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	<title>Cambiocasa News &#187; Imu</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>TASI-IMU: prima chiamata allo sportello.</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 07:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Igor Cervellera]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>
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</div>Il primo appuntamento con le tasse sulla casa riguarderà sia proprietari che inquilini, ed è fissato per il 16 giugno. La Tasi è infatti dovuta da chiunque possieda o detenga un immobile adibito ad abitazione principale mentre sugli altri immobili si somma all&#8217;Imu. Lo Stato, fissando aliquote minime e massime applicabili, ha lasciando libertà alle<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2015/06/tasi-imu-prima-chiamata-allo-sportello/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Il primo appuntamento con le tasse sulla <a href="http://www.cambiocasa.it/" target="_blank">casa</a> riguarderà sia proprietari che inquilini, ed è fissato per il 16 giugno. La Tasi è infatti dovuta da chiunque possieda o detenga un immobile adibito ad abitazione principale mentre sugli altri immobili si somma all&#8217;Imu. Lo Stato, fissando aliquote minime e massime applicabili, ha lasciando libertà alle amministrazioni comunali di fissare agevolazioni e sconti. La base imponibile per il calcolo della Tasi è la stessa utilizzata per l&#8217;Imu, bisogna rivalutare del 5% la rendita catastale e moltiplicarla per 160.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Abitazione Principale</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: L&#8217;aliquota minima è dello 1 ‰, quella massima invece può arrivare allo 2,5 ‰. I Comuni possono alzarla di un ulteriore 0,8 ‰, portandola al 3,3 riconoscendo però detrazioni a favore delle fasce più deboli della popolazione o delle famiglie numerose.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Seconde Case</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: Si potrà arrivare all&#8217;11,4 ‰ complessivo. Su seconde case e tutti gli altri fabbricati – negozi, uffici, capannoni, etc&#8230; si pagano sia Imu che Tasi.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Immobili Di Lusso</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: Le case accatastate nelle categorie di pregio (A/1, dimore signorili; A/8, ville e A/9, castelli) continueranno a pagare l&#8217;Imu anche sulla prima casa, con un&#8217;aliquota massima del 6 ‰. Su queste case si pagherà anche la Tasi, sempre con aliquota massima del 3,3 ‰, ma il totale di Imu e Tasi non potrà superare il 6,8 ‰.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Immobili In Affitto</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: Si pagherà sia Imu che Tasi con il limite massimo dell&#8217;11,4 ‰. L&#8217;Imu verrà pagata interamente dal proprietario, mentre la Tasi peserà anche sulle spalle dell&#8217;inquilino che dovrà versarne una quota compresa tra il 10% e il 30% a seconda della delibera comunale.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Quando e Come Si Paga</b></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">: Le rate sono due, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Nell&#8217;acconto basterà versare il 50% di quanto pagato nel 2014, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni applicabili nel 2014. Non tutti i Comuni hanno infatti pubblicato le delibere con le nuove aliquote, avendo tempo per farlo fino al 28 ottobre. Il conguaglio in base alle novità disposte dalle amministrazioni verrà dunque effettuato con la rata di dicembre. Nei circa 1.200 Comuni dove l&#8217;aliquota è già stata fissata si potrà pagare sia in base alla nuova delibera sia in base a quella dello scorso anno.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">E&#8217; possibile pagare in banca, Posta, con bollettino di conto corrente postale o con modello F24.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Chi non riuscirà a pagare in tempo avrà comunque la possibilità di versare l&#8217;importo dovuto pagando una minima soprattassa.</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Scaduto il termine per versare l&#8217;acconto dell&#8217;Imu 2014</title>
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		<pubDate>Sat, 16 Aug 2014 13:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo imu]]></category>
		<category><![CDATA[Imu]]></category>

