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	<title>Cambiocasa News &#187; Condono edilizio</title>
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		<title>Nuovo Condono edilizio? Legambiente lancia un appello</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 00:00:43 +0000</pubDate>
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</div>Legambiente interviee e lancia un appello: &#8216;Stop ai furbi. Il disegno di Legge sana abusi in zone vincolate, sulle coste e in aree a rischio&#8217;. Stop agli abbattimenti e via libera a tutte le costruzioni abusive anche in aree vincolate, in zone pregiate, in aree a rischio idrogeologico. Il disegno di legge potrebbe sanare anche<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2012/10/nuovo-condono-edilizio-legambiente-lancia-un-appello/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Legambiente interviee e lancia un appello: &#8216;Stop ai furbi. Il disegno di Legge sana abusi in zone vincolate, sulle coste e in aree a rischio&#8217;.</em></strong></p>
<p><strong>Stop agli abbattimenti e via libera a tutte le costruzioni abusive anche in aree vincolate, in zone pregiate, in aree a rischio idrogeologico. Il disegno di legge potrebbe sanare anche edifici per i quali cui era stata bocciata la richiesta di condono ai sensi della Legge e tutto ciò che è stato costruito sulle coste, in aree archeologiche, nei boschi, lungo i fiumi e i laghi. Incalza Legambiente: &#8216;Questo disegno di legge può fare quello che fino ad oggi nessuno aveva avuto il coraggio di proporre: sanare tutto il cemento illegale anche nei luoghi più belli e delicati d’Italia cancellando anche le sentenze di demolizione già passate in giudicato e inaugurando una nuova colata di cemento, favorita dalla riapertura dei termini del condono. </strong><br />
<span id="more-4922"></span><br />
Come se non bastassero gli scempi consumati finora, le vittime del dissesto idrogeologico alimentato dall’<strong>abusivismo edilizio,</strong> gli affari sporchi consumati dalle ecomafie o le oltre 258mila abitazioni illegali costruite dal 2003 a oggi, per un fatturato in nero di 1,8 miliardi di euro.</p>
<p>Legambiente ha lanciato quindi un appello che è possibile firmare sul sito dell’associazione e seguire tramite twitter per fermare il disegno di Legge che andrebbe a tutto vantaggio dei più furbi e a totale danno di chi rispetta le leggi: i cittadini che chiedono le <strong>concessioni edilizie,</strong> le imprese di costruzioni che lavorano onestamente, i sindaci impegnati a tutelare il territorio che amministrano, le forze dell’ordine e i magistrati che si battono per affermare il rispetto delle norme.</p>
<blockquote><p>&#8216;Il nostro Paese ha bisogno di interventi di messa in sicurezza del territorio, di risanamento ambientale, di riqualificazione del patrimonio edilizio – ha concluso Cogliati Dezza -. L’esatto contrario della politica dei condoni, che ogni volta produce nuovo abusivismo, moltiplica i cantieri illegali, saccheggia ed espone a nuovi rischi i territori, blocca i tentativi coraggiosi di procedere agli abbattimenti, che se pure con difficoltà in qualche parte d’Italia si cominciano a fare. Ora basta. Chiediamo a tutte le forze politiche presenti in Parlamento e al governo di impedire questo ennesimo scempio dell’ambiente e della legalità&#8217;.</p></blockquote>
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		<title>Condono edilizio nel Ddl Semplificazioni?</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 00:00:07 +0000</pubDate>
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</div>Una domanda che richiederebbe una risposta, ma con il condizionale d&#8217;obbligo. Il Ddl Semplificazioni potrebbe mascherare un condono edilizio, secondo molti&#8230; Il Ddl Semplificazioni potrebbe nascondere un condono edilizio sotto forma di nuove norme mirate alla semplificazione dei permessi di costruzione anche in presenza di vincoli ambientali, grazie al silenzio assenso. È quindi polemica, alla<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2012/10/condono-edilizio-nel-ddl-semplificazioni/">Read more...</a></strong>
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<strong>This article is copyright ©  Cambiocasa News</strong>
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</div><p><strong><em>Una domanda che richiederebbe una risposta, ma con il condizionale d&#8217;obbligo. Il Ddl Semplificazioni potrebbe mascherare un condono edilizio, secondo molti&#8230;</em></strong></p>
