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	<title>Cambiocasa News &#187; efficienza energetica</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Nella casa d’acqua la sostenibilità è a tutto tondo.</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 12:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Cervellera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[casa risparmio energetico]]></category>
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</div>In Australia, la Water Tank House, degli architetti dello studio ARM Architecture è una “casa manifesto” della sostenibilità. Questa casa cattura l’acqua piovana e la immagazzina nel rivestimento delle pareti, composto da diciannove recipienti in plastica nera. Ogni serbatoio scherma circa due metri di struttura e, oltre a immagazzinare l’acqua piovana per riutilizzarla in cucina<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/06/nella-casa-dacqua-la-sostenibilita-e-a-tutto-tondo/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">In Australia, la Water Tank House, degli architetti dello studio ARM Architecture è una “casa manifesto” della sostenibilità.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Questa <a href="http://www.cambiocasa.it/" target="_blank">casa</a> cattura l’acqua piovana e la immagazzina nel rivestimento delle pareti, composto da diciannove recipienti in plastica nera. Ogni serbatoio scherma circa due metri di struttura e, oltre a immagazzinare l’acqua piovana per riutilizzarla in cucina e bagni, isola acusticamente e termicamente l’abitazione. Un rivestimento vegetale copre il resto della struttura per migliorare la qualità dell’aria e abbassare la concentrazione di polveri sottili. La scelta di specie vegetali come rivestimento aiuta anche a contenere i consumi, grazie al potere isolante delle piante. I pannelli verdi hanno un sistema di irrigazione integrato che sfrutta le riserve d’acqua dei moduli-serbatoio per non intaccare sui consumi idrici e permettere alla famiglia di risparmiare acqua. L’impianto fotovoltaico di copertura riesce a soddisfare l’intero fabbisogno elettrico della famiglia e il camino termico, formato dalla scala interna ed il lucernario apribile, favorisce la ventilazione naturale abbassando la necessità di condizionare gli interni. Non viene sprecata neanche una goccia d’acqua grazie anche al riciclo delle acque grigie, (quelle consumate per lavarsi in bagno) queste vengono riutilizzate per gli scarichi della toilette. Per concludere, un orto nella corte interna della casa, serve a rifornire la famiglia di ortaggi e frutta a chilometri zero e ad abbassare in modo naturale la temperatura dell’abitazione, grazie al potere delle piante di sottrarre calore all’ambiente.</span></span></span></p>
<p><a href="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2015/06/PortMelbourne5RhiannonSlatter2014-e1431940894324.jpg"><img class=" wp-image-9174 size-full aligncenter" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2015/06/PortMelbourne5RhiannonSlatter2014-e1431940894324.jpg" alt="PortMelbourne5RhiannonSlatter2014-e1431940894324" width="600" height="349" /></a></p>
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		<title>Certificato energetico</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[classe energetica]]></category>

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</div>Certificato energetico Certificato energetico, ormai questo termine è entrato di &#8220;prepotenza&#8221; nel linguaggio di tutti i giorni. Secondo gli ultimi dati a Milano oltre 200mila abitazioni si sono dotate di un certificato energetico. Fin qui tutto normale, la notizia &#8220;scioccante&#8221; è che circa il 52% è in classe energetica G e il 18% in classe<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/certificato-energetico/">Read more...</a></strong>
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</div><p>Certificato energetico</p>
<p>Certificato energetico, ormai questo termine è entrato di &#8220;prepotenza&#8221; nel linguaggio di tutti i giorni. Secondo gli ultimi dati a Milano oltre 200mila abitazioni si sono dotate di un certificato energetico. Fin qui tutto normale, la notizia &#8220;scioccante&#8221; è che circa il 52% è in classe energetica G e il 18% in classe F, il 70% delle case certificate ricade nelle classi energetiche più basse.</p>
<p>A Milano solo lo 0,6% delle case appartiene alle classi A e A+. Questo record negativo causa un elevato consumo energetico, con i conseguenti costi in termini economici e ambientali.</p>
<p>molte associazioni per il cittadino cercano di informare i cittadini su come risparmiare sui consumi aiutando l’ambiente. “Sono oltre 20mila le amministrazioni condominiali a Milano,” <em>ha dichiarato alla presentazione Damiano di Simine, presidente di Legambiente Lombardia. “Se venissero gestite come aziende che investono a beneficio delle famiglie, esse rappresenterebbero altrettante dinamiche realtà economiche in grado di mantenere un ottimo stato il patrimonio edilizio e la qualità abitativa, per di più conseguendo notevoli risparmi sulle bollette</em>”.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/certificato-energetico/">Read more...</a></strong>
