<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambiocasa News &#187; Ici</title>
	<atom:link href="http://news.cambiocasa.it/category/ici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.cambiocasa.it</link>
	<description>News e Informazioni Immobiliari</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Aug 2018 14:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>News cedolare secca sulle locazioni</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2011/06/news-cedolare-secca-sulle-locazioni/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2011/06/news-cedolare-secca-sulle-locazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Affitto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cedolare secca]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa investimento]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo acquisto casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/06/punto-di-domanda.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="News cedolare secca sulle locazioni" />
</div>La cedolare secca non si applica sui redditi che derivano dalla locazione di immobili abitativi di proprietà condominiale, perché i relativi contratti sono stipulati e registrati dall&#8217;amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio. Il regime sostitutivo non si applica neppure ai contratti di locazione conclusi con conduttori che operano nell&#8217;esercizio di impresa o di lavoro<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/06/news-cedolare-secca-sulle-locazioni/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2011/06/punto-di-domanda.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="News cedolare secca sulle locazioni" />
</div><p><strong><em>La cedolare secca non si applica sui redditi che derivano dalla locazione di immobili abitativi di proprietà condominiale, perché i relativi contratti sono stipulati e registrati dall&#8217;amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio.</em></strong></p>
<p><strong>Il regime sostitutivo non si applica neppure ai contratti di locazione conclusi con conduttori che operano nell&#8217;esercizio di impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dal successivo utilizzo dell&#8217;immobile come abitazione di collaboratori e dipendenti.</strong><br />
<span id="more-2321"></span><br />
Sono esclusi dal nuovo <strong>regime fiscale</strong> anche i <strong>contratti di sublocazione di immobili e i contratti di locazione di immobili situati all&#8217;estero.</strong></p>
<p>Possibile invece applicare la<strong> cedolare secca </strong>per l&#8217;intervento di un&#8217;agenzia che operi come intermediaria tra locatore e conduttore.</p>
<p>Nel caso in cui il <strong>contratto di locazione </strong>riguardi <strong>un immobile abitativo e uno strumentale,</strong> il locatore potrà accedere al <strong>regime sostitutivo</strong> solo per la quota di <strong>canone relativa all&#8217;immobile abitativo.</strong></p>
<p>Per gli <strong>immobili in comproprietà</strong>, si applica la <strong>cedolare secca </strong>esercitata da <strong>un solo locatore</strong> con rinuncia agli <strong>aggiornamenti del canone,</strong> anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare secca. Infatti, poiché è pattuito un <strong>canone unitario,</strong> non si può differenziarne l&#8217;ammontare in base alle quote di possesso di ogni comproprietario.</p>
<p>Per la <strong>registrazione dei contratti di locazione </strong>(indipendentemente dall&#8217;opzione per la <strong>cedolare secca) </strong>non sono dovuti i tributi speciali (punto 2), Titolo II, Tabella, D.L. 533/1954), per carenza del presupposto impositivo, che non sussiste anche nel caso in cui la <strong>registrazione del contratto di locazione venga effettuata con il Modello Siria.</strong></p>
<p>Inoltre, il regime di <strong>tassazione sostitutiva</strong> consente di derogare al<strong> principio di solidarietà passiva dell&#8217;imposta di registro</strong>, poiché i soggetti che optano per tale regime non sono obbligati al versamento di questa imposta. Il <strong>principio di solidarietà passiva dell&#8217;imposta</strong> vale solo per i<strong> locatori che non hanno esercitato l&#8217;opzione per la cedolare secca.</strong></p>
<p>L&#8217;applicazione della <strong>cedolare secca</strong> non impedisce le<strong> agevolazioni fiscali del 36% e del 55%</strong>, che si applicano indipendentemente dalle modalità di <strong>tassazione del reddito fondiario mediante Irpef</strong> e relative addizionali o mediante tassazione sostitutiva.</p>