<p><strong>Il Ddl Semplificazioni potrebbe nascondere un condono edilizio sotto forma di nuove norme mirate alla semplificazione dei permessi di costruzione anche in presenza di vincoli ambientali, grazie al silenzio assenso. È quindi polemica, alla quale però il ministro dell’Ambiente Corrado Clini risponde rassicurando che il Ddl Semplificazioni non conterrebbe alcun condono edilizio a favore dell’abusivismo in Italia.</strong><br />
<span id="more-4892"></span><br />
Il<strong> silenzio assenso</strong> è quindi a monte delle polemiche suscitate dalle nuove norme introdotte dal Ddl Semplificazioni. Viene contestata soprattutto la norma che prevede regole più semplici negli appalti e per i <strong>permessi di costruzione </strong>anche in presenza di <strong>vincolo ambientale.</strong> In pratica, il<strong> silenzio rifiuto </strong>è stato sostituito con il <strong>silenzio assenso</strong>, in modifica ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 20 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).</p>
<p>È vero che, con l’approvazione del Ddl Semplificazioni, le imprese edili potranno costruire anche in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali se la Pubblica Amministrazione non comunicherà entro 45 giorni l’esito negativo della richiesta di approvazione del progetto di costruzione. Ma è pur vero che la modifica introdotta viene intesa come un <strong>condono edilizio</strong> mascherato nel Ddl Semplificazioni.</p>
<p>Clini invece sostiene che quella norma ha solo lo scopo di stimolare la Pubblica Amministrazione a dare delle risposte in tempi accettabili alle imprese e ai contribuenti, in quanto un cittadino che fa una domanda a un’Amministrazione Pubblica ha il diritto di avere una risposta, positiva o negativa. Perché se il contribuente fa domanda per un intervento vietato dalle norme in vigore, quella domanda ha bisogno di una risposta – dice Clini &#8211; e, in caso di esito negativo, va rifiutata in maniera esplicita ed in tempi ragionevolmente brevi.</p>
<p>Il <strong>silenzio-rifiuto,</strong> invece, consente all’Amministrazione Pubblica di non rispondere alle domande dei cittadini. Ed ecco che la lentezza burocratica delle Amministrazioni troppo spesso rappresenta un alibi per costruire senza alcun permesso, ovvero in abuso alle norme in vigore. Ed è così che si favorisce l&#8217;<strong>abusivismo </strong>che invece il Ddl Semplificazioni vorrebbe combattere, sempre con il condizionale d&#8217;obbligo. Siamo in attesa di aggiornamenti&#8230;</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2012/10/condono-edilizio-nel-ddl-semplificazioni/">Read more...</a></strong>
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		<title>Condono edilizio, gli Architetti chiedono di ritirare l&#8217;emendamento</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 00:05:39 +0000</pubDate>
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</div>Condono edilizio, gli Architetti chiedono di ritirare l&#8217;emendamento Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori così dichiarano: &#8216;L&#8217;ipotesi di riaprire i termini del condono, previste nel Decreto Milleproroghe, è assolutamente inaccettabile&#8217; &#8216;Il condono è una resa inammissibile dello Stato in quanto viene di fatto legittimato ciò che per sua natura intimamente giuridica non<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2011/02/condono-edilizio-gli-architetti-chiedono-di-ritirare-lemendamento/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Condono edilizio, gli Architetti chiedono di ritirare l&#8217;emendamento </em></strong></p>
<p><strong><em>Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori così dichiarano: &#8216;L&#8217;ipotesi di riaprire i termini del condono, previste nel Decreto Milleproroghe, è assolutamente inaccettabile&#8217; </em></strong></p>
<p><strong>&#8216;Il condono è una resa inammissibile dello Stato in quanto viene di fatto legittimato ciò che per sua natura intimamente giuridica non lo è stato e non lo potrà mai essere. L&#8217;abuso edilizio, se è tale, tale deve continuare ad essere considerato; non esiste alcuna ragione di interesse pubblico superiore nel voler ripercorrere strade che in passato hanno già dato prova di essere assolutamente inefficaci, anzi dannose. Un eventuale ulteriore condono sarebbe inoltre ingiustificato anche dal punto di vista costituzionale ledendo pesantemente i valori previsti dall&#8217;art. 9 della Costituzione&#8217;.</strong><br />
