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	<title>Cambiocasa News &#187; Mediazione civile</title>
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	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
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		<title>Le pillole di Cambiocasa: le news dall&#8217;Iva alla mediazione civile</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 00:00:07 +0000</pubDate>
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</div>L&#8217;Iva agevolata anche senza autorizzazioni edilizie si applica anche nell&#8217;ambito di quegli interventi per l&#8217;esecuzione dei quali non è necessario munirsi di permessi edilizi. Infatti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate a Iva in base alle aliquote<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2013/09/le-pillole-di-cambiocasa-le-news-dalliva-alla-mediazione-civile/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>L&#8217;Iva agevolata anche senza autorizzazioni edilizie si applica anche nell&#8217;ambito di quegli interventi per l&#8217;esecuzione dei quali non è necessario munirsi di permessi edilizi. </em></strong></p>
<p><strong>Infatti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate a Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.<br />
In particolare:<br />
*per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione &#8211; ordinaria e straordinaria &#8211; realizzati su immobili residenziali, si applica l’Iva ridotta al 10%;<br />
*per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando la fornitura avviene nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (ad esempio, infissi, caldaie), l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.<br />
<em>Fonte: Agenzia delle Entrate</em> </strong><br />
<span id="more-6431"></span><br />
<strong><em>*Gli agenti immobiliari per lo stop al consumo di suolo</em></strong><br />
Paolo Righi, Presidente di Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, ha dichiarato che &#8220;La gente ha bisogno di una casa,soprattutto quella fascia di popolazione che né oggi né mai riuscirà a entrare nel mercato, ritieniamo oppoturno che si provveda una <strong>edilizia sociale</strong> che vada a reperire tutti quegli immobili invenduti e li metta a disposizione dei cittadini attraverso la <strong>edilizia agevolata</strong>. Quindi c’è un modo corretto di fare sociale che è quello di non deturpare il nostro patrimonio, anche agricolo, e di riconvertire quello già esistente.</p>
<p><strong><em>*La mediazione civile torna obbligatoria dal 21 settembre 2013</em></strong><br />
Torna operativa la mediazione obbligatoria come strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali. La legge n. 98 del 2013 che ha convertito il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto &#8216;decreto del fare&#8217; per il rilancio dell&#8217;economia), ha ripristinato infatti il procedimento di <strong>mediazione </strong>quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dopo che la Consulta, con sentenza n. 272 del 2012, ne aveva dichiarato l&#8217;incostituzionalità.</p>
<p><strong><em>*Al via le video-interviste sulla riforma del condominio</em></strong><br />
Si tratta della condivisione di una serie di piccoli filmati dedicati alla <strong>riforma del condominio.</strong> Verranno affrontati tutti gli argomenti di rilievo delle nuove norme attraverso il commento dell&#8217;avvocato Augusto Cirla, segretario nazionale di ASSOCOND-CONAFI e collaboratore prluridecennale del «Sole24Ore», che ha partecipato all&#8217;iter di approvazione delle norme fornendo il parere dell&#8217;Associazione agli organismi parlamentari che hanno poi approvato il testo di legge. La prima puntata è un giudizio sintetico sulla normativa e sui suoi intenti.</p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=WZ1kT_Xb9fE&amp;feature=youtu.be">Per visualizzare il filmato clicca qui</a></strong><br />
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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		<title>Il procedimento della mediazione-conciliazione</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
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</div>Gli organismi che saranno designati alla conciliazione sono in via di costituzione. In pratica l&#8217;interessato dovrà presentare ad un organismo di conciliazione di sua scelta una domanda scritta con la descrizione sommaria della vicenda controversa. Successivamente l&#8217;ente convocherà la controparte e fisserà la data dell&#8217;incontro designando il conciliatore. Ovviamente se la controparte non si presenterà<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/04/il-procedimento-della-mediazione-conciliazione/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Gli organismi che saranno designati alla conciliazione sono in via di costituzione.</em></strong></p>
<p><strong>In pratica l&#8217;interessato dovrà presentare ad un organismo di conciliazione di sua scelta una domanda scritta con la descrizione sommaria della vicenda controversa. Successivamente l&#8217;ente convocherà la controparte e fisserà la data dell&#8217;incontro designando il conciliatore. Ovviamente se la controparte non si presenterà verrà redatto un verbale di mancata conciliazione e così si spalancheranno subito le porte del tribunale.</strong><br />
<span id="more-2019"></span><br />
Se i contendenti si presenteranno all&#8217;incontro il mediatore cercherà di far loro chiarire nel modo più tranquillo ed imparziale i termini della vicenda attraverso colloqui congiunti e anche attraverso sessioni individuali. Questo servirà per mettere in luce i termini della vicenda ed i punti di vista delle parti, trovando quelli su cui cominciare a costruire un avvicinamento in vista di una possibile intesa.</p>
<p>L&#8217;attività di mediazione, se ben condotta, consentirà di capire quali siano i veri interessi e le effettive aspettative di ciascuna parte, al di là delle posizioni di facciata e di principio che fino a quel momento avevano bloccato le parti stesse. Alla fine nel massimo di quattro mesi si tireranno le somme: se non è stato raggiunto un accordo le parti potranno avviare, se credono, la causa giudiziaria.</p>