<p><strong>Il credito d&#8217;imposta per i canoni di locazione non percepiti </strong>ed assoggettati alla <strong>cedolare secca</strong> deve essere commisurato alla <strong>cedolare secca</strong> versata. Si ricorda che il <strong>credito d&#8217;imposta</strong> si utilizza nella dichiarazione dei redditi secondo le stesse modalità previste per i <strong>canoni </strong>non percepiti assoggettati ad <strong>Irpef</strong>.</p>
<p>In caso di omissione dell&#8217;obbligo di r<strong>egistrazione del contratto</strong>, anche in seguito all&#8217;introduzione della cedolare secca, si applica una sanzione amministrativa calcolata sull&#8217;imposta di registro dovuta sul contratto.</p>
<p>Inoltre, anche in caso di esercizio dell’opzione in sede di registrazione tardiva, il <strong>locatore </strong>non è obbligato a pagare<strong> l&#8217;imposta di registro</strong>. Comunque, le parti contraenti sono obbligate a versare le <strong>sanzioni </strong>commisurate all&#8217;<strong>imposta di registro</strong> calcolata sul corrispettivo pattuito per tutto il contratto.</p>
<p><strong>Fonte: ilsole24ore</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/06/news-cedolare-secca-sulle-locazioni/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2011/06/news-cedolare-secca-sulle-locazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato immobiliare e Fisco: Ici su seconde case, ville e castelli, saldo di fine anno</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/12/mercato-immobiliare-e-fisco-ici-su-seconde-case-ville-e-castelli-saldo-di-fine-anno/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2010/12/mercato-immobiliare-e-fisco-ici-su-seconde-case-ville-e-castelli-saldo-di-fine-anno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 02:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto casa investimento]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa e fisco]]></category>
		<category><![CDATA[ici su seconde case]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza pagamento ici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/12/castello-villa.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mercato immobiliare e Fisco: Ici su seconde case, ville e castelli, saldo di fine anno" />
</div>Mercato immobiliare e Fisco: Ici su seconde case, ville e castelli, saldo di fine anno Giovedì 16 dicembre è l&#8217;ultimo giorno utile per il pagamento relativo al 2010 da parte dei proprietari di immobili Si avvicina il momento in cui si devono chiudere i conti con l&#8217;Ici riguardante il 2010. Entro giovedì 16 va effettuato<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/mercato-immobiliare-e-fisco-ici-su-seconde-case-ville-e-castelli-saldo-di-fine-anno/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/12/castello-villa.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mercato immobiliare e Fisco: Ici su seconde case, ville e castelli, saldo di fine anno" />
</div><p><strong><em>Mercato immobiliare e Fisco: Ici su seconde case, ville e castelli, saldo di fine anno </em></strong></p>
<p><strong><em>Giovedì 16 dicembre è l&#8217;ultimo giorno utile per il pagamento relativo al 2010 da parte dei proprietari di immobili</em></strong></p>
<p><strong>Si avvicina il momento in cui si devono chiudere i conti con l&#8217;Ici riguardante il 2010. Entro giovedì 16 va effettuato il versamento del saldo da parte dei contribuenti che non siano stati esentati, a partire dal 2008, dall&#8217;assolvimento del tributo.</strong><br />
<span id="more-1489"></span><br />
Non tutti i <strong>proprietari di immobili</strong> devono saldare l&#8217;<strong>Ici</strong>. La legge 126/2008 ha stabilito l&#8217;<strong>esenzione </strong>dal pagamento per l&#8217;<strong>abitazione principale</strong>, se però non rientra nelle <strong>categorie catastali </strong>A1 (<strong>abitazioni di lusso)</strong>, A8 (<strong>abitazioni in ville</strong>) e A9 (<strong>castelli, palazzi di pregio artistico e storico</strong>). Per loro, è sempre possibile fruire della <strong>detrazione </strong>di 103,29 euro (elevabile fino a 258,23 euro su decisione del Comune di residenza), se la <strong>casa </strong>è la loro<strong> abitazione principale, </strong>quella, cioè, in cui è stabilita la <strong>residenza anagrafica. </strong></p>