<span id="more-1758"></span><br />
Gli architetti italiani sostengono che di fronte ad una politica che negli ultimi anni non ha saputo dare risposte legislative concrete in ambito urbanistico, architettonico, idrogeologico, l&#8217;ipotesi del condono appare come una inaccettabile beffa nei confronti della parte sana del Paese e della stragrande maggioranza dei cittadini rispettosi di regole e leggi.</p>
<p>Il Consiglio Nazionale Architetti rivolge un appello ai firmatari dell&#8217;emendamento affinché facciano prevalere un sano senso civico di adesione sostanziale al dettato costituzionale, ritirando un testo che &#8211; in questo momento particolare &#8211; non solo sarebbe incomprensibile, ma darebbe un ulteriore segno di inadeguatezza delle nostre massime istituzioni nei confronti del bene pubblico.</p>
<p><strong>Fonte: CNAPPC </strong></p>
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		<title>Sanatoria catastale, casi esclusione dall&#8217;applicazione delle normative introdotte</title>
		<link>http://news.cambiocasa.it/2010/09/sanatoria-catastale-casi-esclusione-dallapplicazione-delle-normative-introdotte/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
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</div>Sanatoria catastale, casi esclusione dall&#8217;applicazione delle normative introdotte Abolito l&#8217;obbligo di segnalare al Catasto i fabbricati rurali e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani L&#8217;Agenzia del Territorio spiega l&#8217;aggiornamento del Catasto alla luce della manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. È stata approvata lo scorso 10 agosto la<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/09/sanatoria-catastale-casi-esclusione-dallapplicazione-delle-normative-introdotte/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Sanatoria catastale, casi esclusione dall&#8217;applicazione delle normative introdotte</em></strong></p>
<p><strong><em>Abolito l&#8217;obbligo di segnalare al Catasto i fabbricati rurali e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani </em></strong></p>
<p><strong>L&#8217;Agenzia del Territorio spiega l&#8217;aggiornamento del Catasto alla luce della manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. È stata approvata lo scorso 10 agosto la Circolare 3/2010 che specifica i casi di esclusione dall&#8217;applicazione delle normative introdotte </strong><br />
<span id="more-904"></span><br />
L&#8217;articolo 19 della <strong>manovra </strong>prevede l&#8217;<strong>emersione </strong>degli &#8216;<strong>immobili fantasma</strong>&#8216; e l&#8217;individuazione dei titolari dei <strong>diritti </strong>reali sugli immobili. A tal fine sono state introdotte azioni di <strong>monitoraggio </strong>degli <strong>edifici esistenti</strong> e qualche modifica in materia di <strong>locazioni </strong>e <strong>compravendite</strong>.</p>
<p>Oltre all&#8217;<strong>iscrizione </strong>in <strong>Catasto </strong>degli<strong> immobili non censiti</strong>, devono essere comunicate le variazioni subite dagli edifici e tutti gli interventi che influiscono sul <strong>classamento </strong>e la <strong>rendita </strong>degli <strong>immobili</strong>. Tra questa tipologia di lavori non è inclusa la modifica esterna dei fabbricati ampliati che non incide sul perimetro.</p>
<p>Se i <strong>dati catastali </strong>non sono conformi alle <strong>planimetrie </strong>non hanno valore i <strong>contratti </strong>di <strong>locazione </strong>o <strong>compravendita</strong>. In fase di conversione la <strong>dichiarazione </strong>sulla <strong>conformità </strong>può essere sostituita da una <strong>attestazione </strong>rilasciata da un tecnico abilitato.</p>
<p>Sono esclusi dall&#8217;<strong>applicazione </strong>della <strong>norma </strong>e dall&#8217;obbligo di comunicare le variazioni gli <strong>immobili </strong>classificati sotto la categoria F dal DM 28/1998 e i<strong> beni comuni non censibili</strong>, come androni e scale.</p>
<p>La situazione può cambiare per gli <strong>alloggi </strong>dei <strong>portieri</strong>, definiti come <strong>beni comuni censiti</strong>, quando vengono sottratti alla comproprietà condominiale attraverso la vendita ad un condomino o a un soggetto terzo.</p>
