8211; TUIR, che riconosce una <strong>detrazione </strong><strong>d&#8217; imposta</strong> del 19%, nel limite massimo di 4.000 euro, sugli <strong>interessi passivi</strong>, e relativi oneri accessori, dipendenti da<strong> mutui ipotecari,</strong> stipulati per l&#8217; <strong>acquisto </strong>di un&#8217; <strong>unità immobiliare </strong>da destinare ad <strong>abitazione principale</strong> entro un anno dal <strong>rogito</strong>.</p>
<p>A questo proposito, la C.M. n.21 / E / 2010 chiarisce che:<br />
&#8211; nell&#8217; ipotesi di <strong>sostituzione </strong>del <strong>contratto </strong>di <strong>mutuo</strong>, intestato in origine ad un solo coniuge, con un nuovo <strong>contratto </strong>a nome di entrambi, ove uno di essi sia fiscalmente a carico dell&#8217; altro, la <strong>detrazione </strong>spetta per intero al coniuge non a carico.</p>
<p>In tal caso, la <strong>detrazione </strong>compete unicamente per gli <strong>interessi </strong>relativi alla residua quota di capitale del <strong>mutuo </strong>precedente, nel limite di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi;</p>
<p>&#8211; in caso di <strong>trasferimento </strong>della propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, il diritto a fruire della <strong>detrazione </strong>permane.</p>
<p>Con tale chiarimento, l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>interpreta in modo estensivo la generica formulazione dell&#8217; art.15, comma 1, lett. b, del TUIR, secondo cui la <strong>detrazione </strong>viene mantenuta anche nell&#8217; ipotesi in cui il contribuente trasferisca la propria <strong>abitazione principale</strong> in un nuovo comune per motivi di lavoro.</p>
<p><strong>In particolare, viene chiarito che è possibile continuare a fruire dell&#8217; <strong>agevolazione </strong>se il cambio dell&#8217; abitazione principale</strong> sia attribuibile all&#8217; attuale situazione lavorativa del contribuente, senza che sia necessaria l&#8217; ulteriore condizione che la nuova abitazione sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.</p>
<p>Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente perderà il diritto alla <strong>detrazione </strong>a partire dal periodo d&#8217; imposta successivo a quello in cui tali esigenze vengano a mancare.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/detrazioni-e-crediti-d-imposta-chiarimenti-c-m-n-21-e-2010/">Read more...</a></strong>
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		<title>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/</link>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
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<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/30-novembre.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Scadenze fiscali, acconti d&#039;imposta per il 2010 fino al 30 novembre" />
</div>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre L&#8217;appuntamento è con il secondo anticipo dell&#8217;anno che, a differenza del primo, non può essere rateizzato Termine ultimo il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto d&#8217;imposta per il 2010. All&#8217;adempimento sono obbligate tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/scadenze-fiscali-acconti-dimposta-per-il-2010-fino-al-30-novembre/">Read more...</a></strong>
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<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/30-novembre.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Scadenze fiscali, acconti d&#039;imposta per il 2010 fino al 30 novembre" />
</div><p><strong><em>Scadenze fiscali, acconti d&#8217;imposta per il 2010 fino al 30 novembre </em></strong></p>
<p><strong><em>L&#8217;appuntamento è con il secondo anticipo dell&#8217;anno che, a differenza del primo, non può essere rateizzato</em></strong></p>
<p><strong>Termine ultimo il 30 novembre per il pagamento del secondo acconto d&#8217;imposta per il 2010. All&#8217;adempimento sono obbligate tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), anche se con alcune differenze relative sia alla misura dell&#8217;acconto sia alle modalità di versamento dello stesso.</strong><br />