<p>Non è dovuta l&#8217;<strong>Ici</strong> per le pertinenze dell&#8217;immobile esentato (cantine, box, posti auto collegati all&#8217;abitazione principale anche se iscritte autonomamente in <strong>catasto</strong>, nei limiti stabiliti dai diversi regolamenti comunali. Il ruolo del <strong>Comune </strong>è molto importante nella definizione dell&#8217;applicazione del tributo. Ogni singolo <strong>Comune </strong>può stabilire, ad esempio, l&#8217;equiparazione di altri fabbricati ad <strong>abitazione principale</strong>, esenzioni nei confronti di chi concede un <strong>immobile </strong>in uso gratuito a un parente che vi abbia stabilito la propria <strong>residenza</strong>, <strong>agevolazioni </strong>a chi pone al servizio della propria <strong>abitazione </strong><strong>impianti di energia rinnovabile. </strong></p>
<p><strong><em>L&#8217;obbligo del pagamento resta per: </em></strong><br />
<strong>&#8211; i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (se non rientrano nelle categorie esentate dalla legge 126/2008)<br />
&#8211; gli utilizzatori degli immobili in locazione finanziaria (leasing)<br />
&#8211; i titolari di diritti reali di godimento degli immobili (usufrutto, diritto di superficie, enfiteusi, diritto di uso o di abitazione)<br />
&#8211; i concessionari di aree demaniali. </strong></p>
<p>Per i <strong>fabbricati </strong>dichiarati <strong>inagibili </strong>o <strong>inabitabili</strong>, e di fatto non utilizzati, l&#8217;<strong>Ici </strong>è ridotta del 50% per il periodo in cui sussistono tali condizioni. Lo stato di <strong>inagibilità </strong>dell&#8217;<strong>immobile </strong>è accertato dell&#8217;ufficio tecnico del Comune e può essere autocertificato dal <strong>contribuente</strong>.</p>
<p><strong><em>Calcolare l&#8217;Ici</em></strong><br />
Bisogna innanzitutto determinare la <strong>base imponibile</strong>, costituita, per gli <strong>immobili</strong>, dalla <strong>rendita catastale </strong>rivalutata del 5% e moltiplicata, in base alla tipologia dell&#8217;immobile, per i seguenti <strong>coefficienti</strong>:<br />
<strong>&#8211; 100 &#8211; unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse eccetera)<br />
&#8211; 140 &#8211; immobili inseriti nel gruppo catastale B (collegi, convitti, uffici pubblici eccetera)<br />
&#8211; 50 &#8211; unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (fabbriche, alberghi teatri, cinema, banche eccetera) e nella categoria A10 (uffici e studi privati)<br />
&#8211; 34 &#8211; immobili classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe). </strong></p>
<p>Calcolato l&#8217;<strong>imponibile</strong>, si procede ad applicare l&#8217;<strong>aliquota </strong>stabilita dal Comune (normalmente compresa tra il 4 e il 7 per mille, con una punta del 9 per mille per gli immobili sfitti) e le eventuali <strong>detrazioni</strong>. Il saldo da pagare è pari alla differenza tra l&#8217;importo dovuto per l&#8217;intero anno e quanto già versato a giugno scorso.</p>
<p>Nel calcolo va considerato sia il periodo di possesso (l&#8217;intero anno o proporzionalmente ai mesi dell&#8217;anno durante i quali si è stati titolari del diritto reale, considerando intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni) sia la quota di <strong>proprietà </strong>dell&#8217;<strong>immobile</strong>.</p>
<p><strong><em>Diverse modalità di pagamento</em></strong><br />
Dopo tutte le verifiche, per il pagamento è possibile scegliere tra <strong>diverse modalità</strong>. Si può utilizzare il <strong>modello F24 </strong>che permette di pagare <strong>l&#8217;Ici</strong> con un unico modello anche per <strong>immobili </strong>situati in comuni diversi, con in più la possibilità di compensare altri crediti erariali o contributivi. I contribuenti possono presentare <strong>l&#8217;F24 </strong>presso banche convenzionate, agenzie postali, agenti per la riscossione o ricorrere alla modalità telematica, quest&#8217;ultima obbligatoria per i titolari di <strong>partita Iva</strong>.</p>
<p><strong><em>I codici tributo da utilizzare per la compilazione dell&#8217;F24 nella sezione Ici ed altri tributi locali sono:</em> </strong></p>
<p><strong>&#8211; 3901 &#8211; Ici per l&#8217;abitazione principale<br />
&#8211; 3902 &#8211; Ici per i terreni agricoli<br />
&#8211; 3903 &#8211; Ici per le aree fabbricabili<br />
&#8211; 3904 &#8211; Ici per gli altri fabbricati. </strong></p>