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		<title>APE, obbligatoria per affittare immobile?</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/05/ape-obbligatoria-per-affittare-immobile/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 May 2014 12:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Decreto Legge]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[classe energetica obbligatoria]]></category>

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<img width="300" height="156" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/05/APE-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="APE, obbligatoria per affittare immobile?" />
</div>APE, obbligatoria per affittare? La risposta è SI, per affittare un immobile è necessario, consegnare al potenziale inquilino l’APE. L&#8217;APE è il certificato energetico ormai entrato a far parte delle abitudini di chi ha di recente gestito l’affitto del proprio immobile. Ma questo documento è davvero utile per chi affitta? Le novità normative hanno chiarito<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/05/ape-obbligatoria-per-affittare-immobile/">Read more...</a></strong>
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</div><p>APE, obbligatoria per affittare?</p>
<p>La risposta è SI, per affittare un immobile è necessario, consegnare al potenziale inquilino l’APE. L&#8217;APE è il certificato energetico ormai entrato a far parte delle abitudini di chi ha di recente gestito l’affitto del proprio immobile. Ma questo documento è davvero utile per chi affitta?</p>
<p>Le novità normative hanno chiarito una legislazione che, dal D.Lgs. 192/2005 in avanti, aveva visto le Regioni muoversi &#8220;al buio&#8221; e a volte in netta contraddizione rispetto la normativa nazionale. Molte regioni permettevano di bypassare l’obbligo di certificazione energetica nell’affitto grazie all’autocertificazione degli immobili in classe G.</p>
<p>Fino al 2012 l’affitto era gestito dalla normativa sull’ACE in modo marginale, il 2013 ha portato numerose novità, la locazione ha dovuto iniziare a fare i conti con l’obbligatorietà di questa normativa, la normativa è stata digerita come un &#8220;boccone amaro&#8221;, le trattative di affitto sono più veloci rispetto alla compravendita immobiliare e il turnover negli immobili è decisamente più elevato, questi vincoli e paletti burocratici sono quanto mai sgraditi ai proprietari immobiliari. L’APE appare come un inutile ostacolo ad una rapida e redditizia locazione del proprio appartamento.</p>
<p>Il Parlamento ha imposto con la L. 3 agosto 2013, n. 90 che i locatori hanno l&#8217;obbligo di presentare questa certificazione, la certificazione energetica è entrata nelle consuetudini del settore della locazione. Anche se nel frattempo, a seguito del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), non è più dichiarabile come nullo il contratto di affitto privo di clausola di dichiarazione dell’avvenuta consegna all’inquilino dell’APE e delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’unità immobiliare.</p>
<div style="overflow:hidden;height:1px;">
<p><a href="http://www.passexamvce.com/1z0-434.html">1z0-434 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/352-001.html">352-001 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-461.html">70-461 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/100-101.html">100-101 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/c2010-652.html">c2010-652 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/74-678.html">74-678 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/070-461.html">070-461 test</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/350-060.html">350-060 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-177.html">70-177 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-178.html">70-178 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-243.html">70-243 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-246.html">70-246 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-270.html">70-270 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-410.html">70-410 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/70-411.html">70-411 pdf</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/1Z0-061.html">1Z0-061 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/1Z0-803.html">1Z0-803 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/300-070.html">300-070 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/CISSP.html">CISSP exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/101-400.html">101-400 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/000-017.html">000-017 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/MB5-705.html">MB5-705 exam</a> &nbsp; ,<br />
<a href="http://www.passexamvce.com/810-403.html">810-403 exam</a> &nbsp; ,
</p>
</div>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/05/ape-obbligatoria-per-affittare-immobile/">Read more...</a></strong>
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		<title>Impianti a norma e certificazione energetica, come districarsi</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/04/impianti-a-norma-e-certificazione-energetica-come-districarsi/</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione di conformità obbligatoria]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti a norma]]></category>