<span id="more-1394"></span><br />
In merito a queste ultime, in base al denominatore comune, costituito dall&#8217;<strong>F24</strong>, l&#8217;unica diversità riguarda le <strong>procedure di presentazione</strong> del modello, obbligatoriamente <strong>telematiche </strong>solo per i titolari di <strong>partita Iva.</strong> Più articolato è, invece, il calcolo dell&#8217;<strong>importo da pagare</strong>, che dipende sia dalla<strong> tipologia d&#8217;imposta</strong> sia da quella del <strong>contribuente</strong>. In ogni caso, una volta determinato l&#8217;acconto autunnale, questo dovrà essere versato per intero, senza la possibilità di rateizzare la somma, concessa invece in occasione del pagamento della prima quota.</p>
<p><strong><em>La misura<br />
dell&#8217;acconto Irpef</em></strong><br />
In generale, la misura dell&#8217;anticipo va determinata in base a quanto dichiarato in <strong>Unico PF 2010</strong>. In pratica, il <strong>contribuente </strong>deve riprendere la sua <strong>dichiarazione dei redditi </strong>e andare direttamente a leggere il risultato evidenziato nel rigo <strong>RN34 </strong>(differenza). Qui è riportata l&#8217;imposta dovuta per il 2009, al netto delle <strong>detrazioni</strong>, dei <strong>crediti d&#8217;imposta</strong> e delle<strong> ritenute </strong>subite. Su questo importo deve applicare una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2010, è fissata al 99 per cento.</p>
<p><strong><em>Quando e come<br />
versare l&#8217;acconto</em></strong><br />
L&#8217;<strong>anticipo d&#8217;imposta </strong>non è dovuto se il risultato indicato al rigo differenza è inferiore o uguale a 52 euro (questo non è il solo motivo di esclusione, infatti, non sono obbligati ad alcun <strong>versamento </strong>anche i <strong>contribuenti </strong>che percepiscono <strong>redditi </strong>per la prima volta nel 2010, quelli che non hanno presentato la <strong>dichiarazione </strong>relativa al 2009, chi vanta per il 2009 <strong>crediti </strong>superiori alla misura degli <strong>acconti</strong>, <strong>i falliti e gli eredi di contribuenti deceduti nei primi undici mesi del 2010</strong>).</p>
<p>Quando lo stesso <strong>importo </strong>supera i 52, ma è inferiore a 258 euro, l&#8217;<strong>adempimento </strong>va assolto in un&#8217;unica soluzione entro il 30 novembre. Qualora l&#8217;<strong>importo </strong>di RN34 sia maggiore di 258 euro, l&#8217;<strong>acconto </strong>deve essere versato in due rate:</p>
<p><strong>&#8211; la prima, stabilita nella misura del 40% dell&#8217;ammontare complessivo, andava pagata al 16 giugno scorso, insieme al saldo 2009, ovvero nel termine del 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%</strong></p>
<p>&#8211; la seconda, il restante 60%, entro martedì 30 novembre.</p>
<p>Tutto questo vale per i <strong>contribuenti </strong>che hanno una<strong> situazione reddituale stabile.</strong> Invece chi ha o si attende un <strong>reddito economico variabile </strong>nel corso del 2010, ovvero chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori <strong>redditi</strong>, può prediligere, secondo la <strong>normativa </strong>vigente, il calcolo presuntivo, quindi commisurare l&#8217;<strong>imposta </strong>netta presumibilmente dovuta.</p>
<p>Naturalmente, la scelta del <strong>metodo previsionale</strong> comporta la <strong>riduzione </strong>o l&#8217;<strong>omissione </strong>del<strong> secondo acconto</strong>, senza applicazione di <strong>sanzioni </strong>che però si aggirerebberointorno al 30% dell&#8217;<strong>importo </strong>non versato (oltre agli <strong>interessi di mora</strong>), in caso di errori.</p>
<p>Comunque determinato, l&#8217;<strong>anticipo Irpef 2010 </strong>è assolto con modello di <strong>pagamento F24</strong>, nel quale va indicato il <strong>codice tributo 4034 Irpef </strong>acconto &#8211; seconda rata o acconto in unica soluzione.</p>