<p>Non devono essere segnalati al <strong>Catasto </strong>neanche le particelle censite al <strong>Catasto </strong><strong>terreni, i fabbricati rurali</strong>, gli edifici diroccati iscritti come unità collabenti, gli edifici in corso di <strong>costruzione </strong>e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani.</p>
<p>In base al <strong>decreto legge</strong> iniziale, il processo di accertamento per l&#8217;individuazione dei fabbricati non dichiarati doveva concludersi il 30 settembre. Il termine è stato però prorogato fino al 31 dicembre. Dopo la registrazione delle dichiarazioni dei titolari dei diritti reali sugli &#8221;<strong>immobili fantasma</strong>&#8221;, i dati vengono messi a disposizione degli enti locali che possono effettuare controlli sulla conformità urbanistico &#8211; edilizia. Uno dei maggiori punti di scontro sulla <strong>sanatoria catastale</strong> riguardava infatti la possibilità che l&#8217;emersione degli edifici non dichiarati potesse trasformarsi in un <strong>condono </strong>mascherato.</p>
<p>Ai soggetti che non rispettano i termini per le dichiarazioni sarà applicata una rendita presunta da iscrivere in via transitoria in <strong>Catasto</strong>. La circolare chiarisce che vale la stessa tempistica per gli immobili sui quali sono stati effettuati interventi con variazioni non dichiarate di consistenza e destinazione. Per effettuare i controlli la legge ha esteso agli uffici dell&#8217;<strong>Agenzia del Territorio</strong> i poteri istruttori previsti dal Dpr 633/1972.</p>
<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/09/sanatoria-catastale-casi-esclusione-dallapplicazione-delle-normative-introdotte/">Read more...</a></strong>
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		<title>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:00:17 +0000</pubDate>
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<img width="150" height="150" src="http://news.cambiocasa.it/wp-content/uploads/2010/06/firma-2.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF" />
</div>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione<strong> &nbsp; <a href="http://news.cambiocasa.it/2010/06/una-data-da-ricordare-oggi-mercoledi-30-giugno-unico-pf/">Read more...</a></strong>
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</div><p><strong><em>Una data da ricordare: oggi mercoledì 30 giugno Unico PF </em></strong></p>
<p><strong><em>Il termine per la trasmissione telematica del modello Unico Persone fisiche scade il 30 settembre</em></strong></p>
<p><strong>Qualche suggerimento last minute per la presentazione cartacea del modello per non commettere errori. Vi ricordiamo che oggi mercoledì 30 giugno è l&#8217; ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione dei redditi, in versione cartacea, a un ufficio postale. </strong><br />
<span id="more-557"></span><br />
Ricordiamo che possono ancora avvalersi di tale modalità: i <strong>contribuenti </strong>che, pur possedendo <strong>redditi </strong>che possono essere dichiarati con il <strong>730,</strong> non possono presentare questo modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; quelli che, pur potendo presentare il <strong>modello 730</strong>, devono utilizzare anche alcuni quadri di <strong>Unico </strong>(RM, redditi soggetti a tassazione separata; RT, plusvalenze di natura finanziaria; RW, investimenti all&#8217; estero e / o trasferimenti da, per e sull&#8217; estero; AC, comunicazione dell&#8217; <strong>amministratore di condominio</strong>); chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; coloro che sono privi di un <strong>sostituto d&#8217; imposta</strong> al momento della presentazione della <strong>dichiarazione </strong>perché il rapporto di lavoro è cessato.</p>
<p>Nella fase di <strong>compilazione </strong>della <strong>dichiarazione </strong>non di rado capita, per distrazione, di non inserire correttamente o di dimenticare <strong>codici </strong>e <strong>dati</strong>. In questo caso si riceve una <strong>comunicazione di irregolarità </strong>e per risolvere ilo problema bisogna rivolgersi al <strong>call center </strong>delle <strong>Entrate </strong>o recarsi direttamente presso i suoi uffici.</p>
<p><strong>Ecco alcuni casi in cui più facilmente si commettono errori per svista o disattenzione. Vediamo come prevenirli. </strong></p>