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</div>Comprare casa, impianti a norma e certificazione energetica questi &#8220;sconosciuti&#8221; Siete in procinto dell‘acquisto di un appartamento? Se la risposta è affermativa&#8230; AUGURI, districarsi nella &#8220;giungla&#8221; del mercato immobiliare non è semplice. La prima cosa da fare è quella di affidarsi alla rete, dopo aver visionato le inserzioni più &#8220;appetitose&#8220;, non rimane che visitare la<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/04/impianti-a-norma-e-certificazione-energetica-come-districarsi/">Read more...</a></strong>
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<img width="237" height="212" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/04/impianto.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Impianti a norma e certificazione energetica, come districarsi" />
</div><p>Comprare casa, impianti a norma e certificazione energetica questi &#8220;sconosciuti&#8221;</p>
<p>Siete in procinto dell‘acquisto di un appartamento? Se la risposta è affermativa&#8230; AUGURI, districarsi nella &#8220;<em>giungla</em>&#8221; del mercato immobiliare non è semplice. La prima cosa da fare è quella di affidarsi alla <a href="http://www.cambiocasa.it/">rete</a>, dopo aver visionato le inserzioni più &#8220;<em>appetitose</em>&#8220;, non rimane che visitare la casa dei nostri sogni e fare una proposta, ma non finisce qui, è molto importante conoscere lo stato di salute degli impianti, a cominciare da quello elettrico.</p>
<p>Non serve essere un esperto elettricista per fare una valutazione &#8220;sommaria&#8221;, se, ad esempio, un vecchio appartamento è sprovvisto dell’impianto di messa a terra, qualsiasi dispersione elettrica potrebbe provocare seri danni non solo a cose, ma anche alle persone. Il consiglio quindi è quello di non correre rischi e accertarsi fin da subito che tutto sia a norma, sicuro e affidabile. Nel decreto ministeriale 37/2008 è specificato come gli impianti, realizzati dopo il 27 marzo 2008, debbano essere dotati della “Certificazione di conformità”, un documento rilasciato dalla ditta installatrice, che prova come l’impianto sia stato costruito rispettando le normative vigenti.</p>
<p>La certificazione non riguarda solo l&#8217;impianto energetico classico (le spine per intenderci), ma comprende numerose tipologie di sistemi, elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, condizionamento e climatizzazione, idrosanitari, automazione di porte e cancelli, radiotelevisivi, riscaldamento, gas, sollevamento e protezione antincendio. Nel documento devono essere indicati i dati del responsabile tecnico dell’impresa, del proprietario dell’immobile e i materiali impiegati. Per gli impianti più vecchi, vale a dire costruiti prima del marzo 2008, è sufficiente la cosiddetta “Certificazione di rispondenza”, compilata da un professionista iscritto all’albo professionale, con cinque anni di esperienza nel settore impiantistico.</p>
<p>la certificazione energetica è obbligatoria? <span id="more-7180"></span></p>
<p>E&#8217; giusto chiarire che chi vende un appartamento <strong>NON</strong> è obbligato ad allegare la Certificazione di conformità, ma l’eventuale mancanza deve essere specificata nell’atto di compravendita. Sarà il nuovo proprietario, in un secondo momento, a richiedere il documento, obbligatorio per ottenere dal Comune il Certificato di agibilità, questo perchè una casa con un impianto fuori norma non può essere abitata, quindi NON è obbligatoria, ma è indispensabile.</p>
<p>L&#8217;unico documento che il proprietario <strong>DEVE</strong> obbligatoriamente presentare insieme all&#8217;atto di compravendita è l’attestazione di prestazione energetica (Ape), se questo documento non è presente agli atti del rogito <strong>NON</strong> annulla il medesimo, ma comporta una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 18 mila euro. La norma per la certificazione Ape è a livello regionale, esistono comuni dove, per via di norme locali sul rilascio dell’attestato, senza Ape non è possibile concludere la pratica di acquisto.<br />
Cosa è l&#8217;Ape?</p>
<p>L’Ape è una vera e propria “<em>carta d’identità energetica</em>” dell’immobile, l’Ipe invece (<em>Indice di prestazione energetica</em>) rivela quanto consuma l’appartamento. Questi dati è consigliabile valutarli con attenzione, nella scelta di una casa puntare su un immobile che consuma poco (energia rinnovabile) potrebbe risultare un investimento che nel tempo può premiare (il nostro portafoglio)..</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/04/impianti-a-norma-e-certificazione-energetica-come-districarsi/">Read more...</a></strong>
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		<title>Agevolazioni fiscali rinnovabili: è online il nuovo Modello Conto Termico</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2014/02/agevolazioni-fiscali-rinnovabili-e-online-il-nuovo-modello-conto-termico/</link>
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		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 04:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
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		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
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<img width="255" height="198" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/08/mutuo-2.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Agevolazioni fiscali rinnovabili: è online il nuovo Modello Conto Termico" />