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<img width="231" height="219" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2014/08/Imu.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMU e locazione parziale dell’abitazione principale" />
</div>Scaduto il termine per versare l&#8217;acconto dell&#8217;Imu 2014 Quest&#8217;anno il pagamento dell&#8217;Imu, deve essere pagata anche da chi possiede seconde case ed immobili accatastati come A1, A8 e A9, anche se utilizzati come prime case. I proprietari di prime case, non devono più pagare l&#8217;Imu che è stata sostituita dalla Tasi. Continuano a pagarla, i<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/08/scaduto-il-termine-per-versare-lacconto-dellimu-2014/">Read more...</a></strong>
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</div><p>Scaduto il termine per versare l&#8217;acconto dell&#8217;Imu 2014</p>
<p>Quest&#8217;anno il pagamento dell&#8217;Imu, deve essere pagata anche da chi possiede seconde case ed immobili accatastati come A1, A8 e A9, anche se utilizzati come prime case. I proprietari di prime case, non devono più pagare l&#8217;Imu che è stata sostituita dalla Tasi. Continuano a pagarla, i proprietari di immobili accatastati come A1, A8 e A9, anche se utilizzati come abitazioni principali che, però, potranno usufruire dell&#8217;aliquota ridotta deliberata dal Comune e della detrazione di 200 euro. <span id="more-8467"></span></p>
<p>Le scadenze sono al 16 giugno e al 16 dicembre, per chi non l&#8217;avesse ancora pagata, è giusto ricordare che si dovranno versare anche interessi e sanzioni per ogni giorno di ritardo.</p>
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		<title>Tasi, Imu, Irap, Iva, Oggi 16 giugno si devono pagare</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 08:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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</div>Al via i pagamenti di Tasi, Imu, Irap, Iva Altro che venerdì 13, il giorno più &#8220;brutto&#8221; (almeno per il portafoglio) è oggi lunedì 16 giugno, Tasi, Imu, Irap, Iva, queste sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani sono chiamati a pagare oggi. Una giornata nera che potrebbe portare a lunghe attese in<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/tasi-imu-irap-iva-oggi-16-giugno-si-devono-pagare/">Read more...</a></strong>
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</div><p>Al via i pagamenti di Tasi, Imu, Irap, Iva</p>
<p>Altro che venerdì 13, il giorno più &#8220;brutto&#8221; (<em>almeno per il portafoglio</em>) è oggi lunedì 16 giugno, Tasi, Imu, Irap, Iva, queste sono solo alcune delle imposte che i contribuenti italiani sono chiamati a pagare oggi. Una giornata nera che potrebbe portare a lunghe attese in coda agli sportelli di banca e posta. Lo Stato si prepara ad incassare complessivamente da famiglie e imprese, quasi 54,5 miliardi di euro.<br />
<span id="more-8353"></span><br />
Scocca l&#8217;ora &#8220;X&#8221; per il pagamento della Tasi, almeno nei Comuni che hanno deliberato l&#8217;aliquota, per quello dell&#8217;Imu su seconde e terze case e negozi, mentre le imprese dovranno versare l&#8217;Irpef, le addizionali Irpef, l&#8217;Ires, l&#8217; Irap, l&#8217; Iva e tutta una serie di altre imposte minori.</p>
<p>Secondo l&#8217;associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese l&#8217;imposta più onerosa sarà l&#8217; Ires, ovvero la tassa sui redditi pagata dalle società di capitali.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2014/06/tasi-imu-irap-iva-oggi-16-giugno-si-devono-pagare/">Read more...</a></strong>
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		<title>IMU 2013: richiesta di risarcimento per errori di versamento</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2013/09/imu-2013-richiesta-di-risarcimento-per-errori-di-versamento/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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<img width="300" height="228" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2013/09/prestito-300x228.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="IMU 2013: richiesta di risarcimento per errori di versamento" />
</div>Per la richiesta di risarcimento al Comune in caso di errori di versamento si possono seguire due strade: la compensazione o il rimborso. È noto che i proprietari di prima casa per quest’anno non pagheranno l&#8217;Imu, ma per coloro che hanno dovuto versare la prima rata, anche se con regole diverse rispetto al 2012, ovvero<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/imu-2013-richiesta-di-risarcimento-per-errori-di-versamento/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Per la richiesta di risarcimento al Comune in caso di errori di versamento si possono seguire due strade: la compensazione o il rimborso.</em></strong></p>