<p>Resta comunque possibile utilizzare il tradizionale bollettino di conto corrente postale, che alcuni <strong>Comuni </strong>inviano ai propri cittadini con l&#8217;intestazione dell&#8217;agente per la riscossione a cui effettuare il versamento.</p>
<p>I <strong>contribuenti </strong>non residenti possono versare<strong> l&#8217;Ici </strong>direttamente dall&#8217;estero effettuando un bonifico bancario o un vaglia internazionale intestati al <strong>Consorzio nazionale obbligatorio tra gli agenti della riscossione</strong>.</p>
<p>Chi dovesse mancare l&#8217;appuntamento del 16 dicembre, ha ancora due possibilità per <strong>rimediare </strong>tramite il <strong>ravvedimento operoso</strong>, che consente di beneficiare dell&#8217;applicazione di<strong> sanzioni ridotte.</strong></p>
<p>Se il <strong>versamento </strong>viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, la <strong>sanzione </strong>è pari al 2,5% dell&#8217;imposta; se si va oltre, ma entro il termine di presentazione della<strong> dichiarazione Ici</strong> relativa all&#8217;anno in cui è stata commessa la <strong>violazione (ravvedimento lungo)</strong>, la <strong>sanzione </strong>passa al 3%.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/12/mercato-immobiliare-e-fisco-ici-su-seconde-case-ville-e-castelli-saldo-di-fine-anno/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2010/12/mercato-immobiliare-e-fisco-ici-su-seconde-case-ville-e-castelli-saldo-di-fine-anno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 02:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitare]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[Catasto]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamenti ici]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento catastale per compravendite]]></category>
		<category><![CDATA[classamento catastale casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[rendita catastale]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="300" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/casa-bianca-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Il riclassamento dell&#039;unità immobiliare e l&#039;aggiornamento dell&#039;imposta comunale sugli immobili" />
</div>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="300" height="200" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/11/casa-bianca-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Il riclassamento dell&#039;unità immobiliare e l&#039;aggiornamento dell&#039;imposta comunale sugli immobili" />
</div><p><strong><em>Il riclassamento dell&#8217;unità immobiliare e l&#8217;aggiornamento dell&#8217;imposta comunale sugli immobili</em></strong></p>
<p><strong><em>Il così detto nuovo catasto edilizio urbano (anche detto N.C.E.U.) istituito con d.p.r. n. 1142/49 aveva la funzione di mappare tutte le unità immobiliari ubicate sul territorio dello Stato </em></strong></p>
<p><strong>È chiaro sul punto l’art. 3 del succitato decreto a mente del quale &#8216;le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell&#8217;accertare l&#8217;ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale è definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514, delle unità immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonché i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprietà, di condominio e di quelle che sulle unità stesse hanno diritti reali di godimento&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1377"></span><br />
Tra queste operazioni va annoverata quella c.d. di <strong>classamento catastale.</strong> Ai sensi dell&#8217;art. 61 d.p.r. n. 1142/49 funzione precipua di tale operazione è quella di &#8216;attribuire alle unità immobiliari a destinazione ordinaria la <strong>categoria </strong>e la <strong>classe di competenza</strong> e a quelle a destinazione speciale la sola <strong>categoria</strong>. La <strong>tipologia </strong>è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l<strong>&#8216;unità immobiliare</strong>, tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali&#8217;.</p>
<p>Il tutto, sostanzialmente, era finalizzato oltre che ad esigenze legate ad un censimento del <strong>patrimonio immobiliare italiano</strong>, al calcolo delle<strong> rendite degli immobili</strong> ai fini dell&#8217;applicazione delle <strong>imposte fondiarie. </strong></p>
<p>Tra le <strong>imposte </strong>che si calcolano sulla base della <strong>rendita catastale </strong>va annoverata<strong> l&#8217;I.C.I. </strong></p>