<p><strong>Codice tributo e al codice fiscale nel modello F24 </strong><br />
Nella compilazione del <strong>modello F24, </strong>molto spesso si dimentica l&#8217; indicazione del <strong>codice tributo </strong>e del <strong>codice fiscale.</strong><br />
Il <strong>codice tributo</strong> è formato da una sequenza di numeri che identifica l&#8217; <strong>imposta </strong>cui si riferisce il <strong>versamento</strong>. Per individuare con certezza quello da trascrivere sul <strong>modello</strong>, basta consultare l&#8217; elenco completo pubblicato sul sito internet dell&#8217; <strong>Agenzia delle Entrate</strong>, dove è disponibile un utile motore di ricerca che indirizza il <strong>contribuente </strong>verso la corretta scelta. Per il<strong> pagamento sicuro</strong>, c&#8217; è una soluzione ancora più semplice: il software<strong> F24 on line,</strong> gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l&#8217; assenza di errori di questo tipo.</p>
<p>Un&#8217; altra svista riguarda l&#8217; indicazione del <strong>codice fiscale</strong>. Spesso infatti si riporta in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l&#8217; <strong>Amministrazione finanziaria</strong> e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le <strong>persone fisiche</strong>, in particolare, viene determinato sulla base dei <strong>dati anagrafici</strong>, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di <strong>partita Iva</strong>. Attenzione, quindi, quando trascrivete il codice all&#8217; interno del campo specifico.</p>
<p><strong>Le spese sanitarie </strong><br />
Un&#8217; altra <strong>svista </strong>frequente. Capita spesso che scontrini, ricevute e fatture si trovino dopo aver già presentato la <strong>dichiarazione</strong>. In questo caso, è possibile rimediare tramite una <strong>dichiarazione integrativa,</strong> per la quale si ha tempo fino al termine previsto per la presentazione della <strong>dichiarazione </strong>dell&#8217; anno successivo.</p>
<p><strong>Ogni Comune ha un proprio codice</strong><br />
Da ricordare che nel <strong>quadro RB </strong>del <strong>codice catastale</strong> del <strong>Comune </strong>risultano situati gli <strong>immobili di proprietà</strong>, ma il <strong>codice </strong>spesso non è esatto o viene omesso. Per evitare questo errore, basta consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano i <strong>codici </strong>di tutti i <strong>Comuni italiani </strong>in ordine alfabetico.</p>
<p><strong>Per il domicilio fiscale tre campi, non sempre da compilare tutti</strong><br />
Parliamo dei campi per l&#8217; indicazione del <strong>domicilio fiscale</strong>. Nel caso più comune la <strong>residenza </strong>risulta invariata o, anche se cambiata, la variazione è avvenuta nell&#8217; ambito dello stesso <strong>Comune</strong>. In questo caso deve essere compilato soltanto la riga <strong>Domicilio fiscale al 01 / 01 / 2009</strong>. Se la variazione di <strong>residenza </strong>ha comportato il trasferimento in un <strong>Comune </strong>diverso, allora si dovranno compilare tutti e tre le righe, tenendo in conto anche i tempi entro cui è intervenuto il <strong>cambio di residenza</strong>: per il <strong>fisco</strong>, infatti, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.</p>
<p><strong>Indispensabile il codice fiscale del coniuge separato</strong><br />
Per non perdere il diritto alla deduzione dell&#8217; assegno periodico corrisposto al <strong>coniuge separato</strong>, è necessario riportare nello specifico spazio il <strong>codice fiscale </strong>di quest&#8217; ultimo. Da ricordare, inoltre, che la <strong>riduzione fiscale</strong> spetta solo per la somma destinata alla moglie o al marito, non quella destinata al mantenimento dei figli.</p>
<p><strong>Detrazione del 36% per le ristrutturazioni</strong><br />
Nella <strong>sezione III del quadro RP</strong>, riservata alle spese per interventi di <strong>recupero </strong>del <strong>patrimonio edilizio</strong>, per evitare futuri problemi, vanno correttamente specificati l&#8217; anno in cui sono state sostenute le spese, il numero della rata che si utilizza per l&#8217; anno cui si riferisce la dichiarazione che si sta compilando, l&#8217; importo della rata.</p>
<p><strong>Fonte: FiscoOggi</strong></p>
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