</div>È pronto il nuovo modello standard per l&#8217;eventuale cessione dei credito. Il modello standard per la cessione dei crediti è stato pubblicato nella sezione Conto Energia Termico del sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), nella sezione dedicata al Conto Energia Termico. Come riocorderete, si tratta di un documento che consente il trasferimento ad un<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/agevolazioni-fiscali-rinnovabili-e-online-il-nuovo-modello-conto-termico/">Read more...</a></strong>
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</p>
</div>]]></description>
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<div>
<img width="255" height="198" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/08/mutuo-2.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Agevolazioni fiscali rinnovabili: è online il nuovo Modello Conto Termico" />
</div><p><strong><em>È pronto il nuovo modello standard per l&#8217;eventuale cessione dei credito. </em></strong></p>
<p><strong>Il modello standard per la cessione dei crediti è stato pubblicato nella sezione Conto Energia Termico del sito del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), nella sezione dedicata al Conto Energia Termico. Come riocorderete, si tratta di un documento che consente il trasferimento ad un altro soggetto degli incentivi per l’energia termica prodotta o risparmiata. La cessione dei crediti è prevista dall’art. 5 del contratto per il riconoscimento degli incentivi alle rinnovabili termiche di questo tipo, che deve essere stipulato con il Ministero dell’Ambiente e che è contenuto nelle regole applicative, aggiornate di recente. Il Conto Energia Termico prevede incentivi a favore di chi produce energia termica da fonti rinnovabili o effettua piccoli interventi per l&#8217;efficienza energetica.</strong><br />
<span id="more-6984"></span><br />
In tutto è stato previsto uno stanziamento di 900 milioni di euro l’anno, di cui 700 milioni per i soggetti privati e 200 milioni per imprese e Pubbliche Amministrazioni, con tetti massimi differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. Secondo le nuove regole, l’incentivo – che copre il 40% dell’investimento e viene spalmato in un periodo tra i 2 e i 5 anni – non è cumulabile con altri <strong>bonus fiscali.</strong></p>
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		<title>Novità per i Certificatori energetici: esclusi i professionisti</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 13:06:13 +0000</pubDate>
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</div>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/02/novita-per-i-certificatori-energetici-esclusi-i-professionisti/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>L&#8217;emendamento al Ddl Destinazione Italia esonera una nuova fascia di laureati e diplomati dal frequentare il corso di abilitazione</em></strong></p>
<p><strong>In base al Dpr 75/2013, sono stati modificati i vincoli imposti dal Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici e dalla disciplina dell’Ape (Attestato di Prestazione Energetica). In particolare, sono più numerosi i professionisti che non dovranno frequentare il corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici, che dovrà durare almeno 80 ore (e non più 64). Per quanto riguarda i requisiti necessari, sono stati introdotti i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti ai certificatori come da testo originale: <em>“qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi”</em>.</strong><br />
<span id="more-6967"></span><br />
In base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1” del Dpr 75/2013, entrato in vigore il 12 luglio 2013, le Regioni e Province autonome hanno l&#8217;obbligo di <em>&#8220;riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifico corso di formazione per la <strong>certificazione energetica degli edifici,</strong> attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica&#8221;.</em></p>
<p>L’emendamento stabilisce che le disposizioni del Dpr 75/2013 debbano applicarsi anche ai fini della redazione dell’<strong>Attestazione di Prestazione Energetica (APE). </strong>Restano validi gli altri requisiti e le procedure per diventare <strong>certificatore energetico</strong>, stabiliti dal Dpr 75/2013.</p>
<p>Inoltre, si avranno 45 giorni di tempo per allegarlo ai contratti di compravendita e affitto e quelli stipulati senza allegare l’attestato verranno comunque ritenuti validi, ma dopo i 45 giorni scatterà una sanzione che potrà andare dai 3mila ai 18mila euro. In ogni caso, permane l’obbligo di allegare l’<strong>APE </strong>anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione.</p>
<p><strong>NOTA</strong><br />
Vengono esonerati dall’obbligo di seguire il corso di 80 ore i professionisti in possesso dei seguenti titoli di studio:<br />
*laurea in ingegneria aerospaziale, astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale;<br />
*laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;<br />
*laurea in scienze e tecnologie della chimica industriale;<br />
*diploma in aeronautica;<br />
*diploma in energia nucleare;<br />
*diploma in metallurgia;<br />
*diploma in navalmeccanica;<br />
*diploma in metalmeccanica.</p>
<p>Le varie lauree in ingegneria sono state incluse in base agli errori segnalati dal Consiglio Nazionale Ingegneri.</p>
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