<p>È evidente, pertanto, che la corretta quantificazione di tale <strong>rendita </strong>sia di fondamentale importanza ai fini dell&#8217;esatto calcolo e corresponsione del tributo.</p>
<p>Il mutamento delle condizioni di fatto e di diritto che sono suscettibili d&#8217;incidere sull&#8217;<strong>aggiornamento </strong>della <strong>rendita </strong>devono essere comunicate al <strong>catasto</strong>, affinché si provveda al c.d. <strong>riclassamento </strong>dell&#8217;<strong>unità immobiliare,</strong> ed al comune in cui è ubicato l&#8217;<strong>immobile</strong>, ai fini della corretta liquidazione dell&#8217;<strong>imposta comunale sugli immobili. </strong></p>
<p>La <strong>finanziaria </strong>per l&#8217;anno 2005 (l. n. 311/04) nell&#8217;ottica di un recupero dell<strong>&#8216;evasione fiscale </strong>ha dotato le amministrazioni comunali di particolari strumenti di contrasto della stessa. In particolare, ai sensi dei commi 336 e 336 dell&#8217;articolo unico della legge n. 311</p>
<p>I comuni, constatata la presenza di<strong> immobili di proprietà privata</strong> non dichiarati in <strong>catasto </strong>ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i <strong>classamenti catastali </strong>per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle <strong>unità immobiliari</strong> interessate la presentazione di atti di <strong>aggiornamento </strong>redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.</p>
<p>La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della <strong>denuncia catastale</strong>, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong>. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio </strong>provvedono, con oneri a carico dell&#8217;interessato, alla iscrizione in <strong>catasto </strong>dell&#8217;<strong>immobile non accatastato</strong> ovvero alla verifica del <strong>classamento </strong>delle<strong> unità immobiliari </strong>segnalate, notificando le risultanze del <strong>classamento </strong>e la relativa <strong>rendita</strong>. Si applicano le <strong>sanzioni </strong>previste per le violazioni dell&#8217;articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.</p>
<p>Le <strong>rendite catastali</strong> dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della <strong>richiesta </strong>del comune di cui al comma 336 producono <strong>effetto fiscale</strong>, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell&#8217;anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della<strong> denuncia catastale</strong>, indicata nella <strong>richiesta </strong>notificata dal <strong>Comune</strong>, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell&#8217;anno di notifica della <strong>richiesta del Comune</strong>&#8216;.</p>
<p>In sostanza in procedimento configurata dalla legge è il seguente:</p>
<p><strong>a)</strong> il <strong>Comune </strong>accerta che un&#8217;<strong>unità immobiliare</strong> dovrebbe essere rilassata;</p>
<p><strong>b)</strong> con una <strong>comunicazione </strong>al soggetto interessato lo invita a farlo specificando altresì che la medesima <strong>comunicazione </strong>è stata inviata all&#8217; <strong>Agenzia del Territorio </strong>(il c.d. catasto) per gli adempimenti di sua competenza (ossia revisione delle <strong>rendite </strong>e quindi <strong>riclassamento</strong>) e che in assenza di adempimento volontario la medesima agenzia provvederà a spese dell&#8217;interessato;</p>
<p><strong>c)</strong> a seguito del <strong>riclassamento </strong>il Comune può chiedere l<strong>&#8216;I.C.I</strong>. aggiornata alla nuova <strong>rendita catastale</strong> andando a ritroso fino dal momento in cui la nuova <strong>rendita </strong>avrebbe dovuto trovare applicazione. Il tutto, è bene evidenziarlo, pur sempre nel rispetto dei limiti quinquennali della prescrizione.<br />
<strong><br />
Fonte: CondominioWeb.com</strong><br />
Avv. Alessandro Gallucci</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2010/11/il-riclassamento-dellunita-immobiliare-e-laggiornamento-dellimposta-comunale-sugli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confedilizia: entro domani il versamento dell&#8217; Ici</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/06/confedilizia-entro-domani-il-versamento-dell-ici/</link>
		<comments>http://news.cambiocasa.it/2010/06/confedilizia-entro-domani-il-versamento-dell-ici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquisto casa]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisto immobili commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Confedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Ici]]></category>