<p><strong>3813</strong> è, invece, il<strong> codice tributo </strong>da utilizzare per il versamento unitario o della seconda rata dell&#8217;<strong>acconto Irap 2010,</strong> per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull&#8217;obbligo, sull&#8217;esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l<strong>&#8216;imposta principale.</strong></p>
<p>Pertanto, tale anticipo, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100 per cento, cioè la stessa percentuale prevista per l&#8217;imposta sul reddito delle società.</p>
<p><strong><em>La diversa misura<br />
dell&#8217;acconto Ires</em></strong><br />
Chi ha presentato <strong>Unico SC 2010</strong> deve versare l&#8217;<strong>acconto </strong>in misura piena, vale a dire che deve considerare come debito d<strong>&#8216;imposta</strong> l&#8217;intero <strong>importo </strong>indicato al <strong>rigo RN17</strong> del modello (il discorso vale pure per gli enti non commerciali che presentano <strong>Unico SNC</strong>:<strong> il rigo di riferimento è RN28)</strong>.</p>
<p><strong>Martedì 30 novembre</strong>, all&#8217;appello dell&#8217;anticipo 2010 sono chiamate, infatti, anche le società con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare e gli Enc. I soggetti Ires con periodo d&#8217;<strong>imposta </strong>non coincidente con l&#8217;anno solare versano, invece, entro l&#8217;ultimo giorno dell&#8217;undicesimo mese dell&#8217;esercizio.</p>
<p>L&#8217;<strong>importo </strong>è pari al 60% dell&#8217;imposta risultante nella dichiarazione per il 2009, senza dilazioni e sempre che a giugno (o luglio) sia stato pagato il 40% dovuto come primo acconto. Anche l&#8217;<strong>anticipo Ires,</strong> infatti, va versato in due rate solo se l&#8217;<strong>importo </strong>della prima supera i 103 euro (sotto tale limite l&#8217;unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre, non è previsto alcun adempimento nell&#8217;ipotesi in cui nei righi in questione sia indicato un importo inferiore a 21 euro. Società ed enti non commerciali, in sede di compilazione del <strong>modello F24</strong>, dovranno indicare il <strong>codice tributo 2002 Ires acconto &#8211; seconda rata o acconto in unica soluzione.</strong></p>
<p><strong><em>Per i &#8216;neominimi&#8217;<br />
acconto normale</em></strong><br />
I <strong>contribuenti </strong>che, nel 2010, hanno aderito al <strong>regime fiscale dei &#8216;minimi&#8217; </strong>devono determinare <strong>l&#8217;acconto Irpef</strong> in maniera ordinaria, senza considerare l&#8217;adesione alla particolare <strong>disciplina agevolativa</strong>. L&#8217;unica modalità di calcolo percorribile è quella storica e mai la presuntiva.</p>
<p>I già &#8216;minimi&#8217; nel 2009, invece, versano l&#8217;anticipo dell&#8217;<strong>imposta sostitutiva </strong>del 20% da individuare al rigo CM18 &#8220;imposta a debito&#8221; di Unico PF 2010. I criteri da seguire e i limiti da tenere d&#8217;occhio sono gli stessi previsti per l&#8217;<strong>acconto Irpef</strong>. Il<strong> codice tributo per l&#8217;F24</strong>, in questo caso, è il <strong>1799 </strong>imposta sostitutiva per i contribuenti minimi &#8211; acconto seconda rata o in unica soluzione.</p>
<p><strong>Acconto di novembre e compensazione</strong><br />
Per il versamento dell&#8217;acconto 2010 il <strong>contribuente </strong>può avvalersi della compensazione con gli eventuali crediti tributari o contributivi, di cui sia titolare.</p>
<p><strong><em>In caso di omesso o insufficiente versamento di imposte o di acconti c&#8217;è sempre il ravvedimento operoso che consente di ridurre le sanzioni applicate.</em></strong></p>
<p>In particolare, se si provvede a sanare l&#8217;errore:<br />
&#8211; entro 30 giorni dalla scadenza, la <strong>sanzione </strong>è ridotta a un dodicesimo del 30%, cioè al 2,5%<br />
&#8211; entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all&#8217;anno in cui è stata commessa la violazione, è stabilita in un decimo del 30%, pari dunque al 3 per cento. Con l&#8217;aggiunta degli interessi, calcolati giornalmente nella misura dell&#8217;1 per cento.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano</strong></p>
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