<p><strong>È noto che i proprietari di prima casa per quest’anno non pagheranno l&#8217;Imu, ma per coloro che hanno dovuto versare la prima rata, anche se con regole diverse rispetto al 2012, ovvero per chi avesse versato allo Stato la quota non più prevista dal 2013, ci sono due possibilità per correggere l’errore di versamento. Se il Comune ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, questi contribuenti possono portare la somma in compensazione su un’altra imposta oppure possono chiedere un rimborso all’ente locale. </strong><br />
<span id="more-6342"></span><br />
Non siamo di fronte a casi sporadici, ché anzi l’Associazione Contribuenti Italiani ha ricevuto circa 900 segnalazioni di cittadini che lo hanno commesso. La Legge di Stabilità ha destinato l’intero gettito al Comune, con l’unica eccezione degli immobili strumentali all’attività d’impresa compresi nella <strong>categoria catastale D</strong>.</p>
<p>In caso di eccedenza di versamento, la convenzione con l’Agenzia delle Entrate consente di comunicare l’errore sia al Comune sia all’Agenzia delle Entrate: il Comune, nel caso in cui sia stata pagata complessivamente una somma superiore al dovuto, sposterà la parte eccedente su un altro <strong>tributo</strong>, che il contribuente pagherà in quota ridotta.</p>
<p>Comunque, poiché è raro che i Comuni possano portare le somme in compensazione su altri <strong>tributi</strong>, bisogna seguire un&#8217;altra strada: fare la comunicazione al Comune, chiedendo l’eventuale rimborso: l’ente locale ha 90 giorni per rispondere, in caso contrario il contribuente ha 60 giorni per rivolgersi alla commissione tributaria.</p>
<p>In caso poi di errori di destinazione, ovvero se il contribuente ha diviso in due la rata <strong>IMU</strong>, pagando come nel 2012 il 50% allo Stato e il 50% al Comune, ma senza effettuare un versamento complessivo superiore al dovuto, in questo caso, è sbagliata solo la destinazione del <strong>tributo</strong>. In questo caso tocca direttamente all’Erario risarcire l’ente locale, ma attualmente non abbiamo informazioni precise sulle modalità e sui tempi di risarcimento o rimborso. Vi terremo informati.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/imu-2013-richiesta-di-risarcimento-per-errori-di-versamento/">Read more...</a></strong>
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		<title>Fiscalità: news affitti, Imu e Cedolare Secca</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2013/09/fiscalita-news-affitti-imu-e-cedolare-secca/</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 09:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
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</div>Il Decreto IMU cambia la tassazione sugli immobili in locazione e introduce agevolazioni per le famiglie in difficoltà e sconti per chi ricorre al regime della Cedolare Secca. Come noto, la Cedolare secca è stata istituita con il Dlgs 23/2011, articolo 3 per favorire l’emersione delle locazioni in nero. È, quindi, è una tassazione agevolata<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/fiscalita-news-affitti-imu-e-cedolare-secca/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Il Decreto IMU cambia la tassazione sugli immobili in locazione e introduce agevolazioni per le famiglie in difficoltà e sconti per chi ricorre al regime della Cedolare Secca.</em></strong></p>
<p><strong>Come noto, la Cedolare secca è stata istituita con il Dlgs 23/2011, articolo 3 per favorire l’emersione delle locazioni in nero. È, quindi, è una tassazione agevolata per le <a href="http://www.cambiocasa.it/"><strong>case in affitto</strong></a>, che sostituisce l&#8217;Irpef e addizionali, imposta di registro e di bollo, sia sul contratto di locazione sia su proroghe e risoluzioni. L’articolo 4 prevede una riduzione dell’aliquota, dal 19 al 15%, nelle locazioni a canone concordato a partire dal periodo d’imposta 2013. Per gli affitti a canone libero resta al 21%. Ipotizzando un affitto di 500 euro al mese, nel caso di canone libero la tassa (cedolare secca) a fine anno sarà di 1.260 euro, mentre su un canone concordato di 900 euro.</strong><br />
<span id="more-6338"></span><br />
<strong><em>Agevolazioni per le famiglie</em></strong><br />
