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	<title>Cambiocasa News &#187; ristrutturazione casa e fisco</title>
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		<title>Detrazioni e crediti d&#039; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 04:00:05 +0000</pubDate>
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</div>Detrazioni e crediti d&#8217; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010 L&#8217; Agenzia delle Entrate, riguardo alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, ha chiarito che non decade l&#8217; agevolazione, a partire dal periodo d&#8217; imposta 2003, se non s&#8217; invia la comunicazione di fine lavori (per spese<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/detrazioni-e-crediti-d-imposta-chiarimenti-c-m-n-21-e-2010/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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<img width="267" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/05/detrazione-crediti.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Detrazioni e crediti d&#039; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010" />
</div><p><em>Detrazioni e crediti d&#8217; imposta. Chiarimenti C.M. n.21 / E / 2010 </em></p>
<p><em>L&#8217; Agenzia delle Entrate, riguardo alla detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, ha chiarito che non decade l&#8217; <strong>agevolazione</strong>, a partire dal <strong>periodo d&#8217; imposta 2003</strong>, se non s&#8217; invia la comunicazione di fine lavori (per spese superiori a 51.645,69 euro) </em></p>
<p>Questo il chiarimento sulle modalità applicative della <strong>detrazione del 36%</strong> (art.2, comma 10, legge 191 / 2009 &#8211;<strong> legge Finanziaria 2010</strong>) contenuto nella Circolare n.21 / E del 23 aprile 2010, con la quale l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>ha risposto a quesiti in materia di <strong>detrazioni</strong>, <strong>deduzioni </strong>e <strong>crediti d&#8217; imposta</strong> ai<strong> fini IRPEF.</strong></p>
<p>Con la stessa Circolare, l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>ha chiarito in materia di <strong>detrazione </strong>riconosciuta per gli <strong>interessi passivi dei mutui r</strong>elativi all&#8217; <strong>acquisto </strong>dell&#8217; <strong>abitazione principale</strong> e sulle modalità di fruizione del <strong>credito d&#8217; imposta</strong> per la <strong>ricostruzione </strong>in <strong>Abruzzo</strong>.<br />
<span id="more-222"></span><br />
<strong>Detrazione del 36%<br />
per le ristrutturazioni edilizie</strong><br />
Il D.M. n.41 / 1998 e successive modificazioni, nel definire le modalità applicative della <strong>detrazione del 36%</strong> per gli <strong>interventi </strong>di <strong>recupero </strong>degli <strong>edifici residenziali,</strong> prevede l&#8217; <strong>obbligo </strong>di <strong>trasmissione </strong>al <strong>Centro operativo di Pescara</strong> di una <strong>dichiarazione </strong>di <strong>esecuzione </strong>dei <strong>lavori </strong>sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero di un altro <strong>soggetto abilitato</strong> (art.1, comma 1, lett.d). Questo nel caso di lavori che superino, complessivamente, l&#8217; importo di 51.645,69 euro,</p>
<p>L&#8217; art.4 del citato Decreto prevede la <strong>revoca </strong>della <strong>detrazione </strong>in caso di mancato invio di tale <strong>comunicazione</strong>. L&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong> osserva che quest&#8217; ultima disposizione deve intendersi superata in seguito all&#8217; abbassamento, a partire dal periodo d&#8217; imposta 2003, del limite massimo di <strong>detrazione </strong>da 77.468,53 euro a 48.000 euro (cfr. art.2, comma 5, legge 289/2002). Pertanto, chiarisce la C.M. n.21 / E / 2010, il <strong>beneficio fiscale</strong>non decade per l&#8217; eventuale mancato invio della citata documentazione</p>
<p><strong>Detrazione del 19%<br />
sugli interessi passivi dei mutui</strong><br />
L&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong> ha chiarito anche l&#8217; applicabilità dell&#8217; art.15, comma 1, lett.b, del D.P.R. 917 / 1986 &#8211; TUIR, che riconosce una <strong>detrazione </strong><strong>d&#8217; imposta</strong> del 19%, nel limite massimo di 4.000 euro, sugli <strong>interessi passivi</strong>, e relativi oneri accessori, dipendenti da<strong> mutui ipotecari,</strong> stipulati per l&#8217; <strong>acquisto </strong>di un&#8217; <strong>unità immobiliare </strong>da destinare ad <strong>abitazione principale</strong> entro un anno dal <strong>rogito</strong>.</p>
<p>A questo proposito, la C.M. n.21 / E / 2010 chiarisce che:<br />
&#8211; nell&#8217; ipotesi di <strong>sostituzione </strong>del <strong>contratto </strong>di <strong>mutuo</strong>, intestato in origine ad un solo coniuge, con un nuovo <strong>contratto </strong>a nome di entrambi, ove uno di essi sia fiscalmente a carico dell&#8217; altro, la <strong>detrazione </strong>spetta per intero al coniuge non a carico.</p>