<p>La novità della mediazione-conciliazione è che le parti non devono essere necessariamente assistite da un professionista e quindi si possono presentare anche da sole. È evidente tuttavia che per le questioni di una certa complessità sarà assolutamente indispensabile l&#8217;assistenza di un professionista non soltanto esperto della materia, ma anche &#8211; e questo è fondamentale &#8211; bene addestrato a questa tipologia di procedura.</p>
<p>Infatti la scommessa per una buona riuscita della conciliazione si fonda soprattutto sulla preparazione, serietà e capacità del mediatore e dei consulenti che seguono le parti.</p>
<p>Talvolta può essere difficile trovare un accordo, difficle ma non impossibile. Spesso molti contenziosi non sono generati semplicemente da questioni di diritto o da violazioni contrattuali, ma sono quasi sempre aggravati e complicati da fattori psicologici, emotivi, da incomprensioni caratteriali, da atteggiamenti comportamentali, insomma da pesanti condizionamenti che nulla hanno a che vedere con il diritto e la legge. Queste situazioni psicologiche sono sicuramente difficili da rimuovere in tribunale, anzi normalmente esse vengono acuite, mentre invece potrebbero trovare un superamento proprio in sede di mediazione civile.</p>
<p>La condizione indispensabile, come detto, è che il mediatore e gli eventuali avvocati o professionisti che assistono le parti, siano capaci di far buon uso di psicologia e siano addestrati nelle tecniche della comunicazione. Per questo motivo i corsi di formazione che oggi vengono tenuti per preparare i mediatori non trascurano affatto gli aspetti relazionali e psicologici.</p>
<p>Psicologia e comunicazione sono le possibili armi vincenti della mediazione civile e la psicologia e la comunicazione si rivelano fondamentali per smontare piano piano la litigiosità e favorire un accordo.</p>
<p><strong>Fonte: Uppi</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/04/il-procedimento-della-mediazione-conciliazione/">Read more...</a></strong>
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		<title>La mediazione civile obbligatoria per tutti i contenziosi che riguardano i proprietari immobiliari</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 00:00:26 +0000</pubDate>
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<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/04/stretta-di-mano-4.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La mediazione civile obbligatoria per tutti i contenziosi che riguardano i proprietari immobiliari" />
</div>Prima di intraprendere una causa è ora necessario procedere al tentativo di conciliazione per ogni questione immobiliare, successoria, condominiale, locativa e non solo. Ne sono esentati solo i procedimenti urgenti e sommari quali, per esempio, lo sfratto ed il decreto ingiuntivo, quantomeno per la loro fase iniziale. È evidente pertanto che in tutti questi casi<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/04/la-mediazione-civile-obbligatoria-per-tutti-i-contenziosi-che-riguardano-i-proprietari-immobiliari/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/04/stretta-di-mano-4.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="La mediazione civile obbligatoria per tutti i contenziosi che riguardano i proprietari immobiliari" />
</div><p><strong><em>Prima di intraprendere una causa è ora necessario procedere al tentativo di conciliazione per ogni questione immobiliare, successoria, condominiale, locativa e non solo.</em></strong></p>
<p><strong>Ne sono esentati solo i procedimenti urgenti e sommari quali, per esempio, lo sfratto ed il decreto ingiuntivo, quantomeno per la loro fase iniziale. È evidente pertanto che in tutti questi casi il proprietario, prima di rivolgersi al tribunale o al giudice di pace, dovrà affrontare obbligatoriamente una prima fase di durata massima di quattro mesi in cui si cercherà di risolvere la lite e di trovare un accordo con l&#8217;aiuto di un mediatore.</strong><br />
<span id="more-2008"></span><br />
L&#8217;obbligo di <strong>mediazione </strong>ha i suoi vantaggi rispetto alla<strong> causa giudiziaria.</strong> Ad esempio, se uno o due incontri di <strong>negoziazione </strong>portano ad un accordo sulla lite ed alla sottoscrizione del verbale di <strong>conciliazione</strong>, i vantaggi sono enormi. Per prima cosa sarebbe evitata la <strong>causa giudiziaria</strong>, che ha tempi molto lunghi. Infatti, tutti sanno che con il processo civile italiano si attendono diversi anni prima di ottenere il verdetto ed i costi sono oggettivamente piuttosto elevati.</p>
<p>La sentenza del giudice, poi, deve essere necessariamente limitata a quello che è il contenzioso originario portato davanti al tribunale. Da considerare anche che il lungo tempo che trascorre prima della decisione giudiziaria inasprisce l&#8217;attrito fra le parti, per cui difficilmente dopo una causa i contendenti ritrovano tranquillità e fiducia.</p>
<p>La <strong>conciliazione </strong>in questo caso è davvero positiva in tutti i sensi anche perché può consentire alle parti di individuare i veri interessi sottostanti alla vicenda, al di là di ogni antagonismo. La <strong>mediazione </strong>può essere perciò determinante per trovare i modi per superare le questioni di principio, dando risposta alle effettive esigenze delle parti.</p>
<p>Invece se una delle parti assume un atteggiamento di rifiuto alla discussione oppure non intende proprio negoziare, allora il tentativo di <strong>conciliazione </strong>è un&#8217;inutile perdita di tempo e di danaro, poiché in questo caso è indispensabile avviare velocemente la <strong>causa giudiziaria.</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/04/la-mediazione-civile-obbligatoria-per-tutti-i-contenziosi-che-riguardano-i-proprietari-immobiliari/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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