Il comma 4 dell’articolo 6 assegna risorse per le famiglie che fanno fatica a pagare il canone. C’è un finanziamento di 30 milioni all’anno per il biennio 2013-2014 a favore del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in <strong>locazione</strong>, istituito dalla legge 431/1998, grazie al quale le famiglie con determinati requisiti possono ricevere contributi integrativi per pagare l’affitto.</p>
<p>Infine, per chi vive in affitto sono previste agevolazioni anche per la <strong>Service Tax.</strong> Al momento non ci sono notizie precise al riguardo, in quanto il decreto non ne parla direttamente, ma si limita ad affrontare solo l’argomento Tares 2013. Sembra che, con la Legge di Stabilità, la Tares, ovvero la tassa sui rifiuti, sarà sostituita con una Service Tax, che servirà a coprire contemporaneamente il costo dello smaltimento rifiuti e quello di altri servizi comunali. L’inquilino continuerà a pagare la parte relativa ai rifiuti, mentre il secondo tributo che riguarderà i servizi indivisibili sarà diviso fra proprietario e inquilino.</p>
<blockquote><p>Il Presidente Enrico Letta spiega: “L’<strong>IMU </strong>viene cancellata, dal 1° gennaio 2014 nasce la service tax, che tocca anche la <strong>TARES</strong>, i servizi e non il concetto dell’abitazione. Questa decisione verrà formalizzata nella Legge di Stabilità che presenteremo al Parlamento il 15 ottobre e nel frattempo verrà discussa con Comuni e Parlamento. In sostanza, l’IMU come l’abbiamo conosciuta fino a oggi non ci sarà più, nella linea dell’impegno assunto con la nascita del Governo. Sempre nella Legge di Stabilità saranno indicate le coperture della seconda rata dell’IMU perché alcune coperture si svilupperanno nelle prossime settimane”.</p></blockquote>
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		<title>Dopo lo stop dell&#8217;Imu, gli immobili che ne sono esclusi. Chiarimenti</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 09:17:58 +0000</pubDate>
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</div>L’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d&#8217;imposta 2013 è confermata per alcune tipologie di immobili. Il Decreto legge n. 102, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto, conferma l&#8217;esclusione dall&#8217;Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/dopo-lo-stop-dellimu-gli-immobili-che-ne-sono-esclusi-chiarimenti/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>L’esclusione dal pagamento della prima rata dell’Imu relativa al periodo d&#8217;imposta 2013 è confermata per alcune tipologie di immobili.</em></strong></p>
<p><strong>Il Decreto legge n. 102, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 di sabato 31 agosto, conferma l&#8217;esclusione dall&#8217;Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali. Oltre alla cancellazione della prima rata per gli immobili indicati, il decreto modifica la disciplina Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.</strong><br />
<span id="more-6324"></span><br />
In base all&#8217;articolo 13, comma 9-bis, Dl 201/2011) era previsto che per tali immobili i Comuni potessero ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fino a quando gli stessi avessero conservato la stessa destinazione e non erano locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; dal 2014, invece, saranno del tutto esenti fino a quando permane la destinazione alla vendita e non risultano locati, a prescindere da quando i lavori sono ultimati. Inoltre, per gli stessi immobili, non è dovuta la seconda rata relativa al 2013.</p>
<p>Le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale appartenente alla carriera prefettizia, residente per ragioni d’ufficio nel luogo dove presta servizio e non nell’immobile di proprietà, potranno beneficiare del trattamento agevolato previsto per <strong>l’abitazione principale</strong> in riferimento all’unico immobile posseduto, se non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>cedolare secca,</strong> sarà più leggera per i canoni concordati. Diminuisce già dall’anno d’imposta 2013 l’aliquota dell’imposta sostitutiva per i locatori che optano per l’applicazione del regime alternativo della cedolare secca, sugli affitti con <strong>contratti “a canone concordato”</strong>. cioè regolato in base ad accordi territoriali tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. La riduzione è di quattro punti percentuali, dal 19 al 15%.</p>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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