<p>In tal caso, la <strong>detrazione </strong>compete unicamente per gli <strong>interessi </strong>relativi alla residua quota di capitale del <strong>mutuo </strong>precedente, nel limite di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi;</p>
<p>&#8211; in caso di <strong>trasferimento </strong>della propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, il diritto a fruire della <strong>detrazione </strong>permane.</p>
<p>Con tale chiarimento, l&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate </strong>interpreta in modo estensivo la generica formulazione dell&#8217; art.15, comma 1, lett. b, del TUIR, secondo cui la <strong>detrazione </strong>viene mantenuta anche nell&#8217; ipotesi in cui il contribuente trasferisca la propria <strong>abitazione principale</strong> in un nuovo comune per motivi di lavoro.</p>
<p><strong>In particolare, viene chiarito che è possibile continuare a fruire dell&#8217; <strong>agevolazione </strong>se il cambio dell&#8217; abitazione principale</strong> sia attribuibile all&#8217; attuale situazione lavorativa del contribuente, senza che sia necessaria l&#8217; ulteriore condizione che la nuova abitazione sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.</p>
<p>Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente perderà il diritto alla <strong>detrazione </strong>a partire dal periodo d&#8217; imposta successivo a quello in cui tali esigenze vengano a mancare.</p>
<p><strong>Fonte: Ance</strong></p>
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		<title>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 02:00:06 +0000</pubDate>
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</div>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/raddoppio-automatico-della-rendita-il-lusso-si-vede-anche-senza-visita/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Raddoppio automatico della rendita, il lusso si vede anche senza visita</em></strong></p>
<p><strong><em>Anche in assenza di variazioni edilizie, il catasto può procedere d&#8217;ufficio al riclassamento dei fabbricati urbani</em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;aggiornamento delle rendite catastali degli immobili non richiede alcuna &#8216;perlustrazione&#8217; da parte dei funzionari del Territorio, quando gli stessi immobili non hanno subito modifiche edilizie e il loro classamento è, evidentemente, non in linea con quello attribuito a fabbricati simili e con medesime caratteristiche. La visita di controllo è ancor più superflua se il Comune su cui insistono ha ripartito il proprio territorio in microzone. </strong><br />
<span id="more-1418"></span><br />
Lo ha stabilito la <strong>Cassazione </strong>che, con la sentenza n. 23313 del 3 novembre, ha avallato le ragioni dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>, appellandosi a un&#8217;attenta lettura delle norme che regolano la revisione delle rendite (articolo 3, comma 58, legge 662/1996 e articolo 1, comma 335, legge 331/2004).</p>
<p>Per il <strong>contribuente</strong>, vittorioso nei primi due gradi di giudizio, l&#8217;Amministrazione non avrebbe potuto raddoppiare il <strong>valore catastale</strong> del proprio appartamento, trasferendolo d&#8217;ufficio dalla categoria A/2 a quella A/1 (di lusso), senza aver prima verificato<strong> &#8216;di persona&#8217; </strong>lo stato delle cose, così come previsto dall&#8217;articolo 54 del Dpr 1142/1969.</p>
<p>Nel ricorso di legittimità, l&#8217;<strong>Agenzia </strong>ha, a questo proposito, ricordato come tale disposizione sia stata nel tempo superata, già con il Dl 853/1984 grazie al quale era stata resa possibile la <strong>revisione automatica delle rendite,</strong> in assenza di variazioni edilizie, e poi con l&#8217;articolo 11 del Dl 70/1988, secondo cui, il <strong>classamento delle unità immobiliari urbane,</strong> in relazione alle quali sia stata redatta una dichiarazione conforme alle procedure e ai <strong>modelli catastali,</strong> &#8216;può essere effettuato anche senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche, con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche&#8217;.</p>
<p>Questo il fulcro del contenzioso, ma sui banchi della <strong>Suprema Corte</strong>, la questione si è articolata in quattro diversi punti sostenuti dall&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>e in contrasto con altrettanti motivi alla base della pronuncia di merito impugnata.</p>