		<category><![CDATA[casa e tasse]]></category>
		<category><![CDATA[confedilizia entro domani il versamento dellici]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza ici abitazioni in ville]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza ici abitazioni signorili]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza ici palazzi storici]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza ici uffici negozi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.cambiocasa.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/06/confedilizia.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Confedilizia: entro domani il versamento dell&#039; Ici" />
</div>Confedilizia: entro domani il versamento dell&#8217; Ici Su Internet Guida pratica e programma per il calcolo on line Entro domani 16 giugno – salvo differenti termini stabiliti dal Comune – deve essere pagata la prima rata (in acconto) dell&#8217; imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2010, pari al 50% dell&#8217; imposta dovuta per l&#8217;<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/06/confedilizia-entro-domani-il-versamento-dell-ici/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div>
<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/06/confedilizia.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Confedilizia: entro domani il versamento dell&#039; Ici" />
</div><p><strong><em>Confedilizia: entro domani il versamento dell&#8217; Ici</em></strong></p>
<p><strong><em>Su Internet Guida pratica e programma per il calcolo on line</em></strong></p>
<p><strong>Entro domani 16 giugno – salvo differenti termini stabiliti dal Comune – deve essere pagata la prima rata (in acconto) dell&#8217; imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2010, pari al 50% dell&#8217; imposta dovuta per l&#8217; intero anno, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2009.</strong><br />
<span id="more-463"></span><br />
Lo segnala la <strong>Confedilizia</strong>, ricordando che dal 2008 è prevista l&#8217; <strong>esclusione </strong>dall&#8217; <strong>Ici </strong>delle unità immobiliari adibite ad <strong>abitazione principale </strong>(nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano <strong>soggette all&#8217; imposta</strong> – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (<strong>Abitazioni di tipo signorile</strong>), A / 8 (<strong>Abitazioni in ville</strong>) e A/9 (<strong>Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</strong>).</p>
<p>Ad essere soggetti all&#8217; imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (concessi in <strong>locazione</strong>, utilizzati come<strong> seconde case</strong> ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (<strong>uffici, negozi e</strong>cc.).</p>
<p>Sul sito <strong>Internet </strong>della <strong>Confedilizia </strong>è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al <strong>pagamento </strong>dell&#8217; <strong>imposta </strong>– un programma per il <strong>calcolo on line </strong>del <strong>tributo </strong>e i link ai siti dove possono essere verificate le aliquote e le <strong>detrazioni </strong>stabilite dai Comuni e reperite le delibere e gli eventuali <strong>regolamenti</strong>.</p>
<p>In caso di mancato<strong> versamento entro il 16 giugno</strong>, è possibile – se si paga entro il 16 luglio – applicare la <strong>sanzione ridotta</strong> pari al 2,5% dell&#8217; <strong>imposta </strong>dovuta (la <strong>sanzione ordinaria</strong> è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la sanzione del 3%. Trascorso un anno, il ravvedimento non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.</p>
<p>Il <strong>pagamento </strong>dell&#8217; <strong>imposta </strong>può essere effettuato con il <strong>modello F24</strong> (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste).</p>
<p>Il versamento va fatto con arrotondamento all&#8217; euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l&#8217; imposta da versare non supera 12 euro.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/06/confedilizia-entro-domani-il-versamento-dell-ici/">Read more...</a></strong>
<div style='margin:2px'>
<p>
<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.cambiocasa.it/2010/06/confedilizia-entro-domani-il-versamento-dell-ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