<p>In sostanza, l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>ha difeso, oltre alla facoltà discrezionale della visita di cui si è detto, la fonte <strong>normativa </strong>richiamata negli avvisi di <strong>classamento</strong>, la mancata instaurazione di un dialogo preventivo con il <strong>contribuente </strong>e, in merito alla motivazione degli stessi avvisi, il rispetto dei principi generali prescritti per gli atti in <strong>materia catastale</strong>, nel caso specifico osservati anche solo con &#8216;la mera indicazione della consistenza, della categoria e della <strong>classe </strong>attribuita all&#8217;<strong>immobile</strong>&#8216;.</p>
<p>Per la <strong>Cassazione</strong>, i quattro rilievi sono tutti fondati, a cominciare dal riferimento normativo (articolo 3, comma 58, legge 662/1996) giustamente &#8216;prescelto&#8217; dagli uffici del <strong>catasto </strong>(la Ctr aveva ritenuto, invece, applicabile al caso la legge 331/2004, articolo 1, commi da 335 a 337), secondo cui &#8216;gli uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di <strong>accertamento fiscale </strong>in collaborazione con le strutture dell&#8217;<strong>amministrazione finanziaria</strong>. Partecipano altresì alla elaborazione dei <strong>dati fiscali </strong>risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all&#8217;ufficio tecnico erariale la <strong>classificazione di immobili </strong>il cui <strong>classamento </strong>risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L&#8217;ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli <strong>immobili </strong>segnalati dal comune&#8217;.</p>
<p>Tale disposizione, combinata con il solo comma 335 della <strong>legge finanziaria 2005, </strong>riguardante la revisione delle rendite delle unità immobiliari ubicate in microzone comunali, avvalora la tesi dell&#8217;ufficio, con riferimento all&#8217;inutilità del sopralluogo.</p>
<p>Nella sentenza impugnata, le critiche cadono anche su presunte defaillance della motivazione sottostante agli avvisi dell&#8217;Ufficio tecnico erariale, consistenti nella mancata esplicitazione dei caratteri tipologici e costruttivi dell&#8217;<strong>immobile </strong>e del contesto nel quale lo stesso è inserito. Ma, anche su questo argomento, la <strong>Cassazione </strong>confuta l&#8217;assunto dei giudici di merito, affermando che tali elementi &#8216;servono unicamente a delimitare l&#8217;ambito delle ragioni adducibili dall&#8217;ufficio nell&#8217;eventuale fase contenziosa …, nella quale il <strong>contribuente </strong>conserverà integre tutte le sue facoltà di difesa&#8217;. Intanto, la motivazione, se pur indicante esclusivamente il criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, esiste ed è valida.</p>
<p>Sulla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, invocata dalla Ctr, la <strong>Suprema Corte</strong>, richiamando la sentenza n. 26635/2009 delle Sezioni unite, in materia di accertamenti standardizzati, ha ribadito che, in occasione del riclassamento automatico di un fabbricato, &#8216;non esiste alcun onere per l&#8217;<strong>Amministrazione </strong>di invitare il <strong>contribuente </strong>interessato a fornire chiarimenti e a produrre documenti prima che sia emesso un provvedimento accertativo&#8217;.</p>
<p><strong>Dunque, l&#8217;Agenzia del Territorio ha ragione.</strong></p>
<p>Toccherà, ora, a un&#8217;altra sezione della Ctr pronunciarsi, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella sentenza 23313/2010.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi-Paola Pullella Lucano</strong></p>
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		<title>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:00:17 +0000</pubDate>
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</div>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/06/una-data-da-ricordare-oggi-mercoledi-30-giugno-unico-pf/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF </em></strong></p>
<p><strong><em>Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre</em></strong></p>
<p><strong>Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione dei redditi, in versione cartacea, a un ufficio postale. </strong><br />
<span id="more-557"></span><br />
Ricordiamo che possono ancora avvalersi di tale modalità: i <strong>contribuenti </strong>che, pur possedendo <strong>redditi </strong>che possono essere dichiarati con il <strong>730,</strong> non possono presentare questo modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; quelli che, pur potendo presentare il <strong>modello 730</strong>, devono utilizzare anche alcuni quadri di <strong>Unico </strong>(RM, redditi soggetti a tassazione separata; RT, plusvalenze di natura finanziaria; RW, investimenti all&#8217; estero e / o trasferimenti da, per e sull&#8217; estero; AC, comunicazione dell&#8217; <strong>amministratore di condominio</strong>); chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; coloro che sono privi di un <strong>sostituto d&#8217; imposta</strong> al momento della presentazione della <strong>dichiarazione </strong>perché il rapporto di lavoro è cessato.</p>
<p>Nella fase di <strong>compilazione </strong>della <strong>dichiarazione </strong>non di rado capita, per distrazione, di non inserire correttamente o di dimenticare <strong>codici </strong>e <strong>dati</strong>. In questo caso si riceve una <strong>comunicazione di irregolarità </strong>e per risolvere ilo problema bisogna rivolgersi al <strong>call center </strong>delle <strong>Entrate </strong>o recarsi direttamente presso i suoi uffici.</p>
<p><strong>Ecco alcuni casi in cui più facilmente si commettono errori per svista o disattenzione. Vediamo come prevenirli. </strong></p>
<p><strong>Codice tributo e al codice fiscale nel modello F24 </strong><br />
Nella compilazione del <strong>modello F24, </strong>molto spesso si dimentica l&#8217; indicazione del <strong>codice tributo </strong>e del <strong>codice fiscale.</strong><br />
Il <strong>codice tributo</strong> è formato da una sequenza di numeri che identifica l&#8217; <strong>imposta </strong>cui si riferisce il <strong>versamento</strong>. Per individuare con certezza quello da trascrivere sul <strong>modello</strong>, basta consultare l&#8217; elenco completo pubblicato sul sito internet dell&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong>, dove è disponibile un utile motore di ricerca che indirizza il <strong>contribuente </strong>verso la corretta scelta. Per il<strong> pagamento sicuro</strong>, c&#8217; è una soluzione ancora più semplice: il software<strong> F24 on line,</strong> gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l&#8217; assenza di errori di questo tipo.</p>
<p>Un&#8217; altra svista riguarda l&#8217; indicazione del <strong>codice fiscale</strong>. Spesso infatti si riporta in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l&#8217; <strong>Amministrazione finanziaria</strong> e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le <strong>persone fisiche</strong>, in particolare, viene determinato sulla base dei <strong>dati anagrafici</strong>, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di <strong>partita Iva</strong>. Attenzione, quindi, quando trascrivete il codice all&#8217; interno del campo specifico.</p>
<p><strong>Le spese sanitarie </strong><br />
Un&#8217; altra <strong>svista </strong>frequente. Capita spesso che scontrini, ricevute e fatture si trovino dopo aver già presentato la <strong>dichiarazione</strong>. In questo caso, è possibile rimediare tramite una <strong>dichiarazione integrativa,</strong> per la quale si ha tempo fino al termine previsto per la presentazione della <strong>dichiarazione </strong>dell&#8217; anno successivo.</p>
<p><strong>Ogni Comune ha un proprio codice</strong><br />
Da ricordare che nel <strong>quadro RB </strong>del <strong>codice catastale</strong> del <strong>Comune </strong>risultano situati gli <strong>immobili di proprietà</strong>, ma il <strong>codice </strong>spesso non è esatto o viene omesso. Per evitare questo errore, basta consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano i <strong>codici </strong>di tutti i <strong>Comuni italiani </strong>in ordine alfabetico.</p>
<p><strong>Per il domicilio fiscale tre campi, non sempre da compilare tutti</strong><br />
Parliamo dei campi per l&#8217; indicazione del <strong>domicilio fiscale</strong>. Nel caso più comune la <strong>residenza </strong>risulta invariata o, anche se cambiata, la variazione è avvenuta nell&#8217; ambito dello stesso <strong>Comune</strong>. In questo caso deve essere compilato soltanto la riga <strong>Domicilio fiscale al 01 / 01 / 2009</strong>. Se la variazione di <strong>residenza </strong>ha comportato il trasferimento in un <strong>Comune </strong>diverso, allora si dovranno compilare tutti e tre le righe, tenendo in conto anche i tempi entro cui è intervenuto il <strong>cambio di residenza</strong>: per il <strong>fisco</strong>, infatti, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.</p>
<p><strong>Indispensabile il codice fiscale del coniuge separato</strong><br />
Per non perdere il diritto alla deduzione dell&#8217; assegno periodico corrisposto al <strong>coniuge separato</strong>, è necessario riportare nello specifico spazio il <strong>codice fiscale </strong>di quest&#8217; ultimo. Da ricordare, inoltre, che la <strong>riduzione fiscale</strong> spetta solo per la somma destinata alla moglie o al marito, non quella destinata al mantenimento dei figli.</p>
<p><strong>Detrazione del 36% per le ristrutturazioni</strong><br />
Nella <strong>sezione III del quadro RP</strong>, riservata alle spese per interventi di <strong>recupero </strong>del <strong>patrimonio edilizio</strong>, per evitare futuri problemi, vanno correttamente specificati l&#8217; anno in cui sono state sostenute le spese, il numero della rata che si utilizza per l&#8217; anno cui si riferisce la dichiarazione che si sta compilando, l&#8217; importo della